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Circolari 24/05/2006

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi - Direttiva n. 2006/1/CE - Noleggio nelle relazioni di traffico internazionale

Prot. n. 63/M4, 8 maggio 2006

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose

  
Prot. n. 63/M4
Roma, 8 maggio 2006

 

OGGETTO:

Utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi - Direttiva n. 2006/1/CE - Noleggio nelle relazioni di traffico internazionale.

 

 

     Nell’ambito dell’attività di controllo sull’autotrasporto internazionale si è avuto modo di rilevare il mancato rispetto della disciplina relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, recepita dall’art. 84 del Codice della strada  ed in particolare dal Decreto del Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie in data 16 febbraio 1994, n. 213 .

        Si ritiene, pertanto, opportuno riassumere le disposizioni dettate dalla normativa in questione.

1)

DEFINIZIONE

        L’istituto della "locazione senza conducente" è definito dall’art. 84 del Codice della Strada , il quale, al comma 1, stabilisce che un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettiva, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest’ultimo, il veicolo stesso.

2)

LOCAZIONE DI VEICOLI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE

        In ambito internazionale, la locazione di veicoli senza conducente è ammessa soltanto per i trasporti fra Stati membri dell’Unione Europea e della CEMT, secondo quanto previsto dalle specifiche normative e più precisamente:

 

-

Stati membri UE: art. 84, 2° comma del Codice della Strada  - Decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 16 febbraio 1994, n. 213  concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 90/398 CEE modificativa della precedente direttiva n. 84/647 CEE .

 

-

Stati CEMT: Manuale d’uso delle autorizzazioni CEMT - capitolo 4, § 5.

        Per i trasporti effettuati in base agli Accordi bilaterali, non è mai ammesso l’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente.

        Si ritiene altresì opportuno precisare che la locazione di veicoli senza conducente va nettamente distinta dall’ipotesi di utilizzo di complessi veicolari formati da veicoli accoppiati e immatricolati in Stati diversi (aggancio misto).

        Ciò in quanto l’utilizzazione di un veicolo noleggiato ha quale presupposto la stipulazione di un contratto di durata predeterminata, mentre l’aggancio misto, laddove consentito, è correlato allo svolgimento di un determinato trasporto internazionale.

3)

CONDIZIONI

        In ambedue le fattispecie sopradelineate la disciplina dettata al riguardo è del tutto analoga.

        Innanzitutto l’utilizzazione di un veicolo senza conducente è ammessa previa stipulazione di un contratto di locazione, il quale deve contenere i seguenti elementi:

 

indicazione della denominazione sia dell’impresa che fornisce il veicolo sia di quella che effettua il trasporto di merci su strada per conto di terzi o per conto proprio;

 

indicazione della durata del contratto.

        Il veicolo locato deve essere utilizzato alle seguenti condizioni:

 

il veicolo deve essere immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento dell’impresa che fornisce il veicolo;

 

il contratto deve prevedere soltanto la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l’impresa locataria e riguardante il personale di guida;

 

il veicolo locato deve essere esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione;

 

il veicolo locato deve essere guidato da personale alle dipendenze dell’impresa che lo utilizza.

 

4)

DOCUMENTI DI CONTROLLO

        La prova del rispetto delle condizioni sopraelencate è fornita dai seguenti documenti, che debbono trovarsi a bordo del veicolo:

il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto, contenente:

 

 

a)

nome dell’impresa locatrice

 

b)

nome dell’impresa locataria

 

c)

data e durata del contratto

 

d)

dati di identificazione del veicolo.

        Qualora il conducente non sia titolare dell’impresa che ha stipulato il contratto di locazione dovrà trovarsi a bordo:

il contratto di lavoro del conducente, ovvero l’ultimo foglio paga, o un estratto autenticato del contratto contenente:

 

 

a)

nome del datore di lavoro

 

b)

nome del dipendente

 

c)

data e durata del contratto di lavoro.

        Nel caso di locazione di veicoli per i trasporti effettuati fra Stati membri dell’Unione Europea, i documenti di cui sopra potranno essere esibiti in ogni lingua di ciascun Paese.

        Al contrario, nel caso di locazione di veicoli per i trasporti in ambito CEMT, i documenti di cui trattasi - compresi quelli relativi al conducente - dovranno essere accompagnati nell’esibizione al momento del controllo da una traduzione ufficiale in una delle tre lingue della CEMT (inglese, francese o tedesco), come espressamente previsto dal paragrafo 452 del citato manuale.

        Inoltre, la documentazione stessa può essere sostituita da documenti equivalenti, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato membro, con allegata la relativa traduzione.

5)

ASPETTI SANZIONATORI

        Ferma restando l’attività di verifica sulla documentazione relativa al veicolo, al conducente ed ai titoli autorizzativi (licenza comunitaria, autorizzazione CEMT etc.), si ritiene opportuno soffermarsi sugli aspetti correlati al noleggio.

        In linea generale, trova applicazione l’art. 46 della legge 298/74 ogniqualvolta non venga esibita la documentazione di controllo relativa alla legittimazione del possesso del veicolo a titolo di noleggio.

        Si dove, poi, osservare che nelle relazioni di traffico CEMT le lingue ufficiali sono esclusivamente quelle previste (inglese, francese e tedesco); invero, le autorizzazioni rilasciate da tale organismo sono redatte esclusivamente in due delle suddette lingue (inglese e francese).

        Non è, pertanto, ammessa l’esibizione del contratto di noleggio - e degli altri documenti dei quali si è sopra discorso - in una redazione che non sia riferibile ad una delle tre predette lingue. Conseguentemente, troverà, anche in tale circostanza, applicazione l’art. 46 della legge 298/74 ; ad esempio, un contratto di noleggio in lingua originale rumena senza la prescritta traduzione, non può essere considerato un contratto.

        Sotto un diverso profilo, si evidenzia che sia le disposizioni comunitarie che quelle CEMT, individuano con precisione gli elementi del contratto di noleggio che, pertanto, devono essere considerati quali "elementi essenziali" del contratto stesso.

        Di conseguenza, la mancanza anche di uno di tali elementi determina la radicale nullità del negozio giuridico (inesistenza). All’atto del controllo troverà dunque anche in questo caso applicazione l’art. 46 più volte citato.

        Si prega di voler assicurare la più ampia diffusione della presente circolare.

  
        IL DIRETTORE GENERALE
        dott.ssa Clara Ricozzi

 


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Mercoledì, 24 Maggio 2006
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