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Ministero dell’Interno - DECRETO 22 febbraio 2006 Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.

(GU n. 109 del 12 maggio 2006)

IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto  l’art.  16,  comma 1,  della  legge  23 agosto 2004, n. 226, recante   disposizioni  sulla  sospensione anticipata del servizio obbligatorio  di  leva, che  stabilisce  che per il reclutamento del personale  delle  carriere iniziali delle Forze di polizia  ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, i  posti  messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione  quinquennale  scorrevole  predisposta  annualmente da ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  e  trasmessa  entro il 30 settembre al Ministro della difesa, sono riservati ai volontari in ferma  prefissata  di  un  anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo  II  della medesima legge, in servizio o in congedo, in possesso dei  requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alle predette carriere;
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335   e   successive modificazioni,  concernente  l’ordinamento  del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  197, recante l’attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di  riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, così come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le modalità di svolgimento dei concorsi,  dei  concorsi  unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi;
  Visto  il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente  il  regolamento  recante  le  modalità  di accesso alla qualifica  iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti, degli ispettori,  degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
  Visto il decreto  ministeriale  del  30 giugno  2003,  n.  198, concernente  il  regolamento  dei  requisiti di idoneità psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per  l’accesso  ai  ruoli  del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli;
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa;
  Ritenuto di dover  disciplinare il reclutamento nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato;
  Considerato  che ai sensi dell’art. 16, comma 3, della citata legge n.  226  del  2004  le  procedure  di  selezione  sono determinate da ciascuna  delle  amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:


Art. 1.
Ambito di applicazione
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle procedure di  selezione  per  il  reclutamento  del  personale  nella qualifica iniziale  del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da  riservare,  ai  sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226,  ai  volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale,  di  cui  al  capo II della medesima legge, in servizio o in congedo.
  2.  Il numero dei posti messi annualmente a concorso è determinato sulla base della programmazione  quinquennale  scorrevole  dei reclutamenti  di  cui al predetto art. 16 comma 1, formulata secondo il modello di cui all’allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.
Bando di concorso
  1.  Il concorso è indetto, su base nazionale, con decreto del Capo della  polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica sicurezza, da pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati:
    a) il  numero  dei  posti messi a concorso determinati sulla base della  programmazione  prevista  dall’art.  16,  comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
    b) i requisiti per la partecipazione;
    c) il numero dei posti riservati ai sensi della vigente normativa in favore di determinate categorie di concorrenti individuati a norma dell’art. 1;
    d) le categorie di titoli ammessi a valutazione;
    e) i documenti prescritti;
    f) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione e dei documenti di cui alla precedente lettera e);
    g) le materie oggetto della prova d’esame;
    h) il diario della prova d’esame  e la votazione minima da conseguire, ovvero la data della Gazzetta Ufficiale nella quale sarà pubblicato il diario della suddetta prova;
    i) il  riferimento alla legge 10 aprile  1991,  n. 125,  che garantisce pari opportunità tra  uomini e donne per l’accesso al lavoro;
    l) le prove di  efficienza  fisica,  secondo  le  modalità e i programmi,  da  prevedere  rispettivamente  per  gli  uomini e per le donne;
    m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3.
Possesso dei requisiti
  1. I requisiti per la partecipazione al concorso sono i seguenti:
    a) cittadinanza italiana;
    b) godimento dei diritti politici;
    c) titolo di studio del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
    d) non aver superato ìil trentesimo annodi età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
    e) qualità  morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
    f) idoneità  fisica,  psichica  ed attitudinale all’espletamento dei  compiti  connessi  con  l’attività  propria  del  ruolo e della qualifica da rivestire.
  2.  I  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi  e  mantenuti  fino  alla data di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato nella Polizia di Stato.
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai pubblici  uffici, dispensati dall’impiego per   persistente insufficiente  rendimento,  ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi  dell’art.  127,  primo  comma,  lettera d),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
  4.  L’amministrazione  provvede d’ufficio ad accertare il requisito della  condotta  e  delle  qualità  morali  e  quello dell’idoneità fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
  5.  Per difetto di uno o più requisiti prescritti, è disposta, in qualunque momento, l’esclusione dal concorso con decreto motivato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4.
Prova d’esame
  1.  I  candidati  non  esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione, sono convocati, nella sede  o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso a  sostenere  la  prova  d’esame. La convocazione può avvenire anche mediante  pubblicazione  del  calendario  della  prova  d’esame nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata nel bando di concorso.
  2.  La  prova  d’esame  del  concorso  consiste  in  risposte ad un questionario,  articolato  in domande  a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, fornito dall’Amministrazione anche mediante supporti informatici  o audiovisivi. Il questionario, tendente ad accertare il grado di preparazione culturale dei candidati, verte su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola   media  dell’obbligo,  nonché sull’accertamento  di  un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle  indicate  nel bando e delle apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  più  diffuse,  in  linea con gli standard europei.
  3.  La  commissione   stabilisce  preventivamente  i  criteri  di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
  4.  La durata  della  prova  è stabilita dalla stessa commissione all’atto  della predisposizione   delle  serie di domande da somministrare.
  5.  La  commissione  estrae,  di  volta  in volta, i questionari da sottoporre ai candidati, fra quelli preventivamente predisposti.
  6.  La  correzione  e la valutazione degli elaborati possono essere effettuate a mezzo  di  strumentazione automatizzata ed utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
  7.  La  prova si  intende  superata  se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
  8.  La predisposizione  del  questionario  può  essere affidata a qualificati istituti pubblici  o  privati  e la relativa prova può essere gestita con l’ausilio di società specializzate.
  9.  Espletata la prova d’esame, la commissione forma la graduatoria secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dei candidati.

Art. 5.
Prova di efficienza fisica ed accertamenti psico-fisici
ed attitudinali
  1. I candidati che abbiano superato la prova d’esame, sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando di concorso, nella sede, nei giorni e nell’ora che saranno preventivamente comunicati, per essere sottoposti alle prove di efficienza  fisica, volte ad accertare  il livello di preparazione atletica  ed  agli  accertamenti  per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso.
  2.  I concorrenti che hanno riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, sono   sottoposti  ai  successivi accertamenti psico-fisici.
  3.  A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.
  4. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione nominata con decreto del  Capo  della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della Polizia di Stato.
  5.  I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da  parte di una commissione di selettori, nominata con decreto  del  Capo  della polizia - Direttore generale della  pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti  tecnici  psicologi, che la presiede,  e da quattro appartenenti  al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
  6. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un  componente  della  commissione.  Su richiesta del selettore  la  commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia  risultato  negativo  il  colloquio,  questo  è ripetuto in sede collegiale.  L’esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.
  7.  I  test,  aggiornati  anche  in  relazione  alle  esperienze di istituti  specializzati  pubblici  o  privati, sono predisposti dalla commissione per l’accertamento  delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti  propri  dei ruoli  e delle qualifiche cui il candidato stesso  aspira, e sono approvati – di volta  in  volta  -  con  decreto  del Capo della polizia – Direttore generale  della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane.
  8.  Qualora il  numero  dei  candidati  superi le mille unità, le commissioni di cui ai commi 4 e 5, unico restando il presidente, possono essere  integrante  da un numero di componenti e da un segretario  aggiunto,  tale da consentirne la suddivisione in sottocommissioni.
  9.  Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli  ispettori della  Polizia  di Stato o qualifica  equiparata  o  da  un  appartenente  ai  ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
  10. Il giudizio espresso dalla commissione per l’accertamento dei requisiti  psico-fisici  ovvero  dalla commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità,  l’esclusione  dal concorso, disposta con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 6.
Commissione esaminatrice
  1. La  commissione  esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, è  presieduta da un funzionario, appartenente al ruolo dei dirigenti della  Polizia  di  Stato  che  espletano  funzioni di  Polizia, con qualifica   non   inferiore  a dirigente superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza ed è composta da:
    a) due funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo;
    b) due docenti di scuola secondaria superiore;
    c) un esperto nelle lingue straniere indicate  nel  bando di concorso;
    d) un appartenente al  ruolo  dei  direttori tecnici fisici del settore telematica.
  2. Per l’incarico di presidente della commissione esaminatrice può essere nominato anche  un  funzionario,  appartenente  al ruolo dei dirigenti  della  Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a dirigente  superiore, collocato in quiescenza  da  non  oltre  un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
  3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei commissari o del ruolo  direttivo  speciale  in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
  4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

Art. 7.
T i t o l i
  1.  Le  categorie  dei  titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:
    a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
    b) missioni in teatro operativo fuori area;
    c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
    d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
    e) titoli di studio;
    f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere, ovvero  possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
    g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
    h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
    i) eventuali altri attestati e brevetti.
  2. I titoli sopra indicati sono tratti dall’attestato di servizio rilasciato dalle competenti Autorità militari di cui all’art. 14-quater,  comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni.
  3. Nell’ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
  4.  La  valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati  che  abbiano superato la prova scritta d’esame e che siano risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

Art. 8.
Graduatoria del concorso
  1. Con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria del concorso sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del punteggio attribuito ai titoli.
  2.  Il decreto di approvazione  della graduatoria di merito e di dichiarazione  dei vincitoridel concorso pubblico è pubblicato nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno con avviso  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. A parità  di condizioni  e di posizione nella graduatoria di merito la precedenza è accordata al candidato in possesso dei titoli preferenziali  indicati  nell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
  4.  In  caso  di  ulteriore  parità è preferito il candidato più giovane  d’età  ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  5.  La  graduatoria  deve  essere  trasmessa  tempestivamente  al Ministero  della  difesa, per consentire l’ammissione dei concorrenti di cui all’art. 9 alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate.

Art. 9.
Immissione dei volontari in ferma prefissata
nella Polizia di Stato
  1.  Dei concorrenti giudicati idonei ed utilmente collocatisi nella graduatoria  di  cui  all’art.  8,  fatte  salve le riserve dei posti previste  dal  bando, il 55% è nominato allievo agente della Polizia di Stato fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno,  mentre  il  rimanente 45% viene nominato allievo agente della Polizia di Stato dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.
  2.  I  candidati  ammessi  alla  ferma prefissata quadriennale sono sottoposti,  nell’ultimo  semestre della ferma quadriennale, ad una verifica  del  mantenimento  dei  prescritti  requisiti psico-fisici, nonché  di  quelli morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 10.
Posti non coperti
  1.  Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia  superiore  al quintuplo  dei posti messi a concorso, i posti eventualmente  non  coperti  vengono  portati ad incremento di quelli previsti per l’anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.
  2.  Nel  caso  in cui il numero delle domande di partecipazione sia inferiore  al  quintuplo  dei  posti  messi  a  concorso, per i posti eventualmente  non  coperti  possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.


Art. 11.
R i n v i o
  1.  Per  quanto  non  previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,  concernente il regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori,  degli  operatori  e  collaboratori  tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni.
  Il  presente  decreto  verrà  inviato  alla Corte dei conti per la registrazione.

    Roma, 22 febbraio 2006

                   Il Ministro dell’interno Pisanu
                  Il Ministro della difesa Martino

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 114


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Mercoledì, 17 Maggio 2006
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