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Da Altalex - Illegittime le ordinanze-ingiunzione su moduli prestampati e standardizzati

Giudice di Pace Roma, sentenza 01.02.2006 n° 5632

Con la sentenza che segue il Giudice di Pace di Roma ha annullato un’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito di ricorso amministrativo presentato da un automobilista.

L’Autorità giudiziaria, oltre ad annullare il provvedimento impugnato per l’omessa audizione richiesta dal ricorrente (nonostante l’apposizione sull’ordinanza di un timbro con la dicitura “non si è presentato all’audizione”), ha ritenuto illegittima la mancanza di motivazioni poste a fondamento dell’ordinanza prefettizia.

Il Giudice di Pace, infatti, ha ritenuto che “il Prefetto di Roma ha fittiziamente e solo apparentemente esaminato il ricorso in quanto per motivarne il rigetto ha usato un modulo prestampato e privo di riferimenti sostanziali al caso di specie”.

In questa pronuncia si ricava quel principio che, desumibile dagli artt. 24 e 97 Cost., garantisce al cittadino il diritto di conoscere realmente le ragioni per cui l’autorità amministrativa non ritiene di dover annullare i propri provvedimenti in regime di “autotutela”. Ragioni che, se fossero chiaramente espresse, potrebbero magari convincere il cittadino ad accettare la sanzione irrogata, o quantomeno a dissuaderlo dal proporre un successivo ricorso giurisdizionale, con una riduzione rilevante, in tale materia, dei carichi giudiziari.

Se l’indirizzo espresso in tale sentenza dovesse essere seguito da altre pronunce, sarebbero a rischio di annullamento migliaia di ordinanze-ingiunzione emesse ogni anno dal Prefetto di Roma avvalendosi di moduli prestampati.

(Altalex, 11 maggio 2006. Nota di Nicola Preteroti)


REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott.ssa Maria Teresa Ferri SEZ. III

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 24102/05 R.G.A.C. e promossa
DA

D.N. elettivamente domiciliato in Roma – Via Val di Lanzo, 93 presso l’Avv. Nicola Preteroti che lo rappresenta e difende con mandato in atti

OPPONENTE
CONTRO
Prefetto di Roma
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 23 L. 689/81 avverso O.I. n. 13221.
CONCLUSIONI: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/1981, il ricorrente di cui alla intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra.

Ne ha dedotto la illegittimità per vari motivi, tra i quali la mancata audizione, l’omessa motivazione in relazione alla infondatezza dei motivi del rigeto del ricorso presentato al Prefetto avverso il VAV n. 302323672 che, preventivamente, era stato elevato per accesso nella ZTL senza permesso.

Non si costituiva l’Ammionistrazione – rimanendo contumace.

Sulle conclusioni delle parti costituite, la causa veniva decisa con lettura immediata del dispositivo all’udienza del 17.11.2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione è fondata e conseguentemente va accolta e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati, atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso documentalmente provate.

Segnatamente, in via preliminare ed assorbente, non può essere ritenuta le fede privilegiata dell’affermazione riportata sul provvedimento impugnato con un anonimo timbro “non si è presentato all’audizione” senza alcuna sigla o firma che ne attesti l’autenticità e, quindi, non costituente parte dell’atto pubblico de quo.

Inoltre, dagli atti risulta che il Prefetto di Roma ha fittiziamente e solo apparentemente esaminato il ricorso in quanto per motivarne il rigetto ha usato un modulo prestampato e privo di riferimenti sostanziali al caso di specie.

Giova inoltre precisare che le ragioni del ricorrente appaiono pienamente condivisibili sulla base delle specifiche contestazioni e della documentazione allegata in atti. Invero, nella fattispecie l’Autorità che ha provveduto all’irrogazione della sanzione non si è costituita, né tantomeno ha provveduto al deposito della documentazione relativa all’accertamento o alla contestazione dell’illecito.

Per costante giurisprudenza, in materia di illeciti amministrativi, spetta per l’appunto all’Autorità, che ha provveduto al rilevamento dell’illecito e alle relative contestazioni, provare le ragioni poste a base del provvedimento impugnato.

Appare pertanto essenziale la produzione dei documenti elencati al secondo comma dell’art. 23 della legge 689/81 senza dei quali, nella maggior parte dei casi, sarà difficile dimostrare il fondamento del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa. In difetto di tale documentazione, deve presumersi la irregolarità e/o la illegittimità del provvedimento impugnato, del quale peraltro va disposta la revoca.

Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma,definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta da D.N . contro Prefetto di Roma, contrariis rejectis, così provvede:

- accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’O.I. n. 13221;

- condanna il Prefetto di Roma al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 250,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, 30.01.2006

Depositato in cancelleria il 01/02/2006

IL GIUDICE DI PACE


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Giovedì, 11 Maggio 2006
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