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Decreti Legislativi 29/04/2006

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell’anno 2006 CIR 1/3/2006 n. 344

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Premesse.
1.1. L’art. 9 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate. In particolare per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione e’ rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorita’ di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. A tale proposito, gia’ con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, era stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di piu’ province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e’ stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare e’ essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualita’ di enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l’attivita’ di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle Prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita. Allo scopo di evitare inutili appesantimenti procedurali, a parere dello scrivente, la procedura per il rilascio delle autorizzazioni nel caso di competizioni motoristiche che interessano strade appartenenti ad enti diversi deve rimanere quella delineata dai richiamati articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e piu’ precisamente le autorizzazioni sono di competenza: delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per l’espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie appartenenti alla rete stradale di interesse nazionale; delle regioni per le competizioni motoristiche su strade regionali e per competizioni che interessano piu’ province e comuni; delle province per le competizioni motoristiche su strade provinciali e per competizioni che interessano piu’ comuni; dei comuni per le competizioni motoristiche su strade esclusivamente comunali. Per competizioni che interessano piu’ regioni o piu’ province e comuni di regioni diverse l’autorizzazione puo’ essere rilasciata dalla regione da cui ha inizio la competizione. In coerenza con quanto espresso dal comma 2, dell’art. 9, del nuovo codice della strada, l’ente che autorizza acquisisce il nulla osta degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.
1.2. Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o piu’ concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non e’ prevista alcuna classifica. Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza). Il comma 3 dell’art. 9 del nuovo codice della strada prevede che per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione. Nell’intento di operare uno snellimento di procedure e’ prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Il comma 5 dell’art. 9 citato disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessita’, si debba inserire una competizione non prevista nel programma. Come detto, il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e’ richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell’art. 2 del Nuovo codice della strada. Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari. Analogamente puo’ non essere richiesto il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le manifestazioni di regolarita’ amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilita’ di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 4 Km), appositamente attrezzati per evidenziare l’abilita’ dei concorrenti, con velocita’ di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell’art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni. Non sono invece consentite le gare di velocita’ da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di nocumento alla mobilita’ urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. E’ necessario che l’ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il preventivo parere del C.O.N.I. espresso dalle competenti federazioni sportive nazionali e cio’, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalita’ degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza. Il preventivo parere del C.O.N.I. non e’ richiesto per le manifestazioni di regolarita’ a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60 del Nuovo codice della strada, purche’ la velocita’ imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 Km/h e la manifestazione sia organizzata in conformita’ alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
2. Programma-procedure.
2.1. Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell’anno 2004 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle Amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.
2.2. Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute alla Direzione generale per la motorizzazione, che ha formulato il programma allegato alla presente circolare dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall’art. 9, comma 3, del nuovo codice della strada.
2.3. Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta alla Direzione generale per la motorizzazione almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma. In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalita’ di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocita’ media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonche’ ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l’ente o gli enti competenti al rilascio dell’autorizzazione;
b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;
c) regolamento di gara;
d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali, ovvero attestazione che la manifestazione e’ organizzata in conformita’ alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza per le manifestazioni di cui all’ultimo periodo del precedente punto 1.2;
e) ricevuta del versamento dell’importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004, intestato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall’art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2004;
f) dichiarazione che le gare di velocita’ e le prove speciali comprese nelle manifestazioni di regolarita’ non interessano centri abitati ovvero attestazione del comune nel quale rientrano i centri abitati interessati da tali manifestazioni che lo svolgersi della stessa non crea disagio o risulti di nocumento alla mobilita’ urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani. La Direzione generale per la motorizzazione non potra’ garantire l’esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta. Completata l’istruttoria, la Direzione generale per la motorizzazione rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all’ente competente.
2.4. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del nuovo codice della strada, l’ente competente puo’ autorizzare, per comprovate necessita’, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione alla predetta Direzione. Ai fini della autorizzazione dell’ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso ente. Al momento della presentazione dell’istanza gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilita’ civile, ai sensi dell’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilita’ dell’organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. Nell’istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocita’ media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico. Alla stessa istanza e’ opportuno che sia allegato il nulla-osta dell’ente o degli enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta puo’ anche essere acquisito direttamente dall’Ente competente nel corso dell’istruttoria volta al rilascio dell’autorizzazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 9, comma 7-bis, del nuovo codice della strada, qualora, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validita’ della autorizzazione e’ subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’art. 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’art. 7, comma 1, del nuovo codice della strada. Sentite le competenti federazioni, l’ente competente puo’ rilasciare l’autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario. A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4, dell’art. 9, del nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara e’ obbligatorio nel caso di gare di velocita’ e nel caso di gare di regolarita’ per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocita’ medie superiori a 50 Km/h od 80 Km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico. In tal modo e’ risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocita’ media» nel caso delle gare di regolarita’ in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarita’ e prove speciali a velocita’ libera su tratte chiuse al traffico. Negli altri casi il collaudo puo’ essere omesso. Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui e’ prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalita’ dell’Ente competente, e’ effettuato da un tecnico di quest’ultimo ovvero richiesto all’ente proprietario della strada se la strada interessata non e’ di proprieta’. Ai sensi del citato comma 4, dell’art. 9, del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori. Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l’ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al piu’ vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante. Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e’ essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni. Al termine di ogni gara l’ente competente comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, le risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l’anno successivo.
3. Nulla-osta del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell’anno 2006. Le proposte sono state distinte in:
- programma 2006 di gare che si sono gia’ svolte nell’anno precedente, e per le quali la Direzione generale per la motorizzazione ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche’ al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali la stessa Direzione ha gia’ concesso il nulla-osta (allegato A);
- programma 2006 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni gia’ effettuate nell’anno precedente per le quali la predetta Direzione dovra’ procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato B).


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Sabato, 29 Aprile 2006
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