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Articoli 21/04/2006

Servizi di polizia ed utilizzo dei dispositivi di allarme sui veicoli


Il controllo del territorio è il primo obiettivo che deve porre in essere una forza di polizia affinché sia garantito e tutelato l’ordine e la sicurezza pubblica della collettività. In questa ampia e specifica panoramica trovano una peculiare collocazione i servizi di polizia stradale, dove l’articolo 11 del codice della Strada li enuclea sotto il profilo costitutivo in servizi mirati:
• alla prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
• alla rilevazione degli incidenti stradali;
• alla predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
• alla scorta per la sicurezza della circolazione;
• alla tutela ed al controllo sull’uso della strada.
Pertanto l’attività di vigilanza caratterizzata, in via principale, dalla verifica della legalità che si sviluppa lungo le arterie stradali (es. circolazione veicoli, installazioni pubblicitarie, attività di commercio, ecc.) costituisce un elemento indissolubile e primario. L’espletamento dei servizi di polizia stradale è deputato, ai sensi dell’articolo 12 del Codice della Strada, anche ai Corpi ed ai Servizi di polizia provinciale e municipale, nell’ambito del territorio di competenza che lo esercitano attraverso l’utilizzo di una serie di veicoli classificati per uso speciale e destinati ad uso esclusivo dei corpi di polizia locale (vedi decreto del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture del 20 febbraio 2003 – G. U. n. 65 del 19 marzo 2003). Con particolare riferimento agli autoveicoli ad uso speciale della polizia locale, all’atto della richiesta di omologazione del
Marzo 49 tipo o dell’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione debbono essere dotati di:
a) attrezzature e/o apparecchi e/o allestimenti di vario genere, permanentemente installati all’interno del veicolo e finalizzati allo svolgimento dei compiti di istituto dei corpi o servizi di polizia locale;
b) impianto elettrico, asservito alle apparecchiature, realizzato con adeguate protezioni e certificato dall’allestitore ai sensi del D. Lgs. 626/94;
c) materiali di rivestimento ignifughi o autoestinguenti certificati.

Gli stessi autoveicoli, a richiesta dei corpi o servizi di polizia locale, possono essere equipaggiati con:
a) dispositivo acustico supplementare di allarme e dispositivo supplementare di segnalazione a luce lampeggiante blu, previsti dall’articolo 177 del Codice della strada;
b) scritte, simboli, indicazioni o segni distintivi sulla carrozzeria per l’identificazione del corpo o servizio di polizia locale, in conformità a quanto previsto da specifiche regolamentazioni regionali;
c) grigliature amovibili esterne di protezione dei finestrini laterali e posteriori, che garantiscano, comunque, il rispetto del campo di visibilità posteriore del conducente. Si precisa che gli autoveicoli per uso speciale della polizia locale sono utilizzati esclusivamente da corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione. Un utilizzo diverso configura la violazione riconducibile all’articolo 82 del Codice della Strada con sanzione amministrativa di euro 71,00 e la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi con conseguente fermo amministrativo
del veicolo. Infatti l’utilizzo del veicolo per queste finalità concretizza un “uso-destinazione” diverso per il quale lo stesso mezzo è stato immatricolato. Una particolare attenzione deve essere posta nel caso di un eventuale sinistro stradale con responsabilità del conducente, dove l’organo rilevatore accerta che il veicolo viene destinato in modo irregolare (esempio vengono trasportate ingiustificatamente persone estranee che non fanno parte del corpo di polizia provinciale/municipale). In questa ipotesi, qualora il trasportato non autorizzato riporta lesioni, il conducente potrà subire la rivalsa della compagnia assicuratrice del veicolo che deve essere utilizzato per uso esclusivo del personale dipendente del corpo di polizia, senza giustificate eccezioni (esempio: un arresto, un accompagnamento, ecc.)
Nota: gli stessi autoveicoli, qualora dimessi dal servizio, possono essere reimmatricolati subordinatamente al ripristino della loro conformità al tipo di veicolo, dal quale derivano, se sono stati realizzati per allestimento di veicoli omologati; ovvero, alla rispondenza alle pertinenti norme di omologazione applicabili ai veicoli delle categorie M od N, in vigore alla data di prima immatricolazione degli stessi veicoli. Per quanto riguarda i dispositivi supplementari di allarme, l’articolo 72 al comma 6 del Codice della Strada prescrive che “Il Ministero dei Trasporti, sentito il Ministero dell’Interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e rimorchi) in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI

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L’articolo 177 del Codice della Strada disciplina, in via preliminare, l’utilizzo dei dispositivi supplementari (acustici e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) anche sugli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, introducendo uno specifico vincolo, ovvero “solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto”. Pertanto la legittimità dell’utilizzo dei predetti dispositivi è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
• che siano installati su veicoli adibiti a servizi di polizia;
• che sia presente una situazione di urgenza;
• che il servizio sia contemplato tra quelli di istituto previsto dal regolamento di polizia al quale appartengono i veicoli adibiti a tale espletamento.
Precisazione: Agli incroci regolati da agenti preposti al traffico veicolare, gli stessi provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli in transito. Particolare attenzione dovrà essere posta alla definizione normativa “servizi urgenti” al fine di qualificare adeguatamente la portata del predetto termine. Infatti risulta difficile individuare criteri oggettivi per stabilire una esatta qualificazione del termine “urgenza”, lasciando alla discrezionalità ed alla valutazione soggettiva del conducente del veicolo di polizia, la scelta della tipologia di intervento. Il comma 2 dell’articolo 177 del Codice della Strada dispone poi che i conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce blu, non sono tenuti ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Nota: Si precisa che solo l’utilizzo congiunto dei dispositivi supplementari (acustico e visivo) autorizza il conducente del veicolo di polizia a non osservare le norme regolamentari della circolazione stradale. Comunque gli stessi conducenti saranno sempre obbligati a tutelare il primo bene protetto dalla norma in generale, ovvero la vita e l’incolumità delle persone che circolano sulla sede stradale, nell’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. Per quanto riguarda la responsabilità in caso di incidente stradale, la stessa è da attribuire alla presunzione di colpevolezza riconducibile agli articoli del Codice Civile; infatti, per esempio, il conducente del veicolo di polizia che utilizzando congiuntamente i predetti dispositivi supplementari di allarme prosegue la marcia nonostante il semaforo proietti luce rossa, dovrà ugualmente adottare tutte le precauzioni possibili al fine di scongiurare un potenziale sinistro. Sicuramente la sua condotta di guida non deve essere garantita esclusivamente dal fatto che i dispositivi di allarme sono in funzione e pertanto gli è attribuito sempre e comunque il diritto di precedenza; infatti, in caso di sinistro, il conducente deve dimostrare di non essere stato imprudente nel superare quel semaforo proiettante luce rossa e di non avere arrecato danni a terzi nel rispetto proprio del principio di comune prudenza e diligenza. La stessa Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito adducendo motivi chiarificativi e di orientamento (vedi Cassazione Penale, sezione IV, Sentenza n. 37263 del 7 novembre 2002 dove recita: “il conducente in servizio urgente di istituto ben può tenere una velocità superiore al consentito ma allorché giunga in prossimità di un incrocio percorso da altri veicoli con diritto di precedenza deve verificare, prima di immettersi nell’incrocio medesimo, che i conducenti abbiano avvertito la situazione di pericolo e abbiano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza al veicolo favorito”).

*Ispettore Superiore SUPS della Polizia Stradale


di Franco Medri

Da "Il Centauro" n.102
Venerdì, 21 Aprile 2006
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