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Corte di Cassazione 31/03/2006

Giurisprudenza di legittimità - Pericoloso per un ispettore di polizia segnalare il nominativo di un legale

(Cass. Pen., sez. VI, 10 ottobre 2005, n. 36592)

FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’Appello di Torino ha totalmente riformato quella del Tribunale della citta’ in data 25 maggio 2001, appellata da A.T., assolvendo il medesimo, gia’ condannato dal primo giudice alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di abuso di ufficio (accertato in Torino nel giugno del 2000).
Il T., Ispettore di polizia, addetto al servizio ispettivo della Polizia di Stato presso il Commissariato ... di ..., prossimo alla pensione e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, aveva avviato numerosi cittadini, con i quali aveva rapporti per ragioni del suo ufficio, presso lo studio dell’avvocato C. (talvolta prendendo direttamente appuntamenti per telefono con il professionista; una volta facendo revocare il mandato affidato ad altro professionista dall’interessato) per essere da questi difesi di fiducia, studio presso il quale lo stesso imputato prestava collaborazione, aveva una scrivania a sua disposizione e la scritta del suo nominativo sulla porta di ingresso. In tal modo procurando al predetto professionista un ingiusto vantaggio patrimoniale.
La Corte d’Appello assolveva il T. perche’, pur riconoscendo che il suo comportamento era posto in essere in violazione dell’art. 25 delle disposizioni di attuazione del codice processuale, dell’art. 50 d.p.r. n. 335/1982 e 24 d.p.r. n. 782/1985, che vietano agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia, il profitto che procurava all’Avv. C. non aveva il carattere della ingiustizia, non essendo emerso che i consigli dati sulla nomina a difensore di fiducia dell’avv. C. fossero in qualche modo da quest’ultimo economicamente ricompensati. Ricordava la Corte del distretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, che riconosce la necessita’ della c.d. "doppia ingiustizia" tipica del reato di cui all’art. 323 c.p., nel senso che per la sua configurazione e’ necessario non solo che il comportamento sia ingiusto perche’ posto in essere in violazione di norme di legge o di regolamento, ma che sia ingiusto in se’ anche il profitto, cio’ che non si era verificato nella specie, perche’ l’avvocato C. aveva normalmente eseguito le sue prestazioni professionali e il suo accrescimento patrimoniale non poteva essere considerato "contra ius".
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, il quale deduce l’erronea applicazione dell’art. 323 c.p., perche’ la decisione non aveva affrontato affatto (non fornendo alcuna motivazione) il problema che l’art.19 del "Codice deontologico" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 17 aprile 1997 considera "contra ius" l’accaparramento di clientela, ipotesi che ricorreva nella specie: non poteva, pertanto, evitarsi di ritenere che gli accrescimenti patrimoniali conseguiti dall’Avv. C. avessero esattamente il requisito della ingiustizia del profitto, ancorche’ conseguito a seguito di normali prestazioni correttamente eseguite e fatturate.
L’imputato deposita memoria, per mezzo del difensore, con la quale deduce l’infondatezza del ricorso sia per l’assorbente considerazione che la violazione da parte sua dell’art.25 disp. att. c.p.p. non si porrebbe in diretto rapporto di causalita’ con l’attivita’ professionale svolta dall’Avv. C., sia perche’ l’art. 19 del Codice deontologico non prevedrebbe tra le ipotesi di accaparramento della clientela quella di cui al presente giudizio - norma che nella parte che rileva vieta l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi -, sia perche’ mancherebbe la prova di accordi tra il T. e l’Avv. C., tanto meno di natura economica, in relazione all’invio di clientela al professionista.
Il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica e’ fondato.
L’art. 19 del Codice deontologico forense stabilisce al primo comma che: "E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attivita’ diretta alla acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzia o procacciatori o altri mezzi illeciti". Solo al terzo comma prevede (riferendosi evidentemente a tutt’altra fattispecie) che: "Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi".
Ora, se e’ vero che la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione e’ orientata, in via prevalente, a ritenere che per la consumazione del reato debba sussistere il requisito della c.d. "doppia ingiustizia" nel senso che deve essere contra ius non solo l’azione tipica (che deve posta in essere in violazione di leggi o regolamenti), ma anche il profitto (o il danno), e se e’ anche vero che non sarebbe concepibile - per definizione normativa - un’azione tipica che non sia posta in essere in violazione di una legge o di un regolamento, e’ pur certo che l’ingiustizia del profitto (o del danno) possono benissimo derivare non da una violazione di legge o di regolamento ma da qualsiasi violazione di doveri giuridici quale ne sia la fonte, come nel caso di specie, in cui la genesi del dovere e’ contenuta in una norma di deontologia imposta a una categoria professionale.
Anche perche’ sulla natura delle norme del Codice deontologico forense si sono pronunciate le sezioni unite civili di questa Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. un., 6 giugno 2002, n. 8225), che non hanno esitato a definirle vere e proprie norme giuridiche, le quali trovano fondamento nei principi dettati dalla legge professionale forense di cui al r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, e, in particolare dell’art. 12, comma primo, che impone agli avvocati di adempiere al loro ministero con dignita’ e con decoro, come si conviene alla altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia, e nell’art. 38 comma primo, ai sensi del quale sono sottoposti a procedimento disciplinare gli avvocati "che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignita’ e al decoro professionale".
E la dottrina e’ concorde nel ritenere che proprio l’accaparramento di clientela si pone tra le violazioni di quei doveri che impongono dignita’ e decoro nell’esercizio della professione, avendo l’accaparramento il fine di acquisizione della clientela in modo non consentito, id est attraverso mezzi (comunque) illeciti, come recita la disposizione onnicomprensiva di chiusura contenuta nel primo comma dell’art. 19, e comunque idonei a escluderemo quanto meno compromettere, la libera scelta nella nomina del difensore di fiducia.
Le deduzioni svolte dal T. nella memoria di cui si e’ detto sono infondate.
E invero, mentre non si vede come il comportamento dell’imputato - consistente nell’indirizzare clienti all’Avv. C. - non possa essere considerato in rapporto di stretta causalita’ con il vantaggio - consistente nella acquisizione di clientela - conseguito dal professionista, v’e’ da osservare che la norma violata del Codice deontologico forense non e’ quella del comma terzo dell’art. 19, bensi’ quella del comma primo.
Infine, nessun accordo (o collusione) tra il T. e l’Avv. C. doveva essere provata: non si tratta, invero di dover decidere sulla responsabilita’ per concorso del privato (nel caso del C.) con il pubblico ufficiale titolare della qualita’ per la consumazione del reato proprio (nei confronti del predetto patrono e’ stato emesso decreto di archiviazione) ma della responsabilita’ del pubblico ufficiale, per la quale, come e’ noto "In tema di elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio, non e’ richiesta la prova della collusione del pubblico ufficiale con i beneficiari dell’abuso, essendo sufficiente la verifica del favoritismo posto in essere con l’abuso dell’atto di ufficio" Sez. 6^, sent. 00910 del 27/01/2000 (Ud. 18/11/1999), Giansante, RV. 215430; piu’ recentemente, v. Sez. 6^, Sent. 21085 DEL 05/05/2004 (UD. 28/01/2004), Sodano, RV. 229806.
Per tutte le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino che dovra’ uniformarsi ai principi di diritto esposti nella presente decisione.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Torino.

 


Venerdì, 31 Marzo 2006
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