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Articoli 20/08/2026

di Lorenzo Borselli*
Luglio 2026, estate di fuoco e di polemiche
Analisi dei fatti di cronaca e il punto dell’Asaps: cos’è la difesa “sempre” legittima oggi e cos’è lo “scudo penale”. In arrivo aiuti economici per la difesa degli agenti

 

Il mese di luglio appena mandato in archivio, ci ha consegnato due fatti estremamente importanti, da un punto di vista tecnico e giuridico, tutti aventi per oggetto le cosiddette scriminanti
In primis (15 luglio), la condanna definitiva al gioielliere piemontese Mario Roggero a 14 anni e 9 mesi, ora in carcere, per l’omicidio di due rapinatori, Andrea Spinelli e Giuseppe Mazzarino, ed il ferimento di un terzo, Alessandro Modica (oggi libero dopo una condanna a 4 anni e 10 mesi di reclusione), autori di una rapina e poi raggiunti, freddati e feriti all’esterno; in secundis (19 luglio), la morte di Abderrahim Fakir, cittadino di origini marocchine morto durante un intervento di polizia al quartiere “Pilastro” di Bologna, primo caso clamoroso di applicazione del cosiddetto Scudo Penale a favore di agenti e sanitari. 
Fatti completamente diversi, tra loro, ma che hanno riacceso i riflettori della cronaca e riaperto le eterne divisioni del nostro Paese tra innocentisti e colpevolisti. Proveremo a dire la nostra da legalitari, sperando di essere il più equilibrati possibile. 
A riprova del nostro proposito eviteremo di parlare di precedenti e pregiudizi, tutti noti per il fiume di notizie che ha inondato la rete.

L’evento “Roggero”.

Il 28 aprile 2021 tre rapinatori irrompono in una gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo), armati di coltello: immobilizzano, legandole, la moglie e la figlia del gioielliere e si impossessano di valori, dandosi alla fuga (1). 
Il gioielliere, nel frattempo sopraggiunto, impugna il suo revolver (detenuto regolarmente ma che non poteva portare fuori dalle pertinenze), li insegue e apre il fuoco all’esterno del negozio, uccidendone due e ferendone un altro, poi fuggito e successivamente arrestato. Tutta la scena è registrata dalla videosorveglianza (2), divenuta di centrale importanza nei vari gradi di giudizio, al termine dei quali è stato sempre condannato: il primo grado si era concluso ad Asti (il cui Tribunale è competente per quella parte della provincia di Cuneo) con una condanna a 17 anni per omicidio volontario, tentato omicidio e porto abusivo d’arma, pena ridotta in appello a Torino a 14 anni e 9 mesi, per effetto del ricalcolo delle attenuanti ed al riconoscimento della provocazione e confermata in Cassazione con il respingimento del ricorso col quale, la difesa, aveva invocato la tesi della legittima difesa o dell’eccesso colposo.
Un confine spesso labile, divenuto voragine in un dibattito politico nel quale non intendiamo addentrarci, perché improprio, e che ha perfino sfiorato lo scontro istituzionale tra ministero della Giustizia e Quirinale.

Ci limitiamo a dire che Roggero è stato condannato dopo un iter processuale nel quale la sua posizione è stata vagliata nel dibattimento, all’esito del quale le attenuanti sono state concesse, perché l’uccisione dei due rapinatori era fuori dai limiti previsti dalla legittima difesa, perché in fuga, e il pericolo per moglie e figlia era cessato (3); i giudici hanno operato sulla disciplina attualmente in vigore, introdotta con legge n. 36 del 26.04.2019, la c.d. riforma “Salvini”, che ha modificato gli articoli 52 e 55 del codice penale, introducendo la presunzione di proporzionalità (sempre sussistente nei luoghi privati o di lavoro), il principio secondo il quale la difesa è sempre legittima se c’è violenza e l’esclusione dell’eccesso colposo per grave turbamento dal pericolo in atto.

Sul caso i paletti imposti dal sistema vigente sono risultati essere proprio la non attualità del pericolo (che deve sussistere nel momento esatto in cui si reagisce; ma i rapinatori erano già fuggiti), la necessità della difesa (perché la reazione deve essere l’unica strada possibile per proteggere la vita propria e quella dei congiunti) e la desistenza degli aggressori dal fatto criminale (i tre assaltatori erano in fuga).
La questione è ora incentrata sulla questione dei risarcimenti quantificati dai giudici e previsti sempre per legge, mentre la famiglia ha avviato la pratica per ottenere un atto di clemenza.

Il caso “Fakir”.

Qui bisogna andare ancora più cauti ma, chiariamolo, non affronteremo il tema da un punto di vista del nostro pensiero: i pubblici ministeri di Bologna stanno indagando riuniti in un pool (4), le indagini sul campo sono affidate alla Squadra Mobile mentre i rilievi sono stati eseguiti dal RIS dei Carabinieri. Ci sono i filmati delle bodycam e gli esami autoptici in corso.
A noi interessa un’altra questione, quella del cosiddetto “Scudo penale”, termine improprio con cui si definisce la modifica del codice di procedura con l’introduzione di uno speciale registro di notizie di reato per i fatti “scriminati”.

Il 19 luglio, al mattino, il NUE (5) di Bologna riceve svariate chiamate dal quartiere Pilastro per la presenza di un uomo in agitazione psicofisica e che avrebbe dato in escandescenza. Capita spesso, in ogni contesto, che una persona “sbrocchi”: a volte è colpa di un forte stress, a volte l’alterazione è correlata all’uso di alcol o sostanze, altre ancora per patologie mediche e psichiatriche.
L’uomo in difficoltà si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 42 anni e secondo alcuni testimoni (6), gli stessi che hanno chiamato il 112, stava danneggiando arredi urbani chiedendo aiuto.
La prima chiamata inizia così: “Sono in via Italo Svevo n.6, c’è una persona che è arrivata di corsa dietro le autorimesse, sta urlando e scalciando tutti i basculanti, gridando aiuto, che lo vogliono uccidere”.
All’arrivo della Volante, di cui è riportato agli atti il danneggiamento, l’uomo è stato immobilizzato, sarebbe stato utilizzato lo spray irritante (uno strumento di difesa, a differenza del taser, considerato arma da sparo) e, alla presenza di quattro volontari sanitari della CRI, a contenimento eseguito, Fakir muore.
Come già detto, attendiamo tutti l’esito dell’autopsia e degli accertamenti investigativi: gli agenti avevano proprie bodycam, acquisite dai magistrati e in corso di analisi; ci sono poi i tanti video girati dai telefonini della gente in casa. Solo pourparler, la politica e la piazza ci hanno messo del loro, e alla fine il solito teatrino: da una parte quelli che ci danno degli assassini e dall’altra quelli che ti fermano per strada e che ti dicono che al posto tuo sparerebbero a tutti.
Patetico.
Comunque, i magistrati hanno iscritto i due agenti di polizia e i sanitari presenti al modello 45 bis, un registro delle notizie di reato per i fatti scriminati, introdotto di recente con lo scopo di inserire i fatti reato commessi in presenza di una chiara causa di giustificazione (come la legittima difesa o lo stato di necessità), evitando così l'iscrizione impropria nel registro degli indagati (Modello 21, dedicato, cioè, ai “noti”).

La locuzione con cui la modifica del CPP seguita al “Decreto Sicurezza 2026” (7) è entrata in vigore, il cosiddetto “Scudo Penale”, è decisamente impropria, perché nessuno viene sottratto alle proprie responsabilità. La norma introduce un registro speciale delle notizie di reato, il “45 bis”, che evita l’automatismo secondo il quale gli agenti coinvolti in fatti con uso di armi o comunque violenti, per i quali possano sussistere cause di giustificazione, venivano annotati nel registro degli indagati. 
Nessuna impunità o immunità ma, piuttosto, una cautela processuale che ora l’ordinamento prevede, nei tempi necessari agli accertamenti preliminari.
Il decreto sicurezza ha introdotto, con questo scopo, l’articolo 335, comma 1-bis (istituzione del registro separato) e 335 quinquies c.p.p., che disciplina le attività d’indagine specifiche in presenza di cause di giustificazione, con la fissazione di precisi limiti temporali, che variano secondo la necessità di svolgere accertamenti preliminari da parte della Procura. 
Qualche esempio:
30 giorni: se il Pubblico Ministero ritiene di non dover compiere altri atti o verifiche, deve assumere le proprie determinazioni “senza ritardo” e comunque entro 30 giorni dall'annotazione, orientandosi verso la richiesta di archiviazione;
Entro 120 giorni: se il Pubblico Ministero ravvisa la necessità di svolgere ulteriori accertamenti (compresi quelli tecnici non ripetibili), dispone di un termine massimo di 120 giorni per il loro compimento. Scaduto questo termine perentorio, il PM è obbligato a determinarsi formalmente, optando o per l'archiviazione o procedendo all'iscrizione ordinaria del nominativo nel registro delle notizie di reato, che a questo punto diverrà indagato a tutti gli effetti. 
Incidente probatorio: nel caso in cui si renda necessario questo passaggio, il Pubblico Ministero procede direttamente all'iscrizione del nominativo nei registri ordinari secondo le regole tradizionali del codice di procedura penale.

Non cambiano i diritti della persona offesa (o dei suoi familiari, come nel caso della famiglia di Fakir) e non cambiano quelli degli agenti iscritti nel nuovo registro, che potranno comunque partecipare agli atti irripetibili, potranno nominare propri consulenti e assumere una difesa tecnica.
Ecco: fino ad ora le spese erano tutte a carico degli indagati, davvero soli nel fronteggiare la messa sotto indagine. Il Decreto Sicurezza 2026, invece, ha introdotto speciali fondi (8), consistenti in 10mila euro per ogni grado di giudizio: tali somme, alle quali possono accedere operatori delle forze di polizia, delle forze armate e dei Vigili del Fuoco indagati o imputati per fatti inerenti il servizio, dovranno poi essere restituite solo in caso di condanna.
Al nostro datore di lavoro, che è il Popolo italiano per il tramite del governo pro-tempore, ci sentiamo di dire questo: grazie, era l’ora, ma non è finita.

Ci servirebbero ancora alcune attenzioni per sentirci al sicuro: certo, la copertura di parte delle spese di giustizia è un passo importante, perché l’onorario di un consulente tecnico, ad esempio per un’autopsia, può variare dai 1.500 ai 7.000 euro, o per un incarico balistico dai 1.500 ai 4.000 euro, ai quali vanno aggiunte le parcelle dell’avvocato, i costi per i laboratori esterni, le trasferte, i rimborsi spesa e via discorrendo. 
Bene anche le linee guida operative e le regole d’ingaggio, ma per potervisi conformare servono protocolli comuni tra tutte le forze dell’ordine e tanto, tantissimo addestramento.
E non dimentichiamoci delle bodycam, perché noi della Stradale, ad esempio, non le abbiamo mai viste e quelle che abbiamo ce le compriamo da soli, con tutte le implicazioni relative al trattamento, allo scarico ed alla trattazione dei dati. Sembra sia il caso anche dei colleghi di Bologna “annotati” nel registro dei fatti “scriminati”. 
Gli unici che le hanno, sono alcuni tra i colleghi dei reparti mobili, in via sperimentale (ci dicono), e i componenti delle UOPI (i reparti speciali regionali), in attesa però di un disciplinare.
Perché, se è vero come recita l’articolo 27, comma 2, della Costituzione che «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», figuriamoci un indagato.
Alla stradale non abbiamo mai visto nemmeno lo spray, a dirla tutta.

Sappiamo che la questione è spinosa, ma se ci condannano in via definitiva rifonderemo anche le spese sostenute e, fidatevi, è sempre così. Se veniamo assolti, però (e ogni tanto capita che siamo innocenti anche noi), perché dobbiamo difenderci a spese nostre, se siamo là fuori per la collettività?

(*) Ispettore della Polizia di Stato,
Comandante Sottosezione Autostradale Pian del Voglio,
esperto in tecniche investigative

 

Sitografia e Fonti
1 - Fonte: Il Sole 24 Ore, 16.07.2026
2 - RaiNews, 21.12.2022
3 - Sistema Penale, 20.07.2026
4 - Ansa, Procura Bologna, “su caso Fakir terzietà indagini garantita da pool di Pm”. Magistrati ascoltano i testimoni, analisi dei video per ricostruire il fatto.
5 - NUE, Numero Unico di Emergenza 112.
6 - TG1, esclusiva, 21.07.2026
7 - Art. 12 decreto legge n. 23 del 24.02.2026, poi convertito con modificazioni nella Legge n. 54 del 24.04.2026.
8 - "Pacchetto sicurezza, cos’è lo “scudo” penale e cosa cambierebbe per gli agenti di polizia", Il Sole 24 ORE 03.02.2026, Lorenzo Pace.

 

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Giovedì, 20 Agosto 2026
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