di Fabio Piccioni*
La Consulta conferma che la messa alla prova, quale istituto diverso dagli altri procedimenti speciali, può essere concessa solo una volta
Nella messa alla prova, lo Stato rinuncia alla potestà punitiva, secondo una forma costituzionalmente compatibile di sospensione dell’esercizio dell’azione penale, la cui obbligatorietà è resa meno rigida, e l’interessato, per altro verso, sceglie di assoggettarsi, a prescindere da un formale accertamento di responsabilità, a prescrizioni penetranti, che incidono in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi è sottoposto, sia pure in maniera evidentemente meno gravosa rispetto a quanto accadrebbe nel caso di applicazione di una pena detentiva. L’individuazione di un limite alla fruizione della messa alla prova è parte integrante del bilanciamento attuato dal legislatore ed è funzionale all’obiettivo di garantirne la complessiva compatibilità costituzionale.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30, depositata in cancelleria il 17/3/2026...
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da il Centauro n. 285