Riforma della Polizia Locale: approvato il testo di legge delega alla Camera dei Deputati
Passerà ora al Senato per l'approvazione definitiva entro l'estate
a cura Ufficio Studi ASAPS

E' stato approvato oggi alla Camera dei Deputati, 14 maggio 2026, il DDL n. 1716 "Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale". Il testo ora passa al Senato, dove è probabile una rapida approvazione prima della pausa estiva. Dopo l'approvazione definitiva, il Governo sarà delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale, tramite revisione della disciplina recata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, al fine di aggiornare, riordinare e coordinare la disciplina statale vigente in materia, introducendo le necessarie disposizioni innovative. Resta il mantenimento della distinzione tra le funzioni di polizia locale e le funzioni e i compiti delle Forze di polizia dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, della legge 1°aprile 1981, n. 121, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e delle altre disposizioni vigenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Verranno introdotte disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e ai connessi benefici, relativi al rimborso delle spese di degenza e all’erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l’istituzione di specifiche classi di rischio, tenuto conto dei compiti svolti, nonché alla conferma dell’applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto; dovrà essere effettuata una ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali quali datori di lavoro, prevedendo in particolare che vengano individuati specifici capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, da colluttazione e da minaccia a mano armata connessi allo svolgimento di:
1) trattamenti sanitari obbligatori e accertamenti sanitari obbligatori;
2) attività di presidio del territorio, di posti di controllo e di rilievo di sinistri stradali;
3) interventi di concorso nel mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana;
4) contrasto dei fenomeni di degrado urbano e di spaccio di sostanze stupefacenti; previsione, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, per fatti compiuti inservizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, della facoltà di avvalersi del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all’ente di appartenenza ovvero di avvalersi del patrocinio dell’avvocatura dell’ente di appartenenza, ove costituita, nonché previsione del diritto di rivalsa da parte dell’ente di appartenenza se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso; per il collegamento allo SDI verranno disciplinate forme di collaborazione con le Forze di polizia dello Stato, prevedendo il collegamento tra il numero unico di emergenza 112 e le sale operative dei corpi di polizia locale e le procedure di accesso da parte di questi ultimi al Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché le modalità di trasmissione, ai fini del loro inserimento negli archivi del predetto Centro elaborazione dati, del contenuto degli atti, delle informative e dei documenti prodotti dai corpi medesimi nel corso delle attività amministrative e di prevenzione e repressione dei reati, nonché dei dati essenziali relativi alle notizie qualificate di reato sulla base dei princìpi di onerosità, con attribuzione delle spese all’ente locale, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b), di necessità dell’accesso, di selettività oggettiva e soggettiva dell’accesso stesso e di garanzia della sicurezza informatica; tra le novità anche la possibilità di utilizzo delle bodycam, prevedendo che i regolamenti provvedano all’individuazione dei dispositivi di tutela dell’incolumità del per- sonale, stabilendo altresì i casi e le modalità per la loro assegnazione, nell’ambito delle seguenti tipologie: dispositivi di contenzione per bloccare i polsi di un individuo; giubbotti antitaglio; giubbotti antiproiettile; cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio; caschi e scudi di protezione; altri dispositivi utili all’autotutela dell’integrità fisica degli operatori, ivi compresi dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare lo svolgimento dell’attività operativa.
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