di Paolo Carretta*
La cultura non si può rottamare
La nozione di bene culturale si rinviene (artt. 2, c. 2, 10 e 11) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004, novellato con l. n. 124/2017, di seg. Cod. e art. 2 della Convenzione di Nicosia, del 19/05/2017, del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (rat. l. 21/1/2022, n. 6). Tale si qualifica la cosa immobile o mobile che presenti interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e quella individuata, dalla L. o in base alla Legge, come testimonianza avente valore di civiltà (artt. 10 e 11). Il Cod. (art. 10) individua le categorie di tali beni, ossia quelli assoggettati alle disposizioni di tutela (Tit. I, Parte II), tra cui sono ricomprese quelle per cui sono previste: misure di protezione (artt. 21 e ss. Cod.) concernenti tipologie di interventi vietati o soggetti ad autorizzazione; misure di conservazione (artt. 29 e ss. Cod.) concernenti obblighi conservativi e la disciplina della circolazione dei beni (artt. 53 e ss. Cod.), nel cui ambito rientra anche quella per i beni inalienabili, culturali ex lege (art. 10, Cod.), che non necessitano di alcun tipo di accertamento (c. 2); specifiche disposizioni di tutela (art. 11), indicate di volta in volta...
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da il Centauro n. 283
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