Mercoledì 12 Agosto 2026
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A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA - I trasportatori del Regno Unito non possono svolgere illimitatamente l’attività di trazionismo nei porti del nord Europa per il trasporto dei loro semirimorchi carichi fra Gran Bretagna ed Europa - Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 8876 del 08 aprile 2026.

Il caso è emerso a seguito di un controllo svolto dalla Polizia Locale di Lucca (LU), il cui personale aveva intercettato un vettore britannico, impegnato in ripetute operazioni di trazionismo di semirimorchi carichi fra il porto di Rotterdam e città europee, con località del Regno Unito dall’altra parte della relazione di traffico. La verifica aveva fatto emergere un orientamento commerciale di alcuni vettori britannici ad insediarsi stabilmente presso i porti del nord Europa per “far la spola” fra gli stessi e le località industriali europee al fine di trasferirvi semirimorchi carichi di merce provenienti dal Regno Unito od eseguire operazioni inverse, per spostare ai porti semirimorchi carichi, i quali, non accompagnati, proseguivano il viaggio verso la Gran Bretagna. Il Ministero, sposando l’interpretazione ipotizzata dalla Polizia Locale operante, ha ritenuto che tali attività di puro trazionismo, con segmento stradale interamente ricompreso dentro il territorio dell’Unione Europea, afferiscano alla nozione di operazione transnazionale (lett. “Cross Trade”) per la quale, i vettori Britannici hanno forti restrizioni numeriche ed obblighi documentali, stabiliti nell’Accordo di Commercio e Cooperazione fra Unione Europea e Regno Unito (T.C.A.) siglato il 30.12.2020 a seguito della “Brexit”.  Il MIT, con la propria recentissima nota dell’8 aprile scorso, indirizzata alla Polizia Locale di Lucca ha chiarito che il tratto marittimo svolto dal solo semirimorchio britannico non può costituire prolungamento di quello stradale intracomunitario svolto dall’intero autoarticolato, così da far assurgere il “Cross Trade” al rango di operazione bilaterale, con tutti i connessi vantaggi in termini di decontingentamento numerico e deregolamentazione documentale. Il Ministero, nella propria risposta, chiarisce anche che le violazioni alle sopra descritte condizioni sostanziali o documentali di esercizio dell’attività stabilite nel TCA devono essere sanzionate ai sensi degli artt. 44 e 46 della Legge n. 298/1974.
 
 >Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Quesito in materia di corretta qualificazione giuridica, nell’ambito delle facoltà concesse dal T.C.A., dei trasporti intermodali marittimi fra Regno Unito ed Unione Europea svolti da veicoli a motore trazionisti britannici, con fase stradale interamente ricompresa nel territorio dell’Unione Europea. Comunicazioni.

 
*Vice Sovrintendente Polizia Locale di Trento Monte Bondone - Specialità Autotrasporto
CTU, Perito ed esperto in analisi e ricerca frodi del tachigrafo.
Componente Comitato Esperti di ASAPS


 

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Martedì, 21 Aprile 2026
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