di Rocco Panetta*
Un esempio per l’Europa:
Veterinari dipendenti pubblici UPG
Nell’immaginario collettivo la figura del Medico Veterinario, ovvero colui che cura gli animali, non ha nulla a che vedere con il Diritto e la Procedura Penale. La verità è che in Italia fin dal 1962, con l’entrata in vigore dell’articolo 3 della legge 283/62 ai Veterinari Provinciali e Comunali, in seguito diventati dipendenti delle USL e poi delle ASL, era attribuita, quando erano in servizio, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in relazione all’igiene degli alimenti di origine animale e potevano chiedere, ove occorresse, l’assistenza della Forza Pubblica. Tutto ciò significava, ad esempio, che nel caso avessero rilevato, quando erano in servizio, l’ipotesi di reato di diffusione di malattie infettive degli animali(art. 500 C.P.) o di maltrattamento di animali (art.544 ter C.P.) erano solo obbligati a sporgere denuncia(art.331 C.P.P) presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria essendo Pubblici Ufficiali ma NON Ufficiali di Polizia Giudiziaria...
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da il Centauro n. 282
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