A cura dell'avv. Marco Frigo
Quando la strada nasconde insidie, il custode deve rispondere
Cosa prevede davvero la legge sui luoghi pubblici non sicuri
Responsabilità del custode
La responsabilità per custodia, prevista dall’art. 2051 del codice civile, rappresenta uno dei terreni più fertili – e al tempo stesso più insidiosi – del diritto civile contemporaneo. La formula normativa, nella sua essenzialità, ha sempre esercitato un fascino ambiguo: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Poche parole, ma sufficienti a generare decenni di dibattiti dottrinali, oscillazioni interpretative e contrasti giurisprudenziali. È un paradosso solo apparente: la norma è semplice, ma la sua applicazione concreta è condizionata dalla natura del custode, dal tipo di cosa e dal contesto in cui il danno si verifica...
Da il Centauro n. 280. (ASAPS)
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