A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA - La mancanza di un dato obbligatorio sulla targa segnaletica del tachigrafo analogico costituisce una non rispondenza all' Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 165/2014 che comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 179 co. 2 cds per circolazione con cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti al regolamento - Sentenza del Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere.
Da sempre in Italia, l'apparato sanzionatorio da applicare per le violazioni al Regolamento (UE) n. 165/2014, è stato oggetto di molte discussioni anche all'interno dei palazzi di giustizia. In particolar modo, c'è una fattispecie, prevista dall'art. 179 co. 2 del Codice della Strada che prevede una sanzione di € 866,00 (PMR) per "chiunque circola con un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate dal regolamento" che risulta di difficile applicazione ed attuazione in capo agli organi di polizia stradale in quanto, nessuno ha mai chiarito la portata di tale norma....
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