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Editoriali , Comunicati stampa ,... 21/01/2026

IL TAR ANNULLA LA MAXI ZONA 30 DI BOLOGNA
ORA SI ATTENDE L'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
a cura Ufficio Studi ASAPS

Il TAR Emilia Romagna ha deciso di annullare il Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) "Bologna Città 30" e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 km orari nella città di Bologna, a seguito del ricorso da parte di due tassisti.
Nella premessa i giudici specificano come "la pronuncia non può in alcun modo riguardare la “bontà” della scelta di limitare a trenta chilometri orari la velocità massima consentita nell’area urbana, ossia la sua rispondenza all’interesse pubblico sotto il profilo dell’opportunità e convenienza, essendo, questi, profili che attengono evidentemente al merito della funzione amministrativa ed esulano dalla cognizione di legittimità degli atti e dei provvedimenti amministrativi demandata al giudice".

Il TAR specifica come "l’adozione di un limite ridotto deve, alla luce di tale quadro normativo, essere necessariamente preceduta (si tratta di un presupposto) dalla redazione di una dettagliata analisi tecnica che dia conto della valutazione delle varie direttive emanate nel tempo. L’ente ha inteso, di fatto e contravvenendo al codice della strada, introdurre un nuovo limite di velocità generalizzato a 30 all’ora per intere aree di ogni quartiere cittadino, senza connotazioni, né distinzioni di sorta fra le stesse, e in base a criteri difformi da quelli, pur analitici e specifici, dettati dall’art. 343 del regolamento di attuazione del Codice della strada e dalla direttiva ministeriale n. 777 del 2006.
Serviva esercitare quel potere di regolazione della velocità che richiede che per ogni strada o gruppo di strade tra di loro collegate siano indagate ed evidenziate le specifiche condizioni che legittimano il limite più restrittivo e non solo studi sulla situazione attuale della viabilità (in termini di traffico, incidentalità ecc.), sui risultati che possono essere raggiunti e sugli strumenti che consentirebbero di raggiungerli.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente. Ora il pallino è in mano al comune di Bologna che preannuncia battaglia al Consiglio di Stato. La battaglia è ancora aperta e con gli opportuni correttivi di metodo un nuovo provvedimento potrebbe riportare i 30 km/h in alcune zone della città. Non dimentichiamo che nel primo anno trascorso dall'adozione del nuovo limite gli incidenti in città erano scesi del 16% e la mortalità dei pedoni era stata azzerata.

>In allegato la sentenza del TAR

 

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Mercoledì, 21 Gennaio 2026
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