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Giurisprudenza di merito - SANZIONI AMMINISTRATIVE – PATENTE A PUNTI- APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA DI CUI ALL’ART. 180/8° AL PROPRIETARIO FISICO CHE OMETTE DI COMUNICARE I DATI DELLA PATENTE DEl CONDUCENTE – INAPPLICABILITA’ – SUSSISTENZA.

Giudice di Pace di Vignola, 12 gennaio 2006, n. 7

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI VIGNOLA

Avv. EVIO CASADEI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 nella causa civile iscritta al N. 317/2005 del Ruolo Generale promossa da:

VOLONTE’ Patrizia Giuseppina, residente in Vignola, Via Vescovada n. 104, rappresentata e difesa dal dott. Tommaso Paone del Foro di Bologna e dall’avv. Bruno Guaraldi del Foro di Modena, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Finale Emilia (MO), Via Oberdan . 1, come da delega in calce al ricorso e, per le comunicazioni, domiciliata presso la Cancelleria dell’Ufficio    - RICORRENTE

 contro

COMUNE DI VIGNOLA - RESISTENTE NON COSTITUITO 

 
OGGETTO.: Opposizione a p.v. 19.4.2005, n. 3-2005/23, elevato dalla p. m. di Vignola, per violazione dell’art. 126 bis.2 del cds.

 
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 La signora V. P. G. G. impugnava il p.v. indicato in oggetto, col quale agenti della p. m. del comune di Vignola le contestavano la violazione dell’art. 126 bis.2 c.d.s., con rinvio per la sanzione pecuniaria all’art. 180.8 c.d.s., in quantocchè, a seguito di altro p.v. n. 24768 del 16.12.2004 col quale le era contestata, in via differita, la violazione dell’art. 142.8 del c.d.s. commessa dal conducente della sua atv Nisan Micra tg PR 65…67, aveva omesso “di fornire, entro 30 giorni dalla notifica del verbale n. 24768/2005, i dati personali e della patente del conducente”, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria di euro 357 oltre alle spese di accertamento e notifica, per un totale di euro 367,50.

 Le argomentazioni giuridiche, esposte con una certa polemicità in quantocchè la ricorrente, non appena ricevuto il primo verbale, aveva pagato la sanzione pecuniaria connessa alla violazione dell’art. 142.8 (“ p.a. che presa dalla foga di rimpinguare le proprie casse ha deciso di inventare una norma sanzionatoria che non esiste in rerum natura”, e così via), censuravano il p. v. presupposto n. 24768 del 16.12.2004 (e quello derivatone del 19.4.2005, n. 3-2005/23) laddove indicava al verbalizzato che “A seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, per le persone fisiche, nel caso di mancata comunicazione, in luogo della decurtazione punti si applica la stessa sanzione prevista per le persone giuridiche (importo aggiornato euro 357,00)”.

 I motivi d’impugnazione erano così riassumibili:

- illegittimità del verbale impugnato per inesistenza, nell’ordinamento giuridico del c.d.s. della disposizione sanzionatoria applicata alla ricorrente;

- violazione del principio di legalità non avendo la Corte Costituzionale alcuna potestà di introdurre nell’ordinamento una sanzione pecuniaria;

- violazione del divieto di applicazione analogica in materia sanzionatoria  nonchè del principio di irretroattività, risultando applicata alla ricorrente una sanzione pecuniaria non esistente al momento della violazione.

 Concludeva la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento del p.v. e il rimborso delle spese legali.

 Fissata con decreto l’udienza di discussione senza accoglimento dell’istanza cautelare, il comando della p. m. di Vignola mandava la documentazione richiesta con allegata la famosa sentenza n. 27/05 della Corte Costituzionale, accompagnate da una nota 25.11.2005 ove prendeva posizione sul ricorso e ne chiedeva il rigetto.

 All’udienza del 12.1.2006 i procuratori della ricorrente dottamente illustravano i motivi del ricorso, depositavano una recente dottrina, la Circolare Min. Interni 12.8.2003 n. 300/A/44248/109/16/1 a firma del Capo della Polizia, rilevavano come l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente fosse stato indicato come necessario solo nel caso di conducente diverso dal proprietario del veicolo, concludevano per l’accoglimento del ricorso e, nel caso, per il giusto rimborso delle spese legali.

 Il giudicante decideva dando lettura del dispositivo 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 Il ricorso merita accoglimento.

 

 E’ fuori dubbio che una volta ricevuto il verbale 16.12.2004 n. 24788 in data 31.1.2005, emesso a seguito di contestazione in via differita della violazione dell’art. 142.8 cds, per avere viaggiato alla velocità di 62 km/h su strada soggetta al limite di 50 km/h, la ricorrente aveva pagato la sanzione pecuniaria complessiva di euro 153,50 utilizzando il bollettino predisposto dallo stesso comando (v. ricevuta versamento 8.2.2005).

 Lo stesso verbale recava sul retro la seguente avvertenza :“Qualora il conducente al momento della commessa violazione sia soggetto diverso da quello indicato nel presente verbale, si invita la S.V. a comunicare presso questo ufficio di polizia, entro 30 giorni ... i dati personali e della patente dell’effettivo trasgressore.”

 Quindi, correttamente interpretando l’avvertenza e alla stessa attenendosi, la ricorrente aveva pagato la sanzione senza comunicare alcunchè, essendo lei medesima il soggetto che si trovava alla guida della sua atv ed essendo escluso per tale ipotesi l’obbligo di comunicare i dati di sè stessa.

 Quindi l’ulteriore pretesa sanzionatoria avanzata col secondo verbale, siccome correlata a un adempimento che l’ente medesimo aveva rappresentato al destinatario come doveroso solo se il conducente era persona da lui diversa, si appalesa destituita di fondamento, sì che tale considerazione è bastevole per l’accoglimento del ricorso.

 Tuttavia, per motivi di completezza e avuto riguardo alla posizione espressa da parte resistente con la nota di accompagnamento che, seppure non vincolante a cagione della mancata costituzione in giudizio, solleva una tematica cui va data risposta, viene esaminata l’ulteriore questione della applicabilità o meno a una persona fisica della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180.8 cds, che il ricorrente tratta secondo diversi profili per il rinvio che ad esso fa l’art. 126 bis.2 del cds e per avere il verbale n. 24768/2004 indicato tale sanzione come diretta conseguenza della pronuncia Corte Costituzionale n. 27/2005.

 Converrà quindi partire dall’istituzione della patente a punti, ex art. 126 bis, e agli iniziali venti punti attribuiti alla stessa, in quanto il novello sistema sanzionatorio, approntato affinchè a determinate violazioni seguano oltre a una sanzione pecuniaria anche una sanzione accessoria sotto forma di riduzione di punti sulla patente fino a che, a punteggio esaurito (c. 6), il titolare della patente è tenuto ad assoggettarsi all’esame di idoneità tecnica ex art 128 cds pena la sospensione della patente a tempo indeterminato, aveva, prima della pronuncia, una sua coerenza di massima. Stabiliva il comma 2:

“ 2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

...omissis....

 

2.3 La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

2.4 Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.

2.5 Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8.

2.6 La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.”

 Col detto sistema, qualora la violazione fosse stata contestata in via differita (senza accertamento dell’identità del conducente) e per essa fosse prevista, oltre a una specifica sanzione pecuniaria, anche una detrazioni di punti sulla patente, la persona proprietaria del veicolo,individuata tramite la targa, aveva l’onere di comunicare all’organo di polizia procedente, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente.

 Nel caso di omessa comunicazione dei dati richiesti le conseguenze sanzionatorie erano diversificate, a seconda che la persona proprietaria fosse risultata essere una persona fisica o giuridica: se era una persona fisica la sanzione accessoria della detrazione di punti era applicata tout court sulla sua patente, senza ulteriori sanzioni pecuniarie oltre a quella prevista, se era invece una persona giuridica, siccome insensibile alla sanzione accessoria, era prevista l’ulteriore sanzione pecuniaria fissata dall’art. 180.8 del cds. 

 In ultima analisi, la diversa natura giuridica delle persone proprietarie del veicolo, comportando l’applicabilità o meno della sanzione accessoria, aveva indotto il legislatore a diversificare le sanzioni amministrative applicabili nel caso di omessa indicazione dei dati del conducente.

 Che l’interpretazione del doppio sistema sanzionatorio fosse quello anzidetto trovava concorde lo stesso Ministro degli Interni il quale, con Circ. 12.8.2003 n. 300/A/ 44248 /109/16/1 a firma del Capo della Polizia, così dava istruzioni agli uffici dipendenti :

 

 “ 3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

 La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida- al quale, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo ..., in caso di omissione delle  informazioni ... o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere  nei suoi confronti all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS.

 Quando il veicolo è intestato ... ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare ... spetta al legale rappresentante .. al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati .... In questi casi l’art. 126-bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle  sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente.”. (doc. dep. udienza)

 Ora, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 27 del 24.1.2005, ha dichiarato l’illegittimità del comma 2 sopra riportato “nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione» ; secondo la Corte, per le ragioni illustrate nella parte motiva e nel rispetto dei principi costituzionali il legislatore avrebbe dovuto scrivere:

«nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione».

 Ma il significato complessivo che il comma 2 così modificato viene ad esprimere, trattandosi di sentenza abrogativa-additiva, non è più quello originario e, per rendersene conto, basterà leggere il terzo periodo del comma 2 con le modifiche recate dalla sentenza :

“ 2.3 La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

2.4 Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede.

2.5 Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8.”.

 Con la sostituzione sopra operata da un lato scompare la sanzione accessoria prevista a carico della persona fisica inadempiente all’obbligo di comunicare i dati del conducente, ma al suo posto compare (o quanto meno parrebbe doversi applicare) l’ulteriore sanzione pecuniaria ex art. 180.8 prima prevista a carico della sola persona giuridica, in tal modo venendo eliminate la diversità di trattamento tra persona fisica e persona giuridica nonchè la disparità tra persone fisiche in possesso o meno della patente.

 In altri termini, la sopravvenuta caducazione della sanzione accessoria della detrazione di punti in capo al proprietario patentato che tace sulle generalità del conducente verrebbe ad essere supplita da quella stessa sanzione pecuniaria prima prevista, a parità di omissione, solo per le persone giuridiche.

 Tuttavia, le differenze sanzionatorie preesistenti avevano una loro ratio e equilibrio, dato che tenevano in considerazione la sensibilità alla sanzione accessoria della persona fisica e la diversa capacità economica di cui, generalmente, la persona giuridica è dotata, in modo tale che, a parità di omissione, l’una era colpita con sanzione accessoria e l’altra con una pesante ulteriore sanzione pecuniaria.

 Si osserva che una interpretazione degli effetti derivanti dalla citata sentenza improntata a ritenere che quelle originarie differenze di trattamento sanzionatorio siano scomparse, con la conseguenza che, alla persona fisica inadempiente, sarebbe applicabile un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria prima non esistente, si appalesa inammissibile.

 Infatti, se dopo l’intervento della Corte Costituzionale l’art. 126 bis, comma 2, del cds dovesse interpretarsi nel senso sopra riportato, si dovrebbe anche concludere che per effetto di una sentenza additiva (e non interpretativa) della Corte Costituzionale, avrebbe fatto ingresso nell’ordinamento sanzionatorio amministrativo una sanzione pecuniaria prima non applicabile alla persona fisica, conclusione questa aberrante e in contrasto col principio di legalità stabilito positivamente dall’art. 1.1 della legge 689/81, secondo cui “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”, non competendo alla Corte Costituzionale di sostituirsi al legislatore e di legiferare in senso sanzionatorio, sia pure per conseguire una uniformità di trattamento afflittivo e colmare il vuoto determinato dalla pronuncia che, intervenendo su una normativa non in linea con le norme costituzionali, rimane di indubbia complessità, tenuto anche conto dell’inapplicabilità dell’analogia in materia sanzionatoria.

 Peraltro, è la stessa Corte che, al termine dell’approfondito esame della norma, scrive: “Resta, tuttavia, ferma - ovviamente - la possibilità per il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto”.

 In conclusione, dalla sentenza della Corte n. 27/2005 non discende l’applicabilità della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 180.8 cds in capo alla persona fisica proprietaria del veicolo che omette di comunicare i dati inerenti al conducente, ma solo l’inapplicabilità della sanzione accessoria della decurtazione di punti sulla patente del proprietario nel caso in cui il conducente trasgressore sia rimasto ignoto.

 La tesi sostenuta dal comune, peraltro avvalorata dal Ministero dell’Interno con la successiva Circolare 4.2.2005 n. 300/A/1/41236/109/16/1 mandata a tutti gli organi di polizia stradale che, fin dalla premessa, assume a fondamento quanto la Corte Costituzionale ha portato in rilievo in rapporto alla ulteriore sanzione pecuniaria, vale a dire dell’applicabilità della sanzione ex art. 180.8 cds anche alla persona fisica inadempiente secondo una piena equiparazione con la persona giuridica, non può quindi condividersi.

 Per quanto concerne il rimborso delle spese lo stesso appare oltre che giusto, doveroso. L’infondatezza della pretesa nei confronti di chi, in ossequiosa osservanza delle istruzioni indicate sullo stesso verbale, aveva immediatamente pagato la sanzione pecuniaria per una violazione commessa al tempo in cui vigeva la sanzione accessoria, unita alla necessità di contrastare una pesante e indebita sanzione pecuniaria ulteriore solo tramite incarico a professionisti legali, induce ad applicare pienamente l’art. 91 del cpc, tenuto conto delle questioni giuridiche sottese, della complessità della materia e delle ricerche dottrinarie e documentali.

P. Q. M.

il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e annulla il verbale impugnato. Condanna il comune di Vignola al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in euro 500,00 per competenze e onorari, oltre accessori.

 

 Vignola, 12 gennaio 2006 

 

   ll Giudice di pace

  Evio Casadei

© asaps.it
Venerdì, 17 Marzo 2006
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