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Novità: Dal 18 dicembre 2025 modifiche al codice della strada e sulle procedure informatiche a seguito di furto di veicoli
🛃 ASAPS INFORMA
📌LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni  per  la  semplificazione e la  digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(GU n.281 del 3-12-2025)

Vigente al: 18-12-2025
a cura Ufficio Studi ASAPS

Con la legge n.182/2025 vengono modificati due articoli del codice della strada e introdotta una procedura connessa ai furti di veicoli con il coinvolgimento della Motorizzazione e del Pubblico Registro Automobilistico. L’articolo 11 (Misure di semplificazione per l’istituzione di aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere), composto di un solo comma, modifica il Codice della strada al fine di introdurre la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull’occupazione della sede stradale.

L’articolo 11 introduce il comma 1-bis all’articolo 20 del Codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, al fine di permettere alle strutture alberghiere di ottenere in concessione, in via temporanea, porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli.
Tale disposizione è comunque sottoposta alle limitazioni di cui al comma 1 dell’articolo 20 del citato Codice, secondo cui:
• sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento (rispettivamente strade di tipo A),B), C) e D)) è vietata ogni tipo di occupazione della sede
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili;
• sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali (rispettivamente strade di tipo E) ed F)), l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

L'articolo 26 (Semplificazioni in materia di trasporto animali) interviene sull’articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), concernente la disciplina del trasporto animali e concernente la disciplina dei rimorchi, introducendo il comma 4 bis a norma del quale i rimorchi per il trasporto di cose (comma 2, lett. b)), possono essere utilizzati, se allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio
veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell’Accordo sancito in materia in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi.

L'articolo 45 (Notifica delle denunce e delle querele di furto di veicoli) disciplina la notifica delle denunce e querele di furto dei veicoli tramite sistemi informatici. In particolare, si dispone che esse vengano notificate tramite collegamento telematico al MIT, il quale successivamente inserisce un blocco informatico nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.
Nel dettaglio, l’articolo 45, composto da un solo comma, detta la seguente procedura inerente alle denunce e le querele di furto dei veicoli da parte dei proprietari.
In primo luogo, stabilisce che esse siano notificate dagli uffici delle Forze dell’ordine al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) tramite il collegamento telematico con il centro di elaborazione dati (CED). Si ricorda che, come indicato anche nel sito istituzionale del MIT, il centro elaborazione dati (CED) della Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT è un servizio per la gestione di banche dati, procedure informatiche e reti telematiche relative alle funzioni di competenza e ai servizi agli utenti in materia di motorizzazione, autotrasporto e sicurezza dei trasporti terrestri. In particolare,le principali banche dati che vi afferiscono sono:
• Archivio nazionale dei veicoli;
• Archivio nazionale abilitati alla guida;
• Archivio nazionale degli incidenti stradali;
• Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada
(REN);
• Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.
In secondo luogo, l’articolo in commento dispone che, a seguito della trasmissione dei citati atti, il MIT inserisca un blocco informatico nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), il quale:
• in caso di veicoli iscritti al Pubblico registro automobilistico(PRA) viene comunicato, in via telematica, al medesimo registro.
In tal caso, tale blocco permane fino a quando il proprietario non richiede l’annotazione della perdita di possesso al PRA;
• nel caso di veicoli per cui non vige l’obbligo di iscrizione al PRA, il blocco informatico permane fino a quando il proprietario non richiede la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall’ANV.

Si rammenta che il PRA è un registro pubblico, istituito nel 1927 e in gestione all’Automobile Club d’Italia, che racchiude dati e informazioni relativamente ai veicoli registrati in Italia. Il Codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, esonera determinate categorie di veicoli, quali, a titolo esemplificativo, i ciclomotori, le macchine agricole e operatrici, dall’obbligo di iscrizione al PRA. Giova altresì ricordare che l’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) è istituito, ai sensi del comma 5 dell’articolo 226 del citato Codice presso i Dipartimento per i trasporti terrestri del MIT. Si tratta, ai sensi dei commi da 5 a 9 del citato articolo, di un archivio completamente informatizzato, contenente i dati relativi ai veicoli, quali: ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici e veicoli con caratteristiche atipiche. In particolare, per ciascun veicolo sono riportate:
• le caratteristiche di costruzione e di identificazione;
• informazioni relative all'emanazione della carta di circolazione;
• tutte le successive vicende tecniche e giuridiche;
• gli incidenti in cui è stato coinvolto.

L’ANV è quindi popolato e aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione tramite il CED. Parrebbe, quindi, che l’istituto del blocco informatico, introdotto dalla disposizione in commento, sia diretto ad anticipare in via provvisoria gli effetti dell’annotazione della perdita di possesso al PRA o la cessazione del veicolo stesso e della relativa targa dall’ANV (per i casi in cui non sia prevista l’iscrizione del veicolo al PRA).

>Il testo 
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni  per  la  semplificazione e la  digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
(GU n.281 del 3-12-2025)
Vigente al: 18-12-2025

 

 

 

 

 

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Giovedì, 04 Dicembre 2025
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