- TACHIGRAFO -
LA REGISTRAZIONE DELL’ATTIVITÀ SUL TACHIGRAFO DIGITALE SUCCESSIVAMENTE ALL’USO DEL TACHIGRAFO ANALOGICO
Ufficio Studi ASAPS
Per quanto riguarda l’«introduzione attività sul tachigrafo digitale successivamente all’uso di tachigrafo analogico», l’Associazione CNA - FITA il 25 agosto 2023 ha posto il seguente quesito alla Commissione Europea in merito al corretto uso del tachigrafo: «Nel caso in cui l’autista guidi alternativamente veicoli muniti di tachigrafo analogico e digitale, deve portare al seguito sia i fogli di registrazione del tachigrafo analogico sia la carta tachigrafica ed all’atto dell’inserimento della carta tachigrafica nel tachigrafo digitale deve, ai sensi dell’art.34 paragrafo 1 lettera b) del Reg. CE 165/2014, inserire manualmente le attività svolte, non registrate dal tachigrafo. A tal riguardo, si chiede quale debba essere l’attività da inserire manualmente, relativamente all’attività registrata nel disco analogico precedentemente usato, vista l’oggettiva difficoltà ad inserire un’attività particolarmente frammentata...»...
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