- TACHIGRAFO -
CIRCOLAZIONE CON CARTA TACHIGRAFICA SCADUTA
Ufficio Studi ASAPS
In occasione di un’attività di controllo svolta dall’Autorità di controllo, si deve procedere al ritiro immediato e all’invio alla Camera di commercio che l’ha emessa della carta tachigrafica che risulti scaduta di validità da più di 30 giorni [vedasi l’art. 12/7° comma (secondo periodo) del decreto 19 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell’Interno, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), che al riguardo richiama anche l’art. 3/7° comma del medesimo decreto interministeriale. Il comma 3 del citato art. 12 prevede che: «La carta che ha formato oggetto di "ritiro", "confisca" o "sospensione", quando invalidata nel sistema informativo delle carte non può essere restituita in nessun caso al Titolare, che - ove sussistano i presupposti - dovrà presentare istanza di rilascio di una nuova carta»].
Qualora il conducente guidi con carta tachigrafica scaduta di validità, si ritiene che sia applicabile la sanzione prevista...
>Leggi l'articolo
|
|
Clicca qui per iscriverti al nostro canale TelegramClicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram
|