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8 agosto 2025, n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (GU Serie Generale n.183 del 08-08-2025)
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
(GU Serie Generale n.183 del 08-08-2025)
🟢 Entrata in vigore del provvedimento: sabato 09/08/2025
📍Art. 7
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. Al codice della strada, di cui decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) fuori dai casi di cui all'articolo 20, insudiciare e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o materiali di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
«f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli 255, 255-bis e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, depositare o
gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o
in movimento;»;
b) all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-quater. Le disposizioni del comma 5-ter si applicano altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f-bis). A tal fine possono essere utilizzate le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».
NUOVO ARTICOLO al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
«Art. 255-bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli
articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la
reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Ulteriori novità al codice penale e di procedura penale.
>In allegato il DL n. 116/2025