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Decreti Legge 11/08/2025

🛃 ASAPS INFORMA DECRETO-LEGGE
8 agosto 2025, n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi (GU Serie Generale n.183 del 08-08-2025)

🟢 Entrata in vigore del provvedimento: sabato 09/08/2025

DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116 Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita' illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonche' in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi
 
(GU Serie Generale n.183 del 08-08-2025)
 
🟢 Entrata in vigore del provvedimento: sabato 09/08/2025
 
📍Art. 7
 
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
 
  1. Al codice della strada, di cui  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 15, comma 1:
      1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
        «f) fuori dai casi di  cui  all'articolo  20,  insudiciare  e imbrattare la strada o le sue pertinenze con oggetti o  materiali  di qualsiasi specie diversi dai rifiuti;»;
      2) la lettera f-bis) e' sostituita dalla seguente:
        «f-bis) fuori dai casi di cui agli articoli  255,  255-bis  e 256 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  depositare  o
gettare rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dai veicoli in sosta o
in movimento;»;
      b) all'articolo 201, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
        «5-quater. Le  disposizioni  del  comma  5-ter  si  applicano altresi' per l'accertamento delle violazioni di cui all'articolo  15, comma 1, lettera f-bis). A tal  fine  possono  essere  utilizzate  le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati lungo le strade poste fuori o all'interno dei centri abitati.».
 
NUOVO ARTICOLO al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 
«Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi particolari). - 1. Chiunque, in violazione delle  disposizioni  degli
articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei mesi a cinque anni se:
        a) dal fatto deriva pericolo  per  la  vita  o  l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
          1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo;
          2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria, della flora o della fauna;
        b) il fatto e' commesso in siti contaminati o  potenzialmente
contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque  sulle  strade  di
accesso ai predetti siti e relative pertinenze.
      2. I  titolari  di  imprese  e  i  responsabili  di  enti  che, ricorrendo  taluno  dei  casi  di  cui  al  comma  1,  abbandonano  o depositano in modo incontrollato rifiuti  non  pericolosi  ovvero  li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee  in  violazione  del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e  2,  sono  puniti  con  la
reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
      3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante
l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di guida da due a sei mesi. Si  applicano  le disposizioni  di  cui  al Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285.
 
Ulteriori novità al codice penale e di procedura penale.
 
>In allegato il DL n. 116/2025


Lunedì, 11 Agosto 2025
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