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Manomissione tachigrafo, ora c’è il penale anche per l’autista

La Corte di Cassazione ha ritenuto che chi modifica il tachigrafo pone in essere una condotta dolosa che può mettere in pericolo la sicurezza sul lavoro. Per questo motivo tale condotta è punibile penalmente ex art. 437 Codice penale (rimozione od omissione dolosa dei dispositivi per la sicurezza sul lavoro)

Manometti o danneggi il cronotachigrafo? Non ti becchi soltanto una multa, ma rischi anche la condanna penale. È questa la conclusione emersa in una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. 1 (n. 16471 del 2 maggio 2025). La decisione riguarda il danneggiamento del tachigrafo e la configurazione del reato ex art. 437 Codice penale (rimozione od omissione dolosa dei dispositivi per la sicurezza sul lavoro e delle cautele contro gli infortuni sul lavoro). Nel caso dell’art. 437 in genere a rispondere penalmente del reato era fino ad oggi soltanto l’azienda, mentre all’autista veniva imputata una semplice sanzione amministrativa. Ora invece il parere della Suprema Corte ribalta le carte in tavola...

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Venerdì, 18 Luglio 2025
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