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Comunicazione dati conducente: se giustificata, l’omissione non è sanzionabile

Il giudice di pace di Cosenza sottolinea la differenza tra chi ignora del tutto l’invito a fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione (atteggiamento meritevole di sanzione), da quello di chi indica l’esistenza di motivi idonei a giustificare la mancata trasmissione dei dati

Ritorniamo ad occuparci dell’art. 126-bis comma 2 del Codice della strada, esaminando una recentissima sentenza del Giudice di pace di Cosenza, Francesco Claudio Messina. Per i più distratti ricordiamo che l’articolo in esame riguarda l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente in caso di violazione che comporti la decurtazione di punti dalla patente. In pratica, se il proprietario del veicolo non era alla guida al momento dell’infrazione, deve comunicare all’organo accertatore, entro 60 giorni dalla notifica del verbale, i dati anagrafici e della patente del conducente effettivo. La mancata comunicazione, senza giustificato motivo, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 291 a 1.166 euro. Inoltre la comunicazione deve essere fatta anche se il proprietario del veicolo è anche il conducente, nel qual caso sarà «nulla», ma eviterà ulteriori sanzioni...

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Venerdì, 18 Luglio 2025
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