di Paolo Carretta*
La rilevanza disciplinare delle comunicazioni rese in una chat privata
Il prevedersi nella Costituzione un meccanismo di pesi e contrappesi, che bilancino i vari interessi in gioco, esclude il pregio degli slogan ad essa ispirati o la possibilità di una sua lettura semplicistica e parziale. All’obbligo del giuramento, previsto per coloro cui siano affidate funzioni pubbliche (Cost. art. 54), sono pacificamente correlati i concetti di disciplina ed onore, ma intesi comunque a vantaggio della collettività. L’onore evocato va riferito al buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (Cost., art. 97), fornendo la base giuridica degli ordinamenti disciplinari, che prevedono procedimenti sanzionatori. Il punto di equilibrio tra il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, che gode parimenti di tutela di rango costituzionale (Cost., art. 21), e il dovere di escludere dalle proprie conversazioni private (anche one to one), qualsiasi riferimento ad argomenti o notizie attinenti al servizio, deve essere quindi comunque determinato dall’interprete, nel caso concreto, valutando le informazioni comunicate e di rilievo per il servizio stesso, in relazione ai soggetti tra cui la comunicazione intercorre...
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