Definitive le disposizioni recate dal decreto autovelox
È ormai decorso il termine transitorio di 12 mesi concesso ai dispositivi precedentemente installati di adeguarsi alle modalità recate dall’allegato A del decreto interministeriale Trasporti e Interno 11/4/2024, recante Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto-legge 285 del 1992, pena la loro disintallazione.
Infatti, le disposizioni del decreto, al fine di garantire omogeneità e uniformità nelle attività di controllo della velocità da parte degli organi di polizia stradale, si applicano sia ai dispositivi di nuova installazione, che a quelli già esistenti (art. 1 c. 2).
Le nuove disposizioni non si applicano, invece, alle postazioni fisse, mobili o a bordo di veicoli in movimento, presidiate, ai sensi dell’art. 2 c. 1, lett. h, n. 3, presso le quali è presente l'operatore di polizia stradale, anche a distanza, al fine di controllare in continuo il funzionamento del dispositivo per le quali è effettuata la contestazione immediata delle violazioni (art. 1 c. 4).
Sembra allora opportuno - al netto del permanente problema dell’omologazione - ricordarne i contenuti...
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