- AUTOTRASPORTO MERCI-
L’INTERRUZIONE DEL PERIODO DI GUIDA
Ufficio Studi ASAPS
Dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, il conducente deve osservare un’interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo [vedasi l’art. 7/1° comma del Regolamento (CE) n. 561/2006].
«L’interpretazione sistematica, quindi, alla luce delle definizioni di cui all’art. 4 del Regolamento, permette di individuare nel periodo di "interruzione" di cui all’art. 7, un tempo in cui il conducente non deve dedicarsi ad alcuna delle "attività comprese nella definizione di orario di lavoro diverse dalla "guida", ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della direttiva 2002/15/CE, nonché qualsiasi operazione svolta per il medesimo o per un altro datore di lavoro, nell'ambito o al di fuori del settore dei trasporti" [art. 4, primo comma, lettera e), Regolamento (CE) n. 561/2006]. Non si deve, pertanto, considerare quale effettiva interruzione la sospensione operosa dalla guida in cui il conducente si occupa del carico e dello scarico delle merci. Questa attività, in quanto "altra mansione" (art. 4, primo comma, lettera e), deve essere inclusa nel calcolo della durata del tempo di guida e di lavoro e non nell’arco temporale dell’interruzione, essendo un’attività espressamente compresa nella definizione di orario di lavoro diversa dalla guida, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), n. 1), punto ii) della direttiva 2002/15/CE, "concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto"» [vedasi Cassazione Civile, Sez. 2, ordinanza n. 27331 del 22 ottobre 2024]...
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