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Corte di Cassazione 08/03/2006

Giurisprudenza di legittimità (Massima) - Interrogatorio della persona sottoposta alla misura - Previo deposito in cancelleria dell’ordinanza con la richiesta del P.M. e gli atti ad essa allegati

(Cass. Pen., sez. unite, 20 lulgio 2005, n. 26798)

L’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, prescritto dall’art. 294 cod. proc. pen., e’ viziato da nullità quando non sia stato preceduto dal deposito nella cancelleria del giudice, a norma del comma terzo dell’art. 293 stesso codice, dell’ordinanza applicativa, della richiesta del P.M. e degli atti con essa presentati. La nullità, a carattere intermedio e dunque deducibile solo fino al compimento dell’atto, comporta la perdita di efficacia della misura ai sensi dell’art. 302 cod. proc. pen.. (In motivazione la Corte ha precisato che la notifica dell’avviso al difensore circa l’intervenuto deposito degli atti non condiziona la validità dell’interrogatorio, ma la sola decorrenza del termine per l’eventuale impugnazione del provvedimento cautelare).

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Mercoledì, 08 Marzo 2006
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