di Fabio Piccioni
Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l’influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope
L’art. 1 c. 1 lett. b) L. 25 novembre 2024 n. 177, recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha innovato in modo consistente la disciplina sanzionatoria dell’art. 187, prevedendo un pacchetto di ben 11 modifiche.
Nella rubrica e nei commi 1 e 1-bis, il reato è riformulato mediante la soppressione della locuzione “in stato di alterazione psico-fisica” e la tipizzazione della guida “dopo” aver assunto sostanze stupefacenti.
In sostanza, al fine di superare la dimostrazione del nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, il nesso causale viene sostituito dal nesso meramente cronologico.
Il comma 2-bis, integralmente sostituito, prevede che:
gli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo - da effettuarsi secondo le direttive da impartirsi dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Salute - di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati, secondo le regole tecniche previste per gli accertamenti di tossicologia forense...
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