A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA - Il Ministero dell'Interno in risposta ad un quesito formulato dalla Polizia Locale di Lucca (LU) ha chiarito che l'art. 218-ter cds (c.d. sospensione breve della patente) si applica anche per una violazione dell' art. 174 co. 6 CdS (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali) commessa in epoca precedente al controllo ed accertata attraverso la carta conducente o il foglio di registrazione.
In data 10 marzo 2025, il Ministero dell' Interno, acquisito il competente parere in materia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con nota prot. n. 2025-0001803 in risposta ad un quesito formulato dalla Polizia Locale di Lucca (LU), ha chiarito che è ammissibile l'applicazione della sospensione breve di cui all'art. 218-ter CdS, per una violazione dell'art. 174 co. 6 C.d.S. (sforamento superiore al 20% dei tempi di guida e riposo dei conducenti professionali), commessa in epoca precedente al controllo ed accertata attraverso l'esame dei dati della carta del conducente o del foglio di registrazione del tachigrafo. Questo perché il conducente è identificato al momento della commissione dell' illecito, accertamento della violazione e contestazione della stessa. Rimane, invece, esclusa la possibilità di applicare la sospensione breve quando il trasgressore è identificato in un momento successivo sia alla commissione, sia all'accertamento, sia alla contestazione della violazione, come avviene nei casi di cui all'art. 180, comma 8, C.d.S. e di cui all'art. 126-bis C.d.S.
Come previsto dall'art. 218-ter C.d.S. il punteggio da prendere in considerazione ai fini della durata della sospensione breve è quello risultante in archivio al momento dell'accertamento.
>La nota prot. n. 2025-0001803
*Vice Sovrintendente Polizia Locale di Trento Monte Bondone - Specialità Autotrasporto
Perito ed esperto in analisi e ricerca frodi del tachigrafo iscritto all' Albo della C.C.I.A.A di Trento.
Componente Ufficio studi di ASAPS
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