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Circolari 11/03/2006

Ministero dell’interno - Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità. Scorte della Polizia Stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale.

Circolare n. 300/A/1/45466/101/21/2 del 3 marzo 2006

Ministero dell’Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 300/A/1/45466/101/21/2 Roma, 3 marzo 2006

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.

 Scorte della Polizia Stradale e scorte tecniche autorizzate dalla Polizia Stradale.

 

 

 

 

 - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

 LORO SEDI

e, per conoscenza:

 - ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

 LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCIE AUTONOME

TRENTO-BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

 AOSTA
- ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO

 LORO SEDI

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

 LORO SEDI

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

 CESENA

 

 

 

Con la pubblicazione del decreto interministeriale (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero Interno) del 18.3.2005 (G.U n. 118 del 23.5.2005), sono state approvate le modifiche al decreto 18.7.1997 e successive modificazioni, recante disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità (di seguito definiti come T.E.).

La norma, che disciplina in modo dettagliato le modalità di svolgimento delle scorte per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, completa il processo di riforma del settore, la cui radicale trasformazione era stata avviata per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 C.d.S, dalla Legge 1.8.2003, n. 214 di conversione del D.L. 27.6.2003, n. 151 e della conseguente modifica dell’articolo 16 del Reg. Esec. C.d.S., avvenuta ad opera del D.P.R. 28.7.2004, n. 235, (G.U. n. 211 dell’8.9.2004).

In questo contesto la presente circolare, alla luce della nuova disciplina delle scorte tecniche e sostituendo integralmente la circolare n. 300/A/23649/101/21/2 del 19.6.1997, intende fornire un quadro unitario di tutta la materia.

Pertanto, fermo restando da parte dei Dirigenti dei Compartimenti la necessaria opera di coordinamento e di indirizzo del delicato settore, dal 15 marzo 2006 la scorta disposta dalla Polizia Stradale sarà disciplinata dalle disposizioni di seguito riportate.

 

1. L’OBBLIGO DELLA SCORTA

 

Fermo restando l’art. 10, comma 9 C.d.S, il D.P.R 28 .7.2004, n. 235, ha profondamente modificato l’articolo 16 del Regolamento.

La nuova disciplina indica i parametri che devono orientare l’ente concedente nella scelta del tipo di scorta, delineando, di fatto, tre fasce:

a) la prima fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese entro i valori indicati dal comma 3 dell’articolo 16 del Regolamento, in presenza delle quali i T.E sono autorizzati a circolare senza scorta;

b) la seconda fascia riguarda le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli, comprese tra i valori minimi di cui al citato comma 3 e i valori massimi indicati dal comma 4 dello stesso articolo 16, in base ai quali l’ente che rilascia l’autorizzazione dovrà disporre il servizio di scorta esclusivamente a mezzo di personale abilitato a svolgere scorte tecniche;

c) la terza fascia riguarda, infine, le caratteristiche stradali e le dimensioni dei veicoli che vanno oltre i valori indicati dal citato comma 4, in presenza delle quali l’ente predetto dispone la scorta a cura degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 C.d.S.

Gli organi di polizia stradale, ai sensi degli art. 10, comma 9 C.d.S e 16, comma 5 Reg. Esec. C.d.S, possono autorizzare l’impresa che effettua il trasporto ad avvalersi, per tutto o parte del percorso, di una scorta effettuata da uno dei soggetti di cui all’articolo 12, comma 3 bis C.d.S, ovvero disporre che la scorta di polizia sia integrata da uno dei soggetti predetti, fissandone le modalità.

 

2. REGIME DELLA SCORTA TECNICA AUTORIZZATA DALLA POLIZIA STRADALE

 

 Sulla base delle già richiamate disposizioni dell’articolo 12 C.d.S, i poteri di disciplina del traffico attribuiti al personale abilitato prescindono dalle caratteristiche dimensionali dei T.E. da scortare e possono essere esercitati, per tutelare la sicurezza della circolazione stradale, in tutti i casi in cui non sia imprescindibilmente necessario un intervento più ampio di ordine e sicurezza pubblica. Quest’ultimo, infatti, si può espletare soltanto con poteri autoritativi più ampi di cui il personale di scorta non è dotato.

Perciò, alla luce della citata modifica normativa dell’art 12 C.d.S, la facoltà di delega della Polizia Stradale ad un’impresa autorizzata di cui all’articolo 10, comma 9 C.d.S dovrà essere esercitata con sistematicità qualunque sia il tipo o le dimensioni dei T.E da scortare nonché le caratteristiche della strada sulla quale la circolazione dei questi debba svolgersi.

Tuttavia, dovrà essere disposta la presenza di personale di polizia che si affianchi ovvero, eccezionalmente nei casi di cui al paragrafo 3.6, si sostituisca alla scorta tecnica dell’impresa privata autorizzata, quando ricorrono le seguenti condizioni particolari:

a) il T.E da scortare, per le sue caratteristiche dimensionali e/o per quelle della strada che deve percorrere impone la chiusura temporanea dell’intera strada con la deviazione del traffico veicolare su altre strade;

b) vi sono, in concomitanza con il trasporto, anche in parte del tragitto da percorrere e a prescindere dalle dimensioni del trasporto eccezionale, particolari esigenze di ordine pubblico, quali ad esempio in occasioni di manifestazioni pubbliche o di calamità naturali che, d’intesa con le Autorità Provinciali di P.S., rendono consigliabile la presenza del personale della Polizia di Stato.

2.1. Domanda di scorta

  La domanda di scorta, redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell’impresa che effettua il trasporto ovvero dal proprietario del veicolo, dovrà pervenire alla Sezione competente per territorio nel luogo d’inizio della scorta almeno 8 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza. Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell’ambito territoriale di un solo Compartimento o per un itinerario non superiore a 200 km, questo termine sarà ridotto a 4 giorni lavorativi (All. 1).

Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l’itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si richiede la scorta, dovranno essere allegate:

- le autorizzazioni degli enti proprietari o concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è richiesta la scorta e per l’intero percorso, dalla località di effettiva partenza a quella di destinazione finale del trasporto;

- un documento fidejussorio bancario o assicurativo ovvero il riferimento alla fidejussione globale di cui è in possesso l’impresa che effettua il trasporto secondo le indicazioni del successivo punto 2.2;

- e fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati.

Con una sola domanda potranno essere richiesti più servizi di scorta a condizione che gli stessi siano già determinati per numero e data di esecuzione.

2.2. Fidejussione a garanzia delle spese

  Secondo quanto previsto dall’art. 68 del D.P.R. 7.8.1992 n. 417 e successive modificazioni, l’impresa che effettua il trasporto e che richiede la scorta deve fornire idonea garanzia del pagamento delle spese relative all’eventuale servizio di scorta della Polizia Stradale. Richiamando le disposizioni impartite sull’argomento con la nota n. 300/A/37633/115/19 del 25.11.1992 ed a parziale integrazione delle stesse, si precisa quanto segue:

a) il titolo fidejussorio, sia per singolo servizio di scorta che globale, potrà essere garantito da un istituto di credito o da un’assicurazione; dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore dell’impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale nominativamente individuati. Non potranno essere consentiti titoli in cui la garanzia è fornita dalla stessa impresa che effettua le scorte anche se richiedente il servizio;

b) nel documento dovrà essere sempre inserita la clausola che lo svincolo del garante o la restituzione del titolo sarà subordinata ad espressa comunicazione da parte della Sezione o del Compartimento beneficiario;

c) alla scadenza del periodo di validità della garanzia e prima di svincolare il garante, il Compartimento beneficiario verificherà che l’impresa garantita abbia adempiuto completamente a tutte le obbligazioni derivanti dai servizi di scorta da chiunque prestati;

d) decorsi 15 giorni dalla prima notifica della nota di addebito senza che sia avvenuto il pagamento, il Dirigente la Sezione notifica all’impresa di trasporto un sollecito di pagamento. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni, procede ad attivare il garante risultante dal titolo fidejussorio nelle forme richieste da questo per il recupero del credito. Per le fidejussioni globali, verrà interessato il Compartimento per l’attivazione della garanzia e per l’adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna a tutela dei crediti.

2.3. Procedura di autorizzazione della scorta tecnica in delega

 La Sezione, entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione dell’istanza di scorta, comunicherà al proprio Compartimento, tutti i dati relativi al trasporto, al veicolo, all’itinerario da percorrere ed alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti proprietari o concessionari delle strade, fornendo nel contempo un parere in ordine alla concessione dell’autorizzazione nell’ambito del territorio di propria competenza (All. 2- non disponibile).

Se l’itinerario del trasporto è limitato al territorio regionale, il Compartimento, valutate tutte le condizioni cui si è fatto cenno, acquisiti gli eventuali pareri delle altre Sezioni interessate e salvo che non ritenga di dover comunque imporre la scorta mista per tutto il percorso o per singoli tratti, delegherà il Dirigente della Sezione a rilasciare all’impresa di trasporto l’autorizzazione in argomento (All. 3- non disponibile).

Se l’itinerario del trasporto, invece, interessa più regioni, il Compartimento d’origine avrà cura di acquisire i preventivi pareri anche degli altri Compartimenti (All. 4 - non disponibile).

Sulla base dei riscontri ottenuti, il Compartimento competente per la località di origine deciderà per l’intero percorso secondo le modalità sopra indicate, dandone comunicazione a tutti i Compartimenti interessati al transito per le opportune misure di vigilanza o di scorta mista, nei tratti in cui ciò è necessario.

2.4. Numero dei veicoli e delle persone abilitate

 Nell’esercizio della facoltà di delega della scorta tecnica, di norma, dovrà essere imposto all’impresa autorizzata di avvalersi del numero di veicoli attrezzati e di persone abilitate indicato dall’articolo 10, comma 1 lettera c) del Disciplinare tecnico, come modificato dal D.M. 18.3.2005. Nei casi previsti dall’art. 11 del Disciplinare tecnico, l’impresa autorizzata potrà sostituire gli autoveicoli con i motocicli con le modalità indicate dal comma 2-bis dell’art. 11 del Disciplinare stesso.

Tuttavia, qualora è prevedibile che si renda necessaria l’adozione di provvedimenti di regolazione del traffico a notevole distanza ovvero di particolare complessità, il servizio di scorta tecnica dovrà essere integrato da ulteriori unità operative.

In tali casi, i Dirigenti dei Compartimenti dovranno procedere ad una attenta valutazione delle condizioni ambientali delle arterie stradali da percorrere, delle caratteristiche dei veicoli e dei trasporti eccezionali e delle condizioni del traffico e della circolazione, disponendo che la scorta tecnica sia composta da un numero di veicoli e di elementi abilitati superiore rispetto a quello di norma previsto, con il limite massimo, in ogni caso, di 4 abilitati (oltre i conducenti) e 4 veicoli attrezzati (ovvero 6 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli). Tale limite massimo può essere elevato a 6 abilitati (oltre i conducenti) e 6 veicoli attrezzati (ovvero 8 veicoli qualora sia possibile avvalersi di motocicli in sostituzione di due autoveicoli) quando deve essere scortato un convoglio di più di 2 T.E.

Le particolari modalità di impiego e la posizione dei veicoli di scorta tecnica previsti in aggiunta a quelli prescritti dall’art. 10, comma 1 lett. c), dovranno essere indicate nel titolo autorizzativo.

2.5. Autorizzazioni

  Le prescrizioni per lo svolgimento del servizio di scorta tecnica a cura del personale abilitato devono essere aggiornate secondo criteri che assicurino i più elevati livelli di sicurezza per la circolazione stradale.

A tal proposito si allega fac-simile dell’autorizzazione (All. 5 e All. 5/1) significando che il contenuto relativo può essere opportunamente integrato con prescrizioni specifiche connesse alle peculiarità dell’attività di regolazione del traffico di ciascuna scorta, alla posizione dei veicoli e ad ogni altra utile indicazione necessaria a garantire la sicurezza della circolazione lungo il percorso autorizzato.

Il documento autorizzativo, redatto in duplice copia, sarà sottoscritto “d’ordine” dal Dirigente della Sezione del luogo di partenza e sarà firmato per accettazione da un rappresentante dell’impresa di trasporto al quale, previo adempimento dei prescritti oneri di bollo, sarà consegnata una copia dello stesso. L’altra copia del titolo sarà invece conservata nel fascicolo agli atti della Sezione.

La validità del titolo autorizzativo è in ogni caso subordinata alla condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o a una diversa organizzazione del traffico. In tale situazione l’impresa autorizzata dovrà dare immediata comunicazione alla Sezione competente affinché siano eventualmente adeguate le prescrizioni già imposte.

Spirato il termine di validità dell’autorizzazione, l’impresa dovrà restituire il titolo alla Sezione che lo ha rilasciato. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza senza che l’autorizzazione sia stata restituita, l’impresa richiedente dovrà essere sollecitata ad ottemperare entro 5 giorni mediante lettera raccomandata A/R o attraverso posta elettronica. In caso di ulteriori inadempienze non si darà corso al rilascio di ulteriori autorizzazioni fino ad avvenuta restituzione. Di tali provvedimenti il Compartimento competente per il luogo di partenza ne darà comunicazione a tutti gli altri Compartimenti.

2.6. Comunicazioni relative al transito

  I Dirigenti dei Compartimenti avranno cura di impartire opportune disposizioni affinché sia assicurata la costante localizzazione dei singoli trasporti eccezionali per consentire gli opportuni controlli dell’osservanza delle condizioni contenute nelle autorizzazioni.

Vorranno inoltre disporre una programmata specifica attività di controllo nei confronti dei trasporti eccezionali senza scorta o con scorta tecnica, in transito sulla rete viaria di competenza.

2.7. Autorizzazioni multiple e proroga delle autorizzazioni

 Qualora, in relazione a specifica richiesta di scorta per più transiti in un certo periodo di tempo, sia possibile avvalersi della facoltà di delega di cui all’art. 10, comma 9 del C.d.S., può essere rilasciato un unico provvedimento autorizzativo di scorta tecnica, con adeguate prescrizioni per la salvaguardia della sicurezza della circolazione, valido per più transiti in un determinato periodo di tempo, non superiore a tre mesi. Tale facoltà può essere esercitata quando si tratti di particolari trasporti o veicoli, aventi caratteristiche dimensionali e/o ponderali non variabili ed a condizione che la situazione della transitabilità delle strade interessate non subisca modificazioni in relazione a lavori o ad una diversa organizzazione del traffico.

Su istanza del titolare e salvo che non ricorrano sopravvenute condizioni ostative, l’autorizzazione non ancora scaduta può essere prorogata quando per comprovate situazioni il trasporto non è stato effettuato, ovvero non è stato portato a termine.

3. LA SCORTA MISTA

Nel nuovo assetto normativo, quando non è possibile delegare l’effettuazione della scorta ad un’impresa privata autorizzata, il servizio svolto dalla Polizia Stradale, salvo i casi indicati al paragrafo 3.6, dovrà essere sempre integrato da personale dell’impresa autorizzata.

Tale scorta è di seguito definita come scorta mista.

3.1 Funzioni del personale di polizia nella scorta mista

 Secondo le disposizioni dell’art. 12, comma 3-bis C.d.S., il personale di scorta tecnica, anche quando affianca il personale della Polizia Stradale, conserva i poteri di regolamentazione e disciplina del traffico fissati dalla medesima disposizione.

Perciò, l’intervento della Polizia Stradale nell’ambito della scorta mista deve intendersi riferito prevalentemente a compiti di coordinamento operativo dell’attività di regolazione del traffico e di segnalazione svolti dal personale abilitato dell’impresa autorizzata.

In questa ottica, occorre perciò precisare che, salvo casi assolutamente eccezionali in cui le dimensioni del T.E. impongano una presenza più consistente di personale di Polizia Stradale per coordinare interventi di regolazione del traffico a distanza dal punto in cui il convoglio eccezionale si trova, tutte le scorte effettuate dalla Specialità dovranno essere svolte impiegando di norma una sola unità operativa, alla quale sarà sempre affiancato, in funzione di supporto e di ausilio, personale abilitato a svolgere servizi di scorta tecnica.

3.2. Adempimenti della Sezione Polizia Stradale di partenza

  La Sezione, ricevuta comunicazione del Compartimento che prescrive la scorta mista, pianifica il servizio di scorta tenendo presente che la località del cambio della scorta potrà prescindere dall’ambito di competenza del Compartimento ed essere determinato esclusivamente in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni della strada, del tipo di T.E, della velocità massima consentita e di ogni altra eventuale difficoltà, come per esempio una idoneo luogo per la sosta del trasporto.

Nella pianificazione del servizio, dovrà essere sempre considerato il tempo necessario al raggiungimento del luogo di inizio, al controllo del veicolo ed al rientro in sede. Della pianificazione del servizio deve essere data immediata comunicazione al Compartimento (All. 6).

La Sezione Polizia Stradale competente, inoltre comunicherà con tempestività:

- alla Sezione interessata all’eventuale cambio scorta la data, la località e l’ora presumibile dell’arrivo, le caratteristiche del trasporto e le relative modalità secondo il modello allegato (All. 7) dandone contestualmente notizia al Compartimento;

- all’impresa richiedente il servizio di scorta, attraverso il modello allegato (All. 8), il numero di persone abilitate e di mezzi adeguatamente attrezzati, informandola, altresì, del giorno e dell’ora in cui avrà inizio il servizio di scorta mista.

Analogamente, le Sezioni interessate ai successivi cambi scorta provvederanno a darne comunicazione alle altre Sezioni ed ai competenti Compartimenti. Qualora, per qualsiasi motivo, la Sezione interessata non possa provvedere direttamente, questa dovrà tempestivamente informare il Compartimento per le determinazioni e i provvedimenti del caso.

E’ in ogni caso fatta salva la facoltà del Compartimento di disporre una diversa pianificazione della scorta.

3.3. Predisposizione dei servizi di scorta mista

 Il Dirigente della Sezione che predispone la scorta è responsabile del servizio e dell’impiego del personale e dei mezzi della Polizia di Stato secondo quanto indicato al precedente punto 1 e dovrà attenersi ai seguenti criteri:

a) sulle autostrade e sulle strade assimilabili quanto a caratteristiche e velocità medie dei veicoli in transito, si utilizzeranno - di norma - autoveicoli con colori d’istituto; i motoveicoli saranno utilizzati solo per eccezionali situazioni in cui, anche con l’impiego di più unità operative, non si possano realizzare interventi di regolazione del traffico efficaci;

b) sulla restante rete viaria, l’impiego di motoveicoli sarà disposto conformemente alle disposizioni della nota n. 300/A/55866/115/19 del 22.10.1991.

3.4. Numero dei veicoli e degli abilitati della scorta tecnica

 In conformità alle disposizioni dell’art 10 bis del disciplinare per le scorte tecniche, il numero dei veicoli e delle persone abilitate che devono coadiuvare il personale della Polizia Stradale nell’effettuazione della scorta mista, è determinato dal Dirigente della Sezione secondo le indicazioni contenute nella tabella allegata alla presente circolare (All. 9).

Su richiesta dell’impresa autorizzata che effettua la scorta tecnica, ed in conformità alle prescrizioni della sopraccitata tabella il Dirigente la Sezione competente, se le circostanze lo consentono, può autorizzare che gli autoveicoli di scorta tecnica siano sostituiti con motocicli di scorta tecnica condotti da personale abilitato.

3.5. Svolgimento dei servizi di scorta mista

 Il personale impiegato in servizi di scorta avrà il compito di verificare che la circolazione del T.E. non rechi pregiudizio alla sicurezza e che siano rispettate tutte le prescrizioni imposte dall’ente proprietario o concessionario della strada. Saranno in ogni caso rispettate le seguenti disposizioni:

a) il capopattuglia è responsabile dell’esecuzione del servizio di scorta e si atterrà con scrupolo alle disposizioni impartite dal Dirigente della Sezione mediante specifiche consegne allegate al foglio di servizio ovvero rese pubbliche mediante affissione all’albo di Reparto (All.10);

 b) il personale della scorta tecnica dovrà sempre operare secondo le disposizioni impartite dal capopattuglia di Polizia Stradale;

c) il controllo delle caratteristiche dimensionali e ponderali del veicolo o del trasporto in condizioni di eccezionalità sarà effettuato dal capo pattuglia della prima unità operativa di Polizia Stradale che inizia il servizio. Salvo fondato sospetto che, per qualsiasi causa, il veicolo e/o il relativo carico possano aver subito mutamenti sostanziali rispetto all’originaria configurazione, i successivi cambi scorta si limiteranno alla verifica della validità dei titoli autorizzativi per il tratto di propria competenza;

d) gli esiti dei controlli effettuati alla partenza saranno registrati da capopattuglia su una scheda redatta in unico originale (All. 11), che sarà consegnata alla pattuglia subentrante nella scorta, direttamente o per il tramite del conducente, e restituita alla Sezione d’origine da quella di destinazione;

e) l’inizio del servizio di scorta dovrà essere preceduto da una puntuale verifica delle condizioni di transitabilità del percorso attraverso i Centri Operativi Autostradali ed i Centri Operativi Compartimentali interessati.

f) in caso di nebbia o di scarsa visibilità, cioè, ad esempio, quando in autostrada non sia possibile scorgere il tratto stradale corrispondente a 6 tratti della striscia longitudinale discontinua e relativi 6 intervalli per una distanza complessiva di 72 metri, il convoglio eccezionale dovrà essere tempestivamente condotto nella più vicina area disponibile fuori dalla sede stradale.

3.6. Scorta svolta soltanto dal personale della Polizia Stradale

Anche in relazione a quanto già detto al paragrafo 2), la scorta ai T.E. sarà effettuata con impiego di personale della Polizia Stradale solo in casi eccezionali connessi a specifiche esigenze di pubblico interesse e sempre che si tratti di T.E. di dimensioni particolarmente ingombranti.

In tali circostanze, qualora l’itinerario interessi più Compartimenti, la scorta svolta soltanto della Polizia Stradale dovrà essere previamente autorizzata dal Servizio Polizia Stradale di questo Dipartimento.

4. DISPOSIZIONI FINALI

La presente circolare abroga tutte le circolari ministeriali e le disposizioni emanate in materia non espressamente richiamate o il cui contenuto è comunque in contrasto con le disposizioni previste dalla presente. Rimangono in vigore le disposizioni e le procedure amministrative-contabili relative agli oneri economici a carico dei soggetti che hanno beneficiato di servizi di scorta resi dalla Specialità.

Si prega assicurare.

 IL CAPO DELLA POLIZIA

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

De Gennaro

PG/av

ORIGINALE FIRMATO

Allegati:

- (All. 1)

- (All. 2- non disponibile)

- (All. 3- non disponibile)

- (All. 4 - non disponibile)

- (All. 5 e All. 5/1)

- (All. 6)

- (All. 7)

- (All. 8)

- (All. 9)

- (All.10)

- (All. 11)

 

 


 

 

 

Sabato, 11 Marzo 2006
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