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Articoli 30/08/2005

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA CONVERSIONE IN LEGGE 168/2005 DEL D.L. 115/2005: ALCUNE CONSIDERAZIONI A CALDO

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
CONVERSIONE IN LEGGE 168/2005 DEL D.L. 115/2005: ALCUNE CONSIDERAZIONI A CALDO

di Giovanni Fontana*

 

 

Abstract

Tanto tuonò che piovve.
Pareva quasi impossibile che il Parlamento giungesse così repentinamente alla conversione in legge degli artt. 5 e 5/bis del d.L. 30 giugno 2005, n. 115.
Ancora una volta, il "legislatore estivo", prima di andare a trovare il giusto riposo, ha voluto portare nuovi aggiustamenti (sia consentito l’eufemismo) al nuovo codice della strada, in modo tale da rendere quanto mai urgente l’esigenza di rivedere l’intero testo e tutto quanto è ad esso collegato, per evitare di veder sospinto un corpo senza più gambe per camminar da solo.
Tali aggiustamenti si possono leggere nel testo della Legge 17 agosto 2005. n. 168, pubblicato sulla G.U. n. 194 del 22 agosto 2005, ed alcune considerazioni sono d’obbligo.

 


 

IL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115

Come ho già avuto modo di dire in sede di primo commento del d.L. 115/2005 (1), tale provvedimento non solo è stato caratterizzato dall’urgenza a provvedere (meramente formale), ma, a parere di chi scrive, ha dato altresì luogo ad un’emergenza che l’attuale conversione nella legge 168/2005 ha pienamente manifestato.
Con il decreto citato, insomma, tra le altre numerose cose, si rendeva necessario regimentare in modo più razionale il sistema della abilitazione alla guida dei ciclomotori, estendendo a tutte le persone che avessero dimostrato di possedere i requisiti psicofisici per la guida _ dunque, indipendentemente dall’avere raggiunto questi, la maggiore età _ l’obbligo di acquisire la speciale abilitazione alla guida, dai più definito impropriamente "patentino".
Infatti, val la pena di ricordare, che la mancata emanazione del provvedimento d’urgenza più sopra citato, avrebbe comportato l’obbligo di conseguire il patentino da parte di tutti i conducenti di ciclomotore _ dunque, anche ai maggiorenni _ a far data dallo scorso 1° luglio.
In buona sostanza si è giunti così prossimi a tale data da rendere necessario emanare un provvedimento di urgenza che determinasse la posticipazione dell’obbligo e, ciò che più conta, la possibilità di accedere al conseguimento dell’abilitazione alla guida, senza con ciò dover superare alcun quiz d’esame. Preoccupazione che gli organi di polizia stradale si davano da tempo, auspicando una maggiore sensibilità del legislatore, per evitare che persone non più giovani di età od altre che comunque avevano solo questo mezzo di locomozione dovessero riporlo, giacché sprovviste di idonea abilitazione alla guida.
Per rimediare in qualche modo la situazione, dunque, la scadenza ultima che prevedeva l’obbligo generalizzato del conseguimento del certificato per la conduzione dei ciclomotori, in sede di emanazione del d.L. 115/2005 tale data è stata posticipata al 1° ottobre di questo stesso anno ma, ciò che più conta, è stato stabilito che il conseguimento del patentino avveniva a richiesta dell’interessato se:
- avesse compiuto la maggiore età alla data del 30 settembre 2005;
- avesse ottenuto certificazione medica attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici previsti per la patente di guida dei veicoli di categoria A.
Tralasciamo alcune evidenti manchevolezze o diversità di trattamento tra cittadini appartenenti allo stesso Paese che, in certo qual modo, sono state rimediate (anche qui, sia consentito l’eufemismo) con l’emanazione di una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 luglio 2005, che ha innovato non già l’ordinamento giuridico dello Stato ma, certamente, l’interpretazione autentica delle sue leggi: insomma, ciò che non ha detto la legge, ha detto una circolare ministeriale (se tutti debbono conseguire il patentino, tutti devono avere il certificato medico, ancorché non necessario all’atto del precedente conseguimento del patentino stesso).
Ma questa è un’altra storia.

LA LEGGE 17 AGOSTO 2005, N. 168
Ebbene, un legislatore abituato a correre e a risolvere le questioni forti del Paese sul filo di lana, in men che non si dica (ricordiamo le fiabe della nostra infanzia? Abracadabra!) ha convertito il legge il decreto citato, apportando ulteriori modifiche ad altre parti del nuovo codice della strada.
Così, il d.L. n. 115 di quest’anno, nel testo convertito nella legge 168/2005 e pubblicato con notevole ritardo in Gazzetta Ufficiale ha introdotto le seguenti novità di ordine operativo:


- art. 97 c.d.s. (Circolazione dei ciclomotori): la targa del ciclomotore, oggi, non solo è personale ma, ciò che più conta, è abbinata ad un solo veicolo. In buona sostanza, la targa che subentrerà al contrassegno di identificazione del ciclomotore (di fatto ciò è già accaduto e la polizia stradale, per risolvere una evidente miopia legislativa che poteva essere risolta _ questa volta sì _ con la emanazione di un decreto d’urgenza, tollera o, ciò ch’è più grave, omette un atto del proprio ufficio, non contestando a tutti i ciclomotoristi italiani la violazione di circolazione con ciclomotore stargato, ex art. 97, comma 8, c.d.s.) non potrà essere spostata da un ciclomotore all’altro e non varrà più come identificativo del responsabile della circolazione stradale, ma anche come mezzo di identificazione del veicolo su cui è fissata.


- art. 116 c.d.s. (Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori): è confermato l’obbligo di conseguimento del certificato di idoneità alla guida per tutti i conducenti di ciclomotore, a far data dal 1° ottobre 2005. Ad ogni buon conto, per evitare la duplicazione delle abilitazioni alla guida, è stato previsto l’impossibilità di ottenere il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, per i titolari di patente di guida (2) e l’obbligo di restituire detto certificato, all’atto del conseguimento della patente di guida. Ciò, evidentemente, al fine di evitare che chi è destinatario di provvedimenti che limitino l’esercizio della guida, tramite la perdita di efficacia documentale dell’abilitazione principale, possano poi continuare a circolare essendo comunque muniti di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
L’eventuale guida del ciclomotore senza il previo conseguimento del citato certificato, comporta le medesime sanzioni già previste per la guida senza patente, ivi compreso l’illecito di incauto affidamento a chi affida o consente la guida a conducente di ciclomotore non abilitato.
E’ confermato che gli aspiranti conducenti di ciclomotore che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al 30 settembre 2005, conseguono detto certificato se:
dimostrano di possedere i requisiti psicofisici per la conduzione di ciclomotore, previa presentazione di certificato medico;
dimostrano di avere frequentato un corso di formazione presso un’autoscuola.


- artt. 213 e 214 c.d.s. (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa): ridefinendo il regime del sequestro/fermo operato dalla polizia stradale, l’eventuale necessità di procedere allo stesso al fine di togliere la disponibilità all’uso di un ciclomotore o di un motociclo, comporta oggi la necessità di trasportare il predetto bene mobile presso un idoneo luogo di custodia ed ivi trattenerlo per trenta giorni. Decorsi i primi trenta giorni, il proprietario del veicolo può richiederne l’affidamento in custodia. Ma certamente, la novità più dirompente _ almeno per chi deve poi applicare la legge _ è quella introdotta con il comma 2-sexies del decreto novellato ovvero quella inerente l’obbligo della confisca del ciclomotore o del motoveicolo che sia adoperato per commettere la violazione di trasporto non consentito di passeggeri su veicoli in genere o su veicoli destinati al trasporto delle persone (art. 169, commi 2 e 7 c.d.s.) o su ciclomotori (art. 170 c.d.s.) ovvero di guida e trasporto di passeggeri sprovvisti di casco protettivo o comunque, per commettere un reato.

CONCLUSIONI
Avere figli giovani, aiuta anche a capire i giovani.
Sinceramente non faccio fatica a comprendere le perplessità e quel senso di "ingiustizia" che pervade la mente di un’adolescente quando questa vede eccessivamente minacciato lo strumento attuale di esercizio di una libertà apparente: il ciclomotore.
Certamente, se la legge non può ammettere giustificazione che tenga per i comportamenti illeciti, la misura della punizione deve apparire quanto meno accettabile, in quanto equanime.
Ebbene, è difficile non vedere nella misura della confisca del ciclomotore/motociclo, una mera misura di prevenzione, dunque, di polizia, che esula dalle finalità del nuovo codice della strada.
La sicurezza della circolazione stradale, soprattutto quando riguarda il primo veicolo che rende responsabile e certificato un giovane centauro, non passa certamente per la drasticità della sanzione: anzi, misure sproporzionate, possono sortire anche effetti di educazione sociale e civica diametralmente opposti a quelli auspicati e comunque ingenerare nelle nuove generazioni un’immagine dello Stato poco vicino ai bisogni degli utenti.
Mi spiace dover continuare a criticare i diversi e reiterati interventi di modifica apportati al nuovo codice della strada. Ma certamente quest’ultimo intervento porrà in essere delle problematiche di non facile risoluzione, sul piano della concreta applicazione delle sanzioni.
Non dimentico di una non recente frase del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che già all’epoca dei fatti confidava nel buon senso della polizia stradale, è da pensare che anche oggi si confidi ulteriormente in quello che più chiaramente dovrebbe essere definito il potere largamente discrezionale della polizia stradale. Peccato _ anzi, vivaddio! _ che tale potere non è riconosciuto né alla polizia stradale, né a qualsiasi organismo della pubblica amministrazione e quindi, ahimè, non sarà dato poter distinguere se il malcapitato trasgressore era intento a perpetrare uno scippo o, piuttosto, a "limonare" con la ragazzina.
Forse, come polizia stradale, intendiamo noi confidare in un legislatore che tornando dalle ferie estive riveda sue posizioni eccessivamente rigide; magari prevedendo norme penali più immediate ed efficaci, che puniscano in modo esemplare solo chi, con comportamenti antigiuridici, minacciano in concreto l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica e, solo marginalmente, la sicurezza della circolazione stradale.

* Ufficiale della Polizia Municipale,

tecnico del segnalamento attestato presso il Politecnico di Milano,

iscritto all’albo dei docenti della Scuola di Polizia Locale dell’Emilia Romagna

e referente ASAPS per Forte dei Marmi

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Note:

(1) L’articolo è stato pubblicato alla pagina http://www.diritto.it/articoli/diritto_tras_navigaz/diritto_tras_navigaz.html del portale Diritto & Diritti.

(2) È interessante rilevare che la conduzione del ciclomotore è comunque consentita anche al titolare di patente di guida, cui la stessa sia stata sospesa per l’infrazione all’art. 142, comma 9 del codice. Sul piano operativo, quindi, potrebbe accadere che un soggetto che abbia subito la sospensione della patente di guida - dunque il suo ritiro su strada - circoli con il ciclomotore e dichiari di avere subito tale provvedimento. La polizia stradale, in tal caso, niente potrebbe fare giacché l’art. 180, comma 6 del codice prevede l’obbligo di circolare avendo al seguito il certificato di idoneità alla guida, ma solo quando previsto e, nel caso indicato, sembrerebbe l’esatto contrario. Si dovrebbe intravedere in questo una sorta di "norma premiale"? Non solo chi supera di oltre 40 km/h i limiti consentiti può circolare con un ciclomotore (perché no, magari anche alterato), ma può anche evitare di far la "fatica" di portarsi dietro l’abilitazione alla guida che ovviamente non può avere. Piuttosto, è più logico pensare - anche in ragione delle modalità di collocazione dell’inciso nell’ambito del comma qui commentato - che tale circostanza è da riferire a coloro i quali alla data del 1° ottobre intendano condurre un ciclomotore e sia in corso il periodo di sospensione della patente di guida: restano, naturalmente valide le domande che ci siamo poste in precedenza, per quanto contemperate dalla transitorietà della norma e dunque, dalla impossibilità di leggere in tale novella un principio perpetuo da applicare sempre e comunque a tale circostanza.


 

 

 

 


di Giovanni Fontana

Martedì, 30 Agosto 2005
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