LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON
TARGA ESTERA E SPECIALE:
VADEMECUM PER I CONTROLLI DI POLIZIA
(Aggiornato con le nuove norme previste dal D.Lgs. 141/2024)
di Sandro Lamberti
Ispettore A-T.P.I. GdF – Compagnia Pronto Impiego Brindisi
Pubblichiamo la nuova versione aggiornata dell’articolo professionale di Sandro Lamberti, Ispettore A-T.P.I. della Guardia di Finanza, dal titolo LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON TARGA ESTERA E SPECIALE: VADEMECUM PER I CONTROLLI DI POLIZIA, la cui ultima versione era stata resa disponibile sul nostro sito lo scorso settembre.
L’ulteriore aggiornamento è stato necessario in seguito all’abrogazione del TULD (D.P.R. 43/1973) ed alla sua sostituzione con le nuove norme previste dal D.Lgs. 141/2024 (Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi), in particolare dall’Allegato 1 a tale decreto (di seguito D.N.C.C.D.U.).
Le modifiche hanno interessato i §§ 2.1 e 2.2. Nello specifico, oltre ad aver introdotto nuove sanzioni per il contrabbando, il citato decreto ha in parte disatteso quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 18286/2024 e dalle relative ordinanze interlocutorie n. 21917/2023 e 30449/2023, le quali, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, avevano definitivamente qualificato l’IVA all’importazione come tributo interno e considerato quoad poenam il rinvio alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine operato dall’art. 70 D.P.R. 633/1972. L’art. 27 D.N.C.C.D.U., invece, ha espressamente stabilito che l’IVA costituisce un diritto di confine e, per quanto d’interesse ai fini del vademecum in parola, considerato anche che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n. 20/2024 di commento al D.Lgs. 141/2024, non ha fornito chiarimenti al riguardo, ciò comporta che per i veicoli immatricolati negli Stati con i quali sono in vigore accordi doganali di esenzione dei dazi all’importazione (Svizzera, San Marino, Liechtenstein, Città del Vaticano e Andorra) non è più possibile contestare l’illecito di evasione dell’IVA all’importazione (oltre che quello di contrabbando), come avveniva in precedenza (a meno di un aggiornamento dei suddetti accordi al mutato quadro normativo), salvi nuovi e prevedibili interventi della giurisprudenza nomofilattica.
Per il profilo sanzionatorio, però, il nuovo decreto si è attenuto alla suddetta pronuncia delle SS.UU., stabilendo che, ai fini della determinazione delle sanzioni, i diritti di confine evasi vanno considerati distintamente.
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