Mercoledì 04 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Articoli 21/11/2024

di Fabio Piccioni*
Le principali novità derivanti dalla riforma del Codice della Strada
da dirittoegiustizia.it
 

Dopo una gestazione durata oltre un anno, il disegno di legge, di iniziativa governativa, recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285», vede la luce. Il testo, che si compone di 36 articoli, suddivisi in 5 titoli e 9 capi, contiene anche un’ampia delega al Governo per la revisione e il riordino della legislazione concernente la circolazione stradale (art. 35).

I primi articoli si occupano della riforma del diritto penale stradale.

Sulla guida sotto l'influenza dell'alcool

Nell'art. 186 C.d.S. vengono introdotti due ulteriori commi supplementari al comma 9.  Sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) sono apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici armonizzati unionali relativi alla limitazione dell'uso:

  • n. 68, “Niente alcool”, in qualunque quantitativo;
  • n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock, conformemente alla norma EN 50436”, che impedisce l'avviamento del motore.

La prescrizione permane per un periodo di almeno 2 o 3 anni a seconda della gravità del reato, salvo l'eventuale maggior durata imposta dalla commissione medica locale. Conseguentemente è previsto l'aumento di un terzo delle sanzioni previste nei confronti del conducente titolare di patente gravata dai codici unionali 68 e 69. Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso in cui il dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a 0 - di cui al nuovo comma 3-ter dell'art. 125 C.d.S. - venga alterato o manomesso. 

Il nuovo reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

All'art. 187 C.d.S. vengono apportate numerose modifiche.  Al fine di superare l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo, è soppressa la locuzione “in stato di alterazione psico-fisica”, di talché il reato diventa guida “dopo” l'assunzione di sostanze stupefacenti.  Previste nuove modalità di accertamento del reato da parte degli organi di polizia stradale che possono, direttamente sul luogo del controllo stradale, sottoporre i conducenti al prelievo di un campione di liquido salivare sul quale effettuare accertamenti tossicologici da parte di laboratori certificati.   Confermata la possibilità per gli organi di polizia stradale di disporre il ritiro precautelare della patente per un periodo massimo di 10 giorni, qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo.  Qualora non sia possibile procedere agli accertamenti, ma la prova preliminare abbia dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Inoltre, il prefetto, sulla base dell'esito positivo della prova preliminare, dispone che il conducente si sottoponga, nel termine di 60 giorni, alla visita medica di verifica dei requisiti psichici e fisici con sospensione della patente fino al superamento degli accertamenti. Ove il giudizio della commissione medica attesti l'inidoneità alla guida del conducente, è disposta la revoca della patente, con inibizione dalla possibilità di conseguirne una nuova prima di 3 anni.  Sono, poi, previste specifiche misure a carico dei conducenti non titolari di patente. Infatti, il conducente infra-ventunenne, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, non può conseguire, qualora non ne sia già titolare, la patente di guida prima del compimento di 24 anni. Inoltre, quando i medesimi reati siano commessi da persona che non sia “munita” di patente, si applica: 

  • in attesa della definizione del giudizio penale, il divieto di conseguire la patente per un periodo da 1 a 2 anni;
  • all'esito del giudizio, il divieto di conseguire la patente per il periodo corrispondente alla durata prevista per la sospensione della patente, o per i 3 anni successivi all'accertamento dei reati, nel caso in cui sia prevista la revoca.

Inoltre, nel delineare un percorso di verifica dell'idoneità psico-fisica che consenta di monitorare nel tempo il conducente che abbia fatto uso di stupefacenti, si prevede che, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica, la validità della patente non possa essere confermata, la prima volta, per più di 1 anno, la seconda volta, per più di 3 anni e, dalla terza volta in poi, per più di 5 anni.  Infine, si prevede che, in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, con l'ordinanza con la quale dispone la sospensione della patente e la sottoposizione a visita medica, il prefetto dispone anche la sospensione in via cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione.

Sull'abbandono di animali 

Vengono, poi, introdotte due modifiche alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. Al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale, viene aggiunto un periodo che introduce un'aggravante speciale con aumento di un terzo della pena, quando l'abbandono di animali domestici avvenga “su strada o nelle relative pertinenze”.  All'accertamento del reato consegue, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 mesi a 1 anno.

Sull'omicidio e le lesioni stradali  

Con l'intento di operare un coordinamento con le precedenti modifiche, la riforma opera anche sui delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p.  La pena prevista per l'ipotesi base di entrambe le disposizioni è estesa quando l'evento letale o lesivo, conseguente a un incidente stradale, sia derivato dall'abbandono di animali domestici su strada o nelle relative pertinenze. In relazione all'ipotesi più grave, di entrambi gli articoli, invece, data la natura di reato causalmente orientato della fattispecie, nel mantenere il riferimento allo “stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”, viene eliminato il richiamo all'art. 187 C.d.S. Ne deriva una difformità di verifica della condotta tra codice penale e codice della strada: per rispondere del delitto di evento contro la vita o l'incolumità individuale, non sarà sufficiente l'integrazione della contravvenzione di pericolo contro l'incolumità pubblica, ma si dovrà continuare a dimostrare anche l'effettivo stato di alterazione psico-fisica del conducente.

Della sospensione della patente di guida

L'art. 4, con l'obiettivo di conferire maggiore efficacia deterrente, ridefinisce la disciplina in materia di sospensione della patente e di alcune sanzioni previste per la violazione di determinate norme di comportamento.

Sulla sospensione della patente in relazione al punteggio Dopo alcune modifiche recate all'art. 218, comma 2, C.d.S., concernente la scansione procedurale prevista per la sospensione della patente, viene introdotto il nuovo art. 218-ter C.d.S.   In caso di violazione di 15 specifiche norme di comportamento, nominatim individuate, commessa da conducente titolare di un punteggio inferiore a 20 punti-patente, si applica la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione breve della patente per: 

  • 7 giorni, in caso di budget di punteggio tra 19 e 10; 
  • 15 giorni, in caso di budget di punteggio tra 9 e 1;
  • raddoppiabili nell'ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale. 

In deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente, che deriva come conseguenza automatica della violazione, è applicata direttamente dall'agente accertatore che, all'esito della contestazione immediata dell'illecito, provvede al suo ritiro, con conservazione presso il comando, e che la provvede alla restituzione al termine del periodo previsto. La circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente è punita al pari dell'omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria. Infine, la sospensione breve risulta applicabile solo se, per la violazione rientrante nel cluster di riferimento, non sia già prevista, come conseguenza dell'eventuale reiterazione del biennio, l'applicazione della sospensione ordinaria; di talché, in caso di concorso delle due sanzioni, trova applicazione la sola sospensione in via ordinaria.

Sui limiti di velocità 

L'art. 142 C.d.S. risulta, in maniera disorganica, oggetto di modifiche da parte di diverse disposizioni.  In caso di reiterazione di violazioni ai limiti di velocità, accertate con dispositivi di controllo automatico, commesse su tratti di strada che ricadono nella competenza del medesimo ente, nell'arco temporale di massimo 1 ora, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Si tratta di un istituto che, nel prendere le mosse dalla continuazione, di matrice penalistica di cui all'art. 81 c. 2 c.p., introduce un correttivo all'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni.  Inoltre, la ripetizione infrannuale dell'eccesso di velocità di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h, commessa all'interno del centro abitato, comporta un aumento della sanzione pecuniaria, cui si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Sull'uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida Rafforzato l'assetto sanzionatorio dell'art. 173 C.d.S. All'inasprimento della sanzione pecuniaria in caso di violazione del divieto di utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici et similia, si affianca l'introduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da 15 giorni a 2 mesi, fin dalla prima violazione, oltre che la decurtazione di 5 punti; in caso di ripetizione infrabiennale della violazione, alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi, si affianca una sanzione pecuniaria aggravata, oltre che la decurtazione di 10 punti.

Della formazione, dei titoli abilitativi e dei relativi requisiti e del rafforzamento del controllo 

Gli artt. 5 e 6 prevedono: 

  • la promozione dell'attività formativa nelle scuole;
  • l'istituzione del registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Sulle limitazioni nella guida 

L'art. 7 introduce alcune modifiche all'art. 117 C.d.S.    Ai neofiti della patente di categoria B è interdetta, per 3 anni, la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t; nel caso di veicoli di categoria M1 (destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), anche elettrici o ibridi plug-in, si applica l'ulteriore li mite di potenza massima pari a 105 kW. Viene, quindi, previsto un innalzamento del rapporto peso/potenza del 50%.  

Gli artt. 8 e 9 prevedono modifiche in materia di:

  • titoli abilitativi ed esercitazioni di guida;
  • disposizioni concernenti i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone, di cui al D.Lgs. 21/11/2005 n. 286;

L'art. 10 reca una serie di modifiche in materia di accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico.

Sull'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile  Nell'art. 193 C.d.S. - di recente modificato dal d.lgs. 22/11/2023, n. 184 - viene introdotto un (ridondante) periodo che pone a carico del proprietario l'onere di verifica che il veicolo non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa, anche quando risulti nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica. Inoltre, ai fini dell'accertamento della mancanza di copertura assicurativa, vengono inseriti tra i dispositivi che consentono il raffronto con i dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici, anche i documentatori automatici delle infrazioni semaforiche di cui all'art. 146 c. 3 C.d.S. 

Sul concorso formale di violazioni 

Nell'art. 198 C.d.S. vengono apportate importanti modifiche di metodo.  Il cumulo giuridico applicato al concorso eterogeneo viene limitato all'ipotesi in cui la violazione delle diverse disposizioni avvenga su “un unico tratto stradale, compreso tra due intersezioni, o sezione stradale”. Inoltre, l'accertamento, attraverso dispositivi di controllo da remoto, di violazioni plurime agli artt. 6 e 7, nella medesima ZTL, area pedonale urbana o nel medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, comporta l'applicazione di 1 sola sanzione per ciascun giorno.  Infine, il controllo in uscita dei veicoli da: centri storici, ZTL, aree pedonali, piazzole di carico e scarico di merci, corsie e strade riservate, con i dispositivi elettronici, nel caso di divieti e limitazioni variabili nel tempo, può essere attivato solo in condizioni di regolare circolazione, per essere disattivato qualora eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli a causa di imprevedibili rallentamenti dei flussi di traffico. Nel caso di controllo della durata di permanenza, si applica una tolleranza pari al 10% del tempo di permanenza consentito.

Sulla notificazione delle violazioni

Numerose le modifiche recate all'art. 201 C.d.S. Estesa la casistica in cui la contestazione immediata non è necessaria e che consente la notifica per estremi; in tali casi, si può procedere all'accertamento della violazione per mezzo di apparecchiature “approvate od omologate”. La documentazione fotografica prodotta dalle apparecchiature costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 l. n. 689/1981. Inoltre, i dispositivi di rilevamento automatico possono accertare contemporaneamente anche più violazioni per le quali è prevista l'esenzione dalla contestazione immediata; a tal fine, è sufficiente che risultino “approvati od omologati” per almeno una delle violazioni accertate mediante la visione dell'immagine da parte degli organi di polizia stradale, purché commesse con la medesima condotta - si ricorda che Cass. Civ., sez. II, 18/4/2024 n. 10505, ha stabilito che non può ritenersi, sul piano giuridico, l'equipollenza tra omologazione a approvazione delle apparecchiature Viene, infine, introdotta un'ulteriore ipotesi di esenzione dalla contestazione immediata per specifiche violazioni, commesse sulle autostrade o sulle strade extra-urbane principali. In questi casi, se le violazioni avvengono in corrispondenza di punti critici - imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di esazione del pedaggio - gli organi di polizia stradale possono procedere all'accertamento attraverso la visione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza presenti sulle strade, per i quali non è richiesta né omologazione, né approvazione. L'accertamento deve essere effettuato nel momento in cui la violazione viene registrata dagli impianti, con l'acquisizione di un filmato avente data e ora certificate dall'operatore di polizia, o risultare dalla visione delle registrazioni effettuate nelle 24 ore precedenti. Laddove dall'illecito accertato derivi la sospensione della patente di guida, la violazione è segnalata “immediatamente” agli operatori di polizia eventualmente presenti in loco, per consentirne la contestazione immediata con applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

Gli artt. 11, 12 e 13 prevedono disposizioni in materia di: 

  • accertamento delle violazioni della velocità nella navigazione;
  • campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli;
  • operazioni di motorizzazione e controllo sulle officine concessionarie del servizio di revisione dei veicoli a motore.

Dei veicoli destinati alla micro-mobilità elettrica

L'art. 14 procede al riordino della disciplina in materia di monopattini, che viene, tuttavia, mantenuta nell'art. 1, commi da 75 a 75-vicies quinquies, L. 27/12/2019 n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

Delle regole di circolazione 

L'art. 15, nel recare modifiche alla disciplina della ciclabilità, novella numerose disposizioni del codice della strada. 

L'art. 16, consente la circolazione, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, di motocicli di cilindrata di 120 cc, se a motore termico, ovvero di potenza di 6 kW, se a motore elettrico, a condizione che siano condotti da un maggiorenne.

Dei segnali e delle regole di comportamento in casi particolari 

L'art. 17, nel recare modifiche in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, novella numerose disposizioni del codice della strada. 

L'art. 18, nel recare disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità visiva, prevede che gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati di segnalazioni acustiche di indicazione dello stato di accensione delle luci, nonché di guide tattili a pavimento idonee all'individuazione dei pali di sostegno delle lanterne semaforiche.

L'art. 19, prevede disposizioni in materia di sicurezza delle gallerie ferroviarie.

Auto di sicurezza - safety car, pannelli con valore prescrittivo e osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra 

Gli artt. 20, 21 e 22 prevedono disposizioni in materia di: 

  • norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico;
  • uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo;
  • misure per contrastare il rischio della circolazione contromano, osservanza rigorosa dell'obbligo di circolazione a destra per i mezzi pesanti e divieto di occupazione della sede stradale.

Della sosta, della circolazione in casi particolari e delle strade  

Gli artt. 23, 24 e 25 prevedono modifiche al codice della strada in materia di: 

  • disciplina della sosta;
  • sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato;
  • circolazione fuori dei centri abitati.

L'art. 26 introduce una modifica alla l. 24/11/1981 n. 689.

Sull'esecuzione forzata

Nell'art. 27 legge 689/1981, che stabilisce che il ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa comporta una maggiorazione di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile, è inserito un periodo a tenore del quale, per le violazioni previste dal codice della strada, la maggiorazione non può superare i 3/5 dell'importo della sanzione. 

Della circolazione in casi particolari e delle strade 

Gli articoli da 27 a 34 prevedono modifiche al codice della strada in materia di: 

  • circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade;
  • regolamentazione della circolazione in ambito portuale;
  • circolazione di macchine agricole;
  • locazione senza conducente;
  • veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori;
  • circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico;
  • circolazione nelle isole minori;
  • rimorchi.

Come evidente, si tratta dell'ennesima maxi-riforma che disegna il futuro rimaneggiando il passato, senza prevedere adeguate risorse - anzi escludendole, grazie alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'art. 36 - a presidio di una strategia di prevenzione sulle strade, tesa a interdire le condotte pericolose prima che vengano realizzate. 

Continuare ad arrivare “dopo” l'incidente, infatti, costituisce una sconfitta non più accettabile.

da dirittoegiustizia.it


 

 


 

SOSTIENI LA RACCOLTA DATI DELL'OSSERVATORIO ASAPS PER LA SICUREZZA STRADALE,
SOSTIENI LA VOCE LIBERA DELL'INFORMAZIONE SULLA SINISTROSITA' SULLE STRADE
CON LA TUA DONAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE

 

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

 

Clicca qui per mettere "mi piace" alla nostra pagina Facebook

 

Clicca qui per seguire la nostra pagina Instagram

 

 



Giovedì, 21 Novembre 2024
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK