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Leggi Ordinarie 27/02/2006

LEGGE 6 febbraio 2006, n.34 Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie.

(GU n. 36 del 13-2-2006)
Non è più previsto come requisito risiedere nel comune ove sorge la casa
Coop edilizie anche per militari non residenti
(Legge 34/2006)
La legge n.34 del 6 febbraio 2006, stabilisce che le disposizioni dell’articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497, che prevede per i militari di carriera, ai fini dell’accesso ai mutui agevolati per l’edilizia residenziale, l’esenzione dal requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione sociale, si applicano limitatamente all’acquisto o all’assegnazione in proprietà della prima casa a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica. (27 febbraio 2006)

LEGGE 6 febbraio 2006, n.34 Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie. (GU n. 36 del 13-2-2006)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Articolo 1.

1. Le disposizioni dell’articolo 24 della legge 18 agosto 1978, n. 497 [1],si applicano, limitatamente all’acquisto o all’assegnazione in proprietà della prima casa, a decorrere dal 1° gennaio 1979, a tutte le cooperative edilizie costituite tra gli appartenenti alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile, comunque finanziate, anche dallo Stato, comprese quelle disciplinate dal testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regiodecreto 28 aprile 1938, n. 1165 [2] , e successive modificazioni.

2. Non è richiesto il requisito della residenza nel comune ove sorge la costruzione, anche ai fini dell’assegnazione in proprietà individuale,aisensi dell’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, [3] degli alloggi già realizzati a proprietà indivisa dalle cooperative di cui al comma 1, fruenti comunque del contributo erariale.

Articolo 2.

1. I benefici derivanti dalla presente legge si applicano nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 2006

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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Lunedì, 27 Febbraio 2006
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