A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA - In un trasporto internazionale di merci, la mancanza a bordo della copia certificata conforme della licenza comunitaria configura violazione della "condizione" del Regolamento (CE) n. 1072/2009, per la quale, è prevista la sanzione amministrativa contemplata dall'art. 46 co. 1 della Legge n. 298/1974 - Sentenza Cassazione Civ., Sez. II, n. 21693 del 11.07.2024
NOTA IMPORTANTE: Con la Sentenza n. 21693/2024 del 11.07.2024, la Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ha stabilito (allineandosi alla precedente Sentenza n. 24168 del 04.08.2022) che nell'ipotesi in cui un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea, effettui in Italia delle operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, la stessa impresa incorre nelle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, risultando così effettivamente violata la «condizione» del Regolamento (CE) n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello.
>La sentenza
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