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Corte di Cassazione 24/02/2006

Giurisprudenza di legittimità - SANZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICA DEI VERBALI - APPLICAZIONE ART. 201 CS – NORMA SPECIALE RISPETTO ART. 14 LEGGE 689/1981 – SUSSISTENZA.

(Cass. Civ., sez. I, 18 gennaio 2006, n. 882)

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezione I, 18 gennaio 2006, n. 882


SANZIONI AMMINISTRATIVE – NOTIFICA DEI VERBALI - APPLICAZIONE ART. 201 CS – NORMA SPECIALE RISPETTO ART. 14 LEGGE 689/1981 – SUSSISTENZA.

 
Dai principi generali dell’ordinamento giuridico e ad evidenti esigenze di logica giuridica, alla notifica dei verbali di violazioni al CDS va applicato l’art. 201 CDS, quale norma speciale rispetto all’art. 14 l.s. 689/1981, dettato per la disciplina generale delle sanzioni amministrative.

 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

ha pronunciato la seguente

 Sentenza

 Svolgimento del processo

Con sentenza 30.11.01 il giudice di pace di Buccino dichiarava la nullità della ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Salerno aveva respinto il ricorso proposto da R. P. avverso i pp.vv.cc. redatti dai VV.UU. di Buccino per non meglio identificate violazioni al codice della strada (la amministrazione ricorrente chiarirà poi, in narrativa, che si trattava di due infrazioni al divieto di sosta, commesse in Buccina il 26 agosto ed il 19 settembre 2000).
Rilevava il giudice che la notifica del p.v.c. deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 14 l.s. 689/71, nel termine improrogabile di gg. 90 dalla commessa violazione: condizione che non era stata rispettata dalla p.a. che aveva emesso il provvedimento, con conseguente nullità assoluta "dell’adempimento".
Contro tale decisione ricorre la Prefettura (ora Ufficio del Governo) di Salerno censurando, con atto notificato al R. P. il 16.10.02, la decisione per violazione dell’art. 23 l.s. 689/81, degli artt. 316 e 319 cpc, per aver dichiarato la contumacia dell’amministrazione, costituitasi alla udienza di rinvio dalla prima udienza. Ulteriore censura è proposta per violazione dell’art. 14 1.s. 689/81 ed omessa applicazione dell’art. 201 CDS, nonché per vizio di motivazione.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

 Motivi della decisione

Sostiene l’amministrazione ricorrente che il giudice di pace, non revocando la dichiarazione di contumacia nonostante che, prima dell’udienza successiva a quella di comparizione, la amministrazione avesse depositato comparsa di risposta in cancelleria, ha leso il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio.
Secondo quanto dispone l’art. 319 cpc, il giudizio dinanzi al giudice di pace fruisce di grande libertà di forme; tuttavia, poiché nell’udienza di prima comparizione il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere (art. 320.3 cpc), si ritiene che la parte costituitasi successivamente possa proporre mere contestazioni delle pretese avversarie (Cass. 11946/03). In conseguenza, pur essendo esatto che la costituzione, tardiva, in cancelleria purgava la contumacia, non si ravvisa quale pregiudizio ne sia derivato alla difesa dell’ufficio del governo, dal momento che il giudice di pace ha pronunciato in conformità ad una eccezione di decadenza che il Prefetto aveva già esaminato e respinto.
Col secondo motivo, si censura la decisione per non aver applicato il termine di gg. 150 previsto dall’art. 201 CDS, rispetto al quale la notifica dei verbali, avvenuta il 10 gennaio 2001, era tempestiva.
Il motivo va accolto. Premesso che, nonostante alcune imprecisioni espositive, è indiscutibile che la pronuncia si riferisce alla notifica dei pp.vv.cc. e non dell’ordinanza ingiunzione, la necessità di applicare l’art. 201 CDS, quale norma speciale rispetto all’art. 14 l.s. 689181, dettato per la disciplina generale delle sanzioni amministrative, discende dai principi generali dell’ordinamento giuridico e corrisponde ad evidenti esigenze di logica giuridica.
In conseguenza, la decisione impugnata va cassata. La pronuncia nel merito è impedita dalla mancanza del dato di fatto costituito dalla notifica dei due pp.vv.cc., non indicata dalla sentenza impugnata, non potendo questa Corte, giudice di legittimità, provvedere ad un accertamento di fatto che compete al giudice di merito; inoltre, risulta che il R. P. ha sostenuto la illegittimità delle contestazioni anche perché legittimato alla sosta, quale piazzista di genere alimentari: questione di fatto che il giudice di pace, avendo ritenuto la decadenza, non ha esaminato.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 
Per questi motivi

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese al giudice di pace di Bucino, in persona di altro magistrato.

Roma, 28 ottobre 2005

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 2006.

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Venerdì, 24 Febbraio 2006
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