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Corte di Cassazione 23/02/2006

Giurisprudenza - Responsabilità ente proprietario della strada nella fattispecie di incidente in autostrada: omessa manutenzione recinzione

Cassazione Civile 23/1/2006 n.1216 sez.III Pres. Duva

Svolgimento del processo
Con atto di citazione 1° agosto 1996, C. D. esponeva che il giorno 15 maggio 1996 mentre procedeva - a velocità normale - alla guida della propria autovettura lungo la via a scorrimento veloce B., con direzione da Potenza verso Salerno, a causa del repentino ingresso ed attraversamento della strada da parte di un cane di grossa taglia, non riusciva ad evitare l’urto con l’animale.
In conseguenza di ciò l’autovettura del C. D. riportava danni per lire 2.150.000.
Tanto premesso, l’attore conveniva in giudizio davanti al giudice di pace di Potenza l’ente nazionale per le strade, ANAS, in quanto tenuto - nella sua qualità di gestore della strada a garantire la sicurezza delle strade, anche mediante la recinzione lungo tutto il percorso delle stesse.
Il giudice di pace accoglieva la domanda, ma la sentenza era integralmente riformata dal Tribunale di Potenza.
I giudici di appello osservavano che l’ANAS era stato chiamato a rispondere dei danni subiti dalla vettura del C. D. a titolo di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 codice civile.
Le risultanze della consulenza tecnica di ufficio avevano posto in luce che, nei pressi del luogo ove l’autovettura del C. D. aveva investito il cane, la recinzione presentava in effetti evidenti squarci, da entrambi i lati della carreggiata.
Non era certo, peraltro, che il cane si fosse immesso nella carreggiata proprio attraverso gli squarci della recinzione. Pertanto, non poteva dirsi raggiunta la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’Ente e l’incidente.
Contro questa decisione il C. D. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste l’ANAS con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 codice civile, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della causa, in rapporto ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 codice di procedura civile.
Si deduce che del tutto immotivatamente i giudici di appello avrebbero escluso la responsabilità dell’Ente convenuto, in mancanza di una piena prova in ordine all’esistenza del nesso di causalità (tra la condotta dell’Ente e l’evento verificatosi).
Ciò, dopo aver enunciato correttamente alcuni principi di diritto in merito all’obbligo per il proprietario o concessionario dell’autostrada (o della strada ad essa equiparabile) di provvedere alla installazione e manutenzione di una recinzione, oltre alla segnalazione degli eventuali difetti o rotture, una volta che detta rete sia stata volontariamente collocata.
I giudici di appello avevano ritenuto "altamente probabile" l’evenienza che il cane si fosse immesso nella carreggiata proprio attraverso uno di questi squarci, non escludendo tuttavia che il fatto si fosse verificato con diverse modalità.
Pertanto, ha concluso il Tribunale, non poteva essere affermata la responsabilità dell’ente, in difetto dell’elemento essenziale del nesso di causalità tra il comportamento omissivo ad esso addebitato e l’evento.
I giudici di appello, rileva il ricorrente, non avevano adeguatamente valutato le risultanze della consulenza tecnica disposta dall’ufficio.
Se ciò avessero fatto, gli stessi avrebbero dovuto necessariamente concludere che il cane si era immesso nella carreggiata da uno degli squarci presenti nella recinzione, tagliando perpendicolarmente la strada al veicolo che sopraggiungeva.
Solo in questo modo doveva essere interpretata la deposizione resa da alcuni testi, trasportati nella vettura condotta dal C. D., secondo i quali il cane aveva attraversato la strada con un movimento perpendicolare.
Osserva il Collegio:
le censure sono prive di fondamento, risolvendosi la decisione impugnata in un giudizio di merito adeguatamente motivato.
L’inquadramento della responsabilità dell’Ente nazionale per le strade ANAS nell’ambito dell’art. 2043 codice civile - operato dal giudice di appello - è quello prescelto dall’attore che, nella prospettazione dei fatti integracivi della ipotesi normativa, ha individuato la responsabilità dell’Ente nella violazione del "neminem laedere".
Elemento costitutivo dell’illecito civile è il nesso di causalità intercorrente tra il fatto addebitato dall’Ente e l’evento dannoso.
Nel caso di specie, secondo la ricostruzione operata dai giudici di appello, l’attore ha fornito la prova dell’evento dannoso, poiché i testi hanno confermato che l’autovettura del C. D. ebbe ad urtare contro un cane di grossa taglia, riportando i danni indicati nell’atto di citazione.
Gli stessi giudici hanno ritenuto raggiunta la prova dell’esistenza di un comportamento colposo dell’Ente, consistito nella omessa manutenzione della rete di recinzione: il che consente di giudicare come negligente e quindi colposa l’azione della Pubblica Amministrazione (Cass. n. 5772 del 1998, cfr. Cass. n. 2781 del 1998).
Manca invece la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento omissivo dell’Ente e l’evento verificatosi.
Il resistente ha indicato altre modalità compatibili con la dinamica dell’incidente (che vanno dall’abbandono dei cane da parte dei conducenti di un’altra autovettura, all’ingresso in autostrada da uno dei due svincoli, vicini al tratto di strada teatro dell’incidente).
Il ricorrente censura le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello, sottolineando che gli stessi avevano indicato come "altamente probabile" l’ipotesi che il cane si fosse immesso nella strada a scorrimento veloce propri attraverso uno degli squarci della recinzione individuati dal consulente tecnico nominato dall’ufficio in prossimità del luogo dell’incidente.
La denunciata erronea valutazione delle risultanze istruttorie costituisce, tuttavia, censura di merito, come tale non proponibile in questa sede di legittimità.
La giurisprudenza di questa corte è ferma nel ritenere incensurabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione appaia - come nel caso di specie - congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regalano la prova per presunzioni (Cass. n. 3974 del 19 marzo 2002).
Sfugge pertanto a qualsiasi censura la conclusione cui sono pervenuti i giudici di appello, secondo i quali non risultando provato, nel caso di specie, che il cane sia entrato in autostrada attraverso una rottura della recinzione della rete stradale - e trattandosi di requisito costitutivo dell’illecito civile, la cui prova incombe sul danneggiato non poteva configurarsi alcuna responsabilità dell’ANAS per l’evento dannoso subito dal C. D.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
Per questi motivi
LA CORTE DI CASSAZIONE
rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.


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Giovedì, 23 Febbraio 2006
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