A cura di Alessandro Zampedri*
ASAPS INFORMA - La circolazione con un tachigrafo non sottoposto alla prescritta calibratura periodica comporta la diretta applicazione della sanzione di cui all' art. 179 co. 2 del Codice della strada per il caso di tachigrafo non funzionante come disposto dal Regolamento (UE) n. 2016/403 - Sentenza n. 499/2024 del Giudice di Pace di Reggio Emilia del 26.06.2024.
NOTA IMPORTANTE: In data 26 giugno 2024, il Giudice di Pace di Reggio Emilia ha emesso la sentenza n. 499/2024 con la quale, ha stabilito che secondo la normativa comunitaria - Regolamento (UE) n. 2016/403 - il tachigrafo "non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente" è equiparato ad un tachigrafo "non funzionante" e pertanto è soggetto direttamente alle medesime sanzioni previste dall' art. 179 co. 2 del Codice della Strada e NON alla sanzione di cui all' art. 19 L. 727/1978. In tale sentenza, il Giudice di Pace non ha fatto altro che applicare una disposizione di un regolamento europeo che come sancito nel suo articolo 3, lo stesso, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri (compresa l' Italia)...
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