L'art. 26 del DPR 602/73 prevede che soltanto l'indirizzo di PEC del destinatario, e non quello del mittente, debba necessariamente essere tratto dal Registro ufficiale ivi indicato. Di conseguenza l’indirizzo PEC dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi valido ancorché non estratto da Reginde, o comunque da un “pubblico elenco”