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Articoli 21/03/2003

Gare d’auto clandestine sanzioni più pesanti

Gare d’auto clandestine sanzioni più pesanti


di Sandro Vedovi *

La trasgressione che si manifesta in varie forme, spesso vede nell’auto uno degli strumenti preferiti per provare emozioni forti. Emozioni che spesso possono trasformarsi in tragedia. Le strade, specie nelle ore notturne e nel fine settimana diventano il luogo dove si consumano le trasgressioni più folli (guidare sotto l’effeto di alcool e droga, saltare i semafori rossi, percorrere contro mano le carreggiate, gareggiare in velocità, etc.). Uno dei fenomeni che negli ultimi anni si è diffuso sono state le gare clandestine d’auto, che purtroppo hanno provocato diverse vittime non solo tra coloro che gareggiavano ma anche tra ignari automobilisti che percorrevano normalmente e prudentemente la strada. Vi sono gare organizzate in cui vengono scommessi soldi, ma sono solo una piccola parte: molte avvengono tra ragazzi che non si conoscono su un rettilineo qualsiasi di una città qualsiasi. Ragazzi normali, spinti a comportarsi in questo modo dalla noia, dalla voglia di primeggiare e da una droga, l’adrenalina. Il fenomeno ha assunto una diffusione tale che è divenuto un vero e proprio pericolo sociale. Sulle pressioni delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni, tra cui Sicurstrada, il Legislatore si è attivato per tentare di frenare le corse clandestine. La legge 22 marzo 2001, n. 85 ha attribuito al Governo la delega per la revisione del Codice della Strada, in modo da inasprire le sanzioni per chi promuove od organizza corse in gara o competizioni in velocità sulle strade pubbliche e sulle aree pubbliche urbane ed extraurbane, in assenza di apposita autorizzazione, o alle stesse partecipa. In forza di questa legge delega, è stato emanato il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che, ha previsto, all’art. 2 e all’art. 8, due nuovi reati, di competenza del Tribunale, connessi all’organizzazione e alla partecipazione a gare in velocità con veicoli a motore non autorizzate. Il problema è così sentito a livello istituzionale che l’entrata in vigore della nuova normativa, originariamente fissata per il 1 gennaio 2003, è stata anticipata al 7 agosto 2002, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 1 agosto 2002. n. 168. Le nuove norme vanno a modificare solo le competizioni sportive motoristiche su strada (ricordiamo che le gare in autodromo non subiscono, invece, variazioni e pertanto ad esse si applicano le regole esistenti) e la prima novità introdotta è quella, che l’art. 2 del D.Lgs., che ha modificato l’art. 9 del Codice della Strada, ha previsto nuove competenze per il rilascio dell’autorizzazione all’effettuazione di gare con veicoli a motore su strade ed aree pubbliche. L’autorizzazione non è più rilasciata dal Prefetto, bensì, sentite le Federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza, dalla Regione e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale, dalla Regione per le strade regionali, dalle Province per le strade provinciali, dai Comuni per le strade comunali. I promotori devono richiedere l’autorizzazione almeno 15 giorni prima della manifestazione, se la competenza è del comune, e almeno 30 giorni prima, negli altri casi, e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
Per le gare di regolarità a cui partecipano i veicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico, non serve il parere preventivo del C.O.N.I, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della Federazione di competenza. La norma, come dicevamo, introduce anche due tipologie di reato penale:
Il reato previsto dall’art. 9, comma 8-bis
In base all’art. 9, comma 8-bis, del Codice della Strada, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, compie reato, chiunque, organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore, senza esserne autorizzato nei modi previsti dall’art. 9 e chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa a tale competizione organizzata e non autorizzata. In questa ipotesi, è certamente rinvenibile e individuabile una struttura organizzativa e un preventivo accordo fra organizzatori e partecipanti, ma per lo svolgimento della gara non è stata rilasciata l’autorizzazione delle competenti autorità, ai sensi dell’art. 9. Sono previste le seguenti sanzioni:
- arresto da 1 a 8 mesi;
- ammenda da euro 500,00 a euro 5.000,00;
- sospensione della patente da 2 a 6 mesi;
- divieto di effettuare la competizione imposto dall’autorità amministrativa;
- confisca dei veicoli dei partecipanti, disposta con la sentenza di condanna.

 

Il reato previsto dall’art. 141, comma 9
Una seconda nuova fattispecie di reato, strettamente connessa a quella appena descritta, è prevista dall’art. 141, comma 9, secondo periodo, del Codice della Strada, che stabilisce che compie reato chi, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, fuori dei casi previsti dall’art. 9, gareggia in velocità con veicoli a motore.
Sono previste le seguenti sanzioni:
- arresto da 1 a 8 mesi;
- ammenda da euro 516,00 a euro 5.164,00;
- sospensione della patente da 2 a 6 mesi
- confisca del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.
Si tratta, in questo caso, di gare non autorizzate e nemmeno organizzate. La differenza rispetto all’ipotesi prevista dall’art. 9, comma 8-bis, consiste proprio nella mancanza di un momento organizzativo della competizione, la quale è improvvisata sul momento senza un preventivo accordo dei partecipanti. Pertanto, al fine di delineare correttamente l’illecito, gli organi di polizia devono verificare attentamente se sia rinvenibile o meno una struttura organizzativa; qualora questa non esista o sia difficile dimostrarne l’esistenza, si verserà nell’ipotesi di cui si discute, diversamente si realizzerà quella di cui al comma 8-bis dell’articolo 9.

 

* Segretario Generale Sicurstrada



di Sandro Vedovi

da "Il Centauro" n. 75
Venerdì, 21 Marzo 2003
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