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Corte di Cassazione 02/02/2006

Giurisprudenza di Legittimità - CIRCOLAZIONE STRADALE – VIOLAZIONI – OMESSA CONTESTAZIONE IMMEDIATA – CONSEGUENZE

Cass. Civ., sez. I, 13 giugno 2005, n. 12619

Giurisprudenza di Legittimità
Corte di Cassazione Civile
Sezione I, n. 12619 del 13 giugno 2005



Per le violazioni del codice della strada, non potendo ad esse applicarsi la disposizione generale dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in tema di sanzioni amministrative, secondo cui la mancata contestazione immediata è priva di effetto estintivo dell’obbligazione sanzionatoria qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, da indicarsi -in base alla disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. str.- nel verbale di accertamento a pena di illegittimità del medesimo e dei successivi atti del procedimento, ove oggetto di specifica censura da parte dell’opponente, debbono formare oggetto di particolare e diretta disamina da parte del giudice, che non può limitarsi ad un generico riferimento ad essi senza specificarne il contenuto, accomunandoli in un giudizio complessivo ed apodittico, ma, è tenuto a compiutamente valutarli, chiarendo con adeguate e pertinenti argomentazioni le ragioni del proprio decidere (Nell’enunciare il suindicato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, limitatosi ad osservare che nel verbale "a giustificazione dell’omessa contestazione immediata, sono state usate formule ripetitive, generiche, di rito, quasi a voler prefigurare l’intenzione della P.A. di predisporre un servizio per nulla idoneo per procedere alla contestazione immediata". Nel ritenere tale passo del tutto lacunoso, e conseguentemente in effetti sussistente il lamentato difetto di motivazione, la S.C. ha osservato che non risultano a tale stregua dalla medesima evincibili le circostanze addotte dai verbalizzanti a giustificazione della omessa immediata contestazione, e, quindi, in base a quali controllabili -in sede di legittimità- argomentazioni il giudicante fosse pervenuto alle raggiunte conclusioni). (Cass. Civ., se. I, 13 giugno 2005, n. 12619)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sig.ra L. D’A. proponeva opposizione avverso verbale di accertamento di contravvenzione al codice della strada (art. 142) notificatole dalla Polizia Municipale di Fondi, lamentando l’omessa contestazione immediata dell’infrazione.

L’adito Giudice di pace di Fondi, instaurato il contraddittorio con il Comune, con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’ opposizione ed annullava il verbale.

Ricorre per cassazione il Comune di Fondi con un solo motivo. L’intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Fondi denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli artt. 200 e 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, dell’art. 384 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Il Giudice di pace di Fondi non avrebbe dato alcuna motivazione di quanto disposto, essendosi limitato a ritenere, con una definizione di stile, i motivi, indicati nel verbale di contravvenzione, insufficienti a giustificare la mancata immediata contestazione dell’infrazione.

Tale verbale, invece, assume il ricorrente, conterrebbe tutti i motivi che avrebbero impedito la immediata contestazione, così formulati: “veicolo  lanciato in velocità su strada ad elevato traffico, pattuglia isolata senza collegamento radio. L’inseguimento risultava impossibile e pericoloso per l’incolumità pubblica e degli agenti”.

Con tale motivazione, il verbale non poteva essere ritenuto passibile di censure, avendo indicato: 1) circostanze afferenti la condotta di guida del veicolo oggetto della contestazione (veicolo lanciato in velocità: art. 384, n. 1, d.P.R. n. 495 del 1992); 2) circostanze relative alla strada ad elevato traffico in una giornata estiva in località turistica; 3) organizzazione del servizio (pattuglia in servizio isolato) esclusa al sindacato anche giurisdizionale; 4) circostanze afferenti ai mezzi tecnici pattuglia sprovvista di collegamento radio); 5) circostanze obiettive desumibili al contesto spazio-temporale (l’inseguimento risultava impossibile e pericoloso per l’incolumità pubblica degli agenti) .

Essendo stato il verbale di accertamento della contravvenzione tempestivamente notificato all’ interessato e contenendo lo stesso l’ indicazione delle obiettive ragioni che avevano impedito la contestazione immediata dell’infrazione, procedendo all’annullamento dello stesso il giudice avrebbe altresì violato le su indicate norme.

I1 ricorso è fondato.

Qualora sia possibile, la violazione del codice della strada deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta (art. 200, coma 1, del codice della strada). Se non e possibile procedere alla contestazione immediata della violazione, la legge (art. 201, coma 1, del codice della strada) ne consente la contestazione mediante notifica al trasgressore del relativo verbale entro centocinquanta giorni dall’accertamento, purché vengano indicati nel verbale stesso i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Il giudice adito, in sede di opposizione ex art. l 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora l’opponente ne abbia fatto oggetto di specifica censura, può valutare se i motivi, addotti dai verbalizzanti, fossero effettivamente idonei a giustificare la mancanza di contestazione immediata dell’infrazione (circa la sindacabilità da parte del giudice dei motivi che avrebbero reso impossibile l’immediata contestazione della violazione cfr. Cass. n. 9502 del 2002).

Nell’esaminare detti motivi, il giudice non può limitarsi, però, a fare agli stessi un generico riferimento senza specificarne il contenuto, accomunandoli in un giudizio complessivo ed apodittico, ma, se vuole adempiere con la dovuta sufficienza al dovere di motivazione, deve fare specifico e diretto riferimento agli stessi e chiarire con adeguate e pertinenti argomentazioni le ragioni del proprio convincimento.

Nella specie, invece, i1 Giudice di pace si è limitato ad osservare che nel verbale “a giustificazione dell’omessa contestazione immediata, sono state usate formule ripetitive, generiche, di rito, quasi a voler prefigurare l’intenzione del la P.A. di predisporre un servizio per nulla idoneo per procedere alla contestazione immediata”.

In base a tale motivazione non e dato conoscere quali fossero le circostanze addotte dai verbalizzanti a giustificazione della omessa immediata contestazione, quindi, in base a quali controllabili (in sede di legittimità) argomentazioni il giudicante sia pervenuto alle conclusioni sopra indicate.

Sussiste, pertanto, il denunciato difetto di motivazione, apparendo il processo logico seguito dal giudice del tutto lacunoso e, quindi, inidoneo a dare del convincimento raggiunto una accettabile e adeguata giustificazione (per fattispecie analoghe, v. Cass. n. 20000 del 2004; Cass. n. 20084 del 2004).

Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Terracina, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Terracina,

Così deciso in Roma il 4 marzo 2005.

                                                                                     Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2005

 

Giovedì, 02 Febbraio 2006
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