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Circolari 31/01/2006

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Agenzia delle Dogane Area centrale verifiche e controlli tributi e doganali e accise - Laboratori chimici - Regolamento CE n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2004 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Circolare di applicazione.

CIRCOLARE N. 51/D

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Agenzia delle Dogane

Area centrale verifiche e controlli tributi e doganali e accise - Laboratori chimici

    

CIRCOLARE N. 51/D

Roma, 23 dicembre 2005

 

OGGETTO:         Regolamento CE n. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2004 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio. Circolare di applicazione.

       

        Il Regolamento (CE) 998/2003 (all. 1), in vigore dal 03 luglio 2004, ha introdotto importanti modifiche nel settore delle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia, modificando il quadro legislativo delineato dalla Direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

        Tali innovazioni, dettate dall’esigenza di attuare una efficace prevenzione e di salvaguardare la salute pubblica, tendono ad armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti degli animali da compagnia, provenienti dai paesi terzi, per scopi non commerciali, insieme alle regole relative al controllo di tali movimenti.

        Rinviando al disposto regolamentare comunitario per le definizioni di carattere generale, si precisa che il decreto del Ministro della Salute, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 20 aprile 2005 (all. 2), fissa una deroga ai controlli che effettuano i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF), istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 93 del 3 marzo 1993 (1), riguardanti le ipotesi di introduzione di animali, di cui all’allegato 1, parte A e B del Regolamento in esame (cani, gatti e furetti), in numero superiore a cinque esemplari.

        Tale decreto, infatti, attribuisce agli Uffici dell’Agenzia delle Dogane i controlli sugli animali, da effettuarsi contestualmente ai controlli sui viaggiatori, quando il numero degli esemplari al seguito sia inferiore o uguale a cinque.

        In tali ipotesi, gli uffici doganali dovranno condurre un controllo puntuale sulla documentazione sanitaria che accompagna tali esemplari, avendo cura di accertare la presenza del certificato sanitario, secondo il modello previsto dall’articolo 1 della Decisione della Commissione del 1 dicembre 2004, n. 824, rilasciato e compilato secondo le indicazione di cui all’articolo 3 della stessa decisione.

        In particolare, tale certificato, che deve accompagnare gli animali provenienti dai paesi terzi, deve essere redatto, nella lingua dello Stato di destinazione ( nel caso in esame, in lingua italiana) e in inglese, relativamente alle parti da I a V da un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del paese speditore o da un medico veterinario autorizzato dall’autorità competente e, successivamente, vistato da quella autorità. Il completamento delle parti VI e VII non è obbligatorio per l’ingresso degli animali in Italia ma, qualora compilate, è sufficiente la sottoscrizione di un veterinario abilitato all’esercizio della medicina veterinaria nel paese di spedizione. Si richiama l’attenzione sulla necessità che il certificato sanitario che accompagna cani, gatti e furetti, provenienti da Paesi terzi, non riportati nell’allegato II del Regolamento 998/2003 CE, risulti compilata la parte V anche nella sezione relativa all’esame del sangue ( test sierologico) per la titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia da parte di un Laboratorio autorizzato dall’Unione Europea, con prelievo effettuato almeno tre mesi prima dell’introduzione dell’animale.

        Per i movimenti intracomunitari degli animali in questione o nel caso di reintroduzione degli stessi nel territorio comunitario, dopo aver soggiornato in un paese terzo, gli uffici doganali accerteranno la presenza del passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’«Autorità nazionale competente» del paese di provenienza, contenente la descrizione dei dati identificativi dell’animale e del proprietario e attestante l’avvenuta vaccinazione in corso di validità, secondo le prescrizioni fornite dal laboratorio di fabbricazione, realizzata con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 5 , paragrafo 1, lettera b).

        Le condizioni poste per l’introduzione in Italia dagli Stati membri possono applicarsi anche per i movimenti da Andorra, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Stato della Città del Vaticano, qualora sia constatato dalla Commissione europea che tali Paesi applicano norme equivalenti a quelle dell’Unione europea.

        Qualora il funzionario doganale ritenesse necessario un controllo fisico volto ad accertare l’identità degli animali, potrà avvalersi della collaborazione e della consulenza del personale operante presso il Posto di Ispezione frontaliera più vicino all’Ufficio doganale interessato, al fine di riscontrarne il tatuaggio (regime transitorio previsto fino al 2011), o il sistema elettronico di identificazione mediante inserimento sottocutaneo di un trasponditore (microchip).

        Si ricorda che, poiché la vaccinazione contro la rabbia è di regola effettuata dopo i tre mesi di età, gli animali di età inferiore a tre mesi possono essere introdotti sul territorio nazionale se vaccinati nei confronti della rabbia, subordinatamente alla dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti nel paese di origine attestante che la registrazione del vaccino consente la sua utilizzazione anche su animali di età inferiore a tre mesi, e sempre nel rispetto del decorso termine di 21 giorni dal momento dell’effettuazione del vaccino. L’ ingresso sul territorio nazionale degli animali non vaccinati è, al momento, preclusa.

        Infine, secondo la previsione dell’art. 7, gli animali della specie tropicale, gli anfibi, i rettili, gli uccelli, i roditori e i conigli, individuati dall’Allegato 1 - Parte C, non sono soggetti ad alcuna cautela con riferimento alla patologia della rabbia, anche se condizioni particolari potranno essere eventualmente definite per la prevenzione di altre malattie.

        Previsioni differenziate sono dettate per il movimento degli animali e per la loro reintroduzione dai paesi di cui all’allegato II, parte B, sezione 2 e parte C verso il territorio della Comunità o verso il Regno Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta.

        Nel primo caso è sufficiente il passaporto rilasciato da un veterinario ufficiale, attestante l’esecuzione della vaccinazione antirabbica, mentre nel secondo il certificato deve attestare anche l’avvenuto test immunologico, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1. lettera b).

        Gli animali provenienti dagli altri paesi terzi, se diretti verso gli Stati membri, devono essere in regola sia con la profilassi antirabbica sia con la titolazione degli anticorpi; inoltre, se destinati verso il Regno Unito, l’Irlanda, la Svezia e Malta, possono essere tenuti in quarantena a meno che non soddisfino tali condizioni dopo il loro ingresso in Comunità.

        Si raccomanda la massima diffusione di queste disposizioni in modo da facilitarne la scrupolosa osservanza da parte dei proprietari o delle persone responsabili, prevedendo l’art. 14 del citato regolamento misure severe in caso di non ottemperanza, dalla rispedizione dell’animale all’estero, al suo isolamento, fino all’abbattimento dello stesso.

        La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 14 dicembre 2005.

        I Direttori regionali vigileranno scrupolosamente sulla corretta osservanza del suddetto indirizzo da parte delle competenti strutture dell’Agenzia, adottando, eventualmente, idonee iniziative per adeguare l’attività svolta alle disposizioni sopra richiamate.

 

        IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE

 

Allegati: omissis


  

Martedì, 31 Gennaio 2006
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