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Corte di Cassazione 30/01/2006

Giurisprudenza di legittimità - RISARCIMENTO DANNI - INCIDENTE STRADALE - SCONTRO TRA VEICOLI - VALORE DELLA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

Cass. Civ., sez. III, 7 dicembre 2005, n. 27005

Giurisprudenza di legittimità

Corte di Cassazione Civile

Sezione III, 7 dicembre 2005, n. 27005

RISARCIMENTO DANNI - INCIDENTE STRADALE - SCONTRO TRA VEICOLI - VALORE DELLA CONSTATAZIONE AMICHEVOLE

In caso di scontro tra veicoli, il modulo di constatazione amichevole ha un valore di presunzione legale iuris tantum in ordine alle modalità del sinistro soltanto se sottoscritto da entrambi i conducenti e completo in ogni sua parte, mentre se è sottoscritto da entrambi ma incompleto è atto solo a dimostrare che è avvenuto effettivamente un incidente stradale tra le vetture ivi indicate, ma non costituisce prova né della responsabilità dell’uno o dell’altro veicolo, e neppure dei danni riportati dalle due autovetture.

  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 21 marzo 1989 M. G. M. conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Latina A. B. e la società di assicurazione SARA s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dal veicolo di sua proprietà (condotto al momento dell’incidente da A. C.) a seguito dell’incidente stradale  avvenuto in Latina il 26 luglio 1987.

L’ attrice precisava che l’incidente si era verificato per esclusiva responsabilità del B., il quale aveva omesso, ad un incrocio, di dare la precedenza, veicolo di proprietà della M. (condotto da A. C.).

I due convenuti, costituendosi in giudizio, contestavano la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 165 del 4 febbraio-10 aprile 1996, il Pretore rigettava la domanda.

La decisione era confermata dal Tribunale di Latina con sentenza del 3-28 maggio 2001.

I giudici di appello osservavano che non erano stati acquisiti elementi idonei a stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Il teste G. aveva fatto riferimento ad un sinistro avvenuto tra la via Polusca e Via Quarto. Il modulo di contestazione amichevole (C.I.D.) sottoscritto da entrambi i conducenti indicava invece come luogo dell’incidente l’incrocio tra Via Giotto e Via Verdi.

Dal modulo C.I.D. versato agli atti non risultava una precisa assunzione di responsabilità da parte di uno dei due conducenti.

Neppure la segnaletica stradale era riportata nel grafico allegato alla contestazione amichevole. La comunicazione del Comune non consentiva di ricavare dati decisivi ai fini della ricostruzione della stessa segnaletica.

Tra l’altro, non era chiaro se il Cavaliere, al momento dell’incidente, fosse diretto verso il centro della città (nel qual caso all’incrocio con via Giotto vi erano sia un obbligo di dare la precedenza che un segnale di diritto di precedenza ovvero in direzione di Sabaudia, nel qual caso all’incrocio vi sarebbe stato un segnale di obbligo di dare la precedenza.

Pertanto, attribuendo al C.I.D. valore di prova dell’effettivo verificarsi del sinistro (tra l’altro, mai contestato in primo grado) avrebbe dovuto farsi riferimento alla presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 codice civile, secondo coma come già ritenuto dal primo giudice - .

In ordine alla quantificazione del danno, osservava il Tribunale, corrispondeva a verità che il teste C., carrozziere, avesse confermato in giudizio il costo delle riparazioni eseguite, indicato in complessive lire 1.100.000.

Si trattava, tuttavia - secondo i giudici di appello - di una conferma assolutamente generica, di un preventivo privo di data, dal quale non poteva neppure ricavarsi la sicura riferibilità delle riparazioni al sinistro di causa.

Nel modello C.I.D., sottoscritto da entrambi i conducenti, non erano indicate le parti delle due autovetture che avevano subito dei danni a seguito dellincidente.

Dato il tempo trascorso dall’incidente (1987-2001), infine, appariva del tutto inutile la consulenza tecnica di ufficio richiesta dall’appellante, né vi erano i presupposti per deferire il giuramento suppletorio al B., che conduceva l’ altro veicolo.

Avverso tale decisione la Milioni ha proposto ricorso per cassazione sorretto da dodici motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nullità della sentenza e del procedimento, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio (violazione dell’art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile, in relazione all’art. 5 della legge n. 33 del 1979), nonché contraddittorietà della motivazione.

Da un lato i giudici di appello avevano escluso qualsiasi valenza probatoria al modulo di contestazione amichevole CID), in quanto privo di indicazioni fondamentali, dall’altro lo avevano ritenuto rilevante ai fini della prova.

Il Tribunale aveva inoltre, senza motivazione, ritenuto inapplicabile la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 codice civile, non tenendo in alcun conto la lettera di contestazione inviata dalla M. il giorno successivo all’incidente, che chiariva tutte le circostanze nelle quali lo stesso si eraverificato.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 1917, 2729, 2730, 2735 codice civile, dell’art. 116 codice di procedura civile, dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, dell’art. 5 della legge n. 39 del 1977, nonché insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile.

Poiché il modulo di contestazione amichevole era privo dei requisiti prescritti dall’art. 5 della legge n. 39 del 1977, lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato nullo e comunque non avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal Tribunale.

Le dichiarazioni contenute nello stesso modello avrebbero potuto comunque essere liberamente apprezzate dai giudici di appello accogliendo l’appello della ricorrente M.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile in relazione all’art. 2054 codice civile, primo comma.

Il teste sentito, amico di entrambi i conducenti delle auto (A.G.) aveva descritto con molta chiarezza la dinamica del sinistro, individuando nel B., conducente e proprietario della Austin Montego, l’unico responsabile dell’incidente verificatosi il 26 luglio 1987.

Il B., secondo queste dichiarazioni, giunto ad un incrocio, aveva omesso di concedere la dovuta precedenza alla vettura della M., condotta da A.C.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia insufficienza ed illogicità della motivazione, nonehé violazione degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile.

Non era mai stato ipotizzato dal giudice di appello un diverso incidente tra le stesse parti e gli stessi conducenti.

Del tutto inspiegabile, pertanto, era la decisione del Tribunale di non tenere conto della versione dei fatti fornita dal teste G.: questi, tra l’altro, aveva chiaramente esposto la dinamica dell’incidente e non era emerso alcun elemento in contrasto con la sua deposizione.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia vizi di omessa motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

Senza motivazione il Tribunale aveva giudicato inattendibile la deposizione del teste G., senza spiegare tuttavia per quale ragione l’incidente si sarebbe verificato nel luogo indicato dallo stesso (via Polisca).

Con il sesto motivo la ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

Si censura con tale motivo l’osservazione dei giudici di appello circa la mancanza di ogni prova in ordine alla sicura riferibilità delle riparazioni indicate nel preventivo a1 sinistro in questione.

I giudici di appello avevano ritenuto inattendibile il preventivo solo perché privo di data, mentre non era stata posta affatto in discussione la qualità del teste Cerci Sergio, contitolare della carrozzeria Tirrena dalla quale proveniva il preventivo.

Con il settimo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2704 codice civile, in relazione all’art. 360 n. 3 codice di procedura civile.

Nessun dubbio vi era in ordine alle date  dell’incidente e di rilascio del preventivo.

Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia omissione e contraddittorietà di motivazione, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, censurando quella parte della sentenza che pur riconoscendo che si era verificato un incidente nelle circostanze riferite nell’atto di citazione, e che lo stesso aveva provocato dei danni alla vettura di proprietà della ricorrente, non aveva comunque ritenuto degno di fede i1 preventivo confermato dal titolare della carrozzeria che aveva eseguito i lavori, finendo per rigettare l’appello della M.

Con il nono motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 112 e 116 codice di procedura civile in relazione all’art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

I convenuti non avevano mai dedotto la non riferibilità dei danni e delle riparazioni indicate nel preventivo all’incidente in questione.

Nei propri atti difensivi, i convenuti si erano limitati a contestare l’ammontare dei danni.

Pertanto, i giudici di appello erano incorsi nel vizio di ultrapetizione denunciato.

In particolare, se la deposizione di C., titolare della carrozzeria, fosse stata messa in relazione con le dichiarazioni rese dal teste G., i giudici avrebbero di necessità concluso per la esclusiva responsabilità del B. nella causazione dell’incidente in esame.

Con il decimo motivo la ricorrente denuncia difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 n. 5 codice di procedura civile, censurando la decisione del Tribunale che senza motivazione non aveva accolto le richieste dell’appellante di disporre consulenza tecnica di ufficio e giuramento suppletorio, in ordine alla dinamica dell’incidente ed alle conseguenze dello stesso.

I Con l’undicesimo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 115 e 116 codice di procedura in relazione all’art. 360 n. 5 codice di procedura civile.

Nel preventivo prodotto erano riportati analiticamente i danni riparati mediante le sostituzioni e la manodopera, con la descrizione accurata delle parti danneggiate.

Tale descrizione era certamente comparabile con l’urto verificatosi tra le due autovetture che comunque erano venute a collisione in un incrocio (l’urto aveva interessato la parte posteriore destra della vettura condotta dal C. e la parte anteriore delle vettura di proprietà e condotta dal B.).

Nel caso di dubbio, in ogni caso, i giudici di appello avrebbero potuto e dovuto disporre, anche d’ufficio, consulenza tecnica per integrare la testimonianza del carrozziere e del teste G., in modo da accertare la completa responsabilità dei convenuti., B. e Sara assicurazione, nella causazione dell’incidente stradale del 26 luglio 1989 (rectius: 1987).

Con il dodicesimo ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli articoli 91, 92, 112, 326, 336 codice di procedura civile, in relazione all’art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile.

I giudici di appello avevano deciso di compensare per metà le spese del secondo grado del giudizio, condannando l’ appellante Milioni al pagamento dell’ altra metà: ciò senza accennare alle ragioni di tale decisione.

I dodici motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati.

I giudici di appello, con accertamento insindacabile in questa sede, hanno preso in esame le risultanze istruttorie ed hanno concluso che non vi era la prova della dinamica del sinistro né dei danni riportati dalle due autovetture a seguito dell’incidente di cui è causa.

I1 modello C.I.D. di contestazione amichevole ad avviso del Tribunale - poteva dirsi prova del fatto che era effettivamente avvenuto un incidente stradale tra le due autovetture, ma sicuramente non poteva costituire prova della responsabilità dell’uno o dell’altro conducente e neppure dei danni riportati dalle due autovetture.

La decisione del Tribunale mostra di condividere il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale "affinché le dichiarazioni contenute nella denunzia congiunta di sinistro stradale (art.5 coma secondo legge 26 febbraio 1977) siano presunte legalmente veritiere è necessario che il relativo modulo sia stato compilato in tutte le sue parti, ivi compresa la data, elemento rilevante anche ai fini della prova contraria, a carico dell’assicuratore; in mancanza di completezza formale e sostanziale, ovvero se vi è difformità con precedenti dichiarazioni .... La denuncia congiunta assume valore di indizio dei fatti relativi al sinistro, ovvero di rettifica di quello antecedente, ma in ogni caso viene meno la presunzione legale di veridicità".

I giudici di appello, con una valutazione insindacabile in questa sede, hanno ritenuto inattendibile la dichiarazione del teste G., che non era stato in grado di identificare esattamente i1 luogo dell’incidente, facendo riferimento ad una località diversa da quella indicata nell’atto di citazione.

Hanno precisato che il modulo di contestazione amichevole non era completo di tutti i dati, che nello stesso non era neppure indicata la località dell’incidente e la segnaletica stradale.

Di più, i giudici di appello hanno osservato che non era neppure possibile dedurre - da tale modulo se il C. che conduceva la vettura di proprietà della M. avesse una direzione di marcia da Latina a Sabaudia (ipotesi nella quale aveva obbligo di dare la precedenza) ovvero direzione di marcia opposta (nei t quale caso avrebbe avuto il diritto di precedenza).

Correttamente i giudici di appello hanno rilevato che non essendo in contestazione che si fosse comunque verificato un incidente si sarebbe dovuto fare riferimento alla presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 codice civile.

Tuttavia ciò non era possibile. Mancava, infatti, ogni prova del fatto che i danni elencati nel preventivo confermato dal Cerci si riferissero proprio all’incidente in questione. La conferma del preventivo era assolutamente generica, il preventivo era privo di data. Nel modulo di contestazione amichevole - nel quale mancava qualsiasi assunzione di responsabilità da parte di uno dei conducenti - non erano indicate le parti delle vetture rimaste danneggiate a seguito dell’incidente.

Non poteva dirsi raggiunta la prova dei danni conseguiti all’incidente.

Quanto alla decisione dei giudici di appello di non ammettere il giuramento suppletorio né la consulenza tecnica di ufficio, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali hanno rigettato entrambe le richieste.

Quanto alla consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale ha osservato che dato il tempo trascorso (ed essendo persino ignoto il luogo in cui si sarebbe verificato l’incidente) la consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro si palesava del tutto inutile.

Del resto, la consulenza tecnica di ufficio non costituisce affatto un mezzo di prova, ma un mezzo di controllo dei fatti costituenti la prova, che deve essere data dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni giuridiche. Pertanto, la consulenza tecnica non rimessa alla disponibilità delle parti medesime ma al potere discrezionale del giudice del merito, il quale esattamente decide di escluderla ogni qualvolta si avveda che la richiesta della parte tende - come nel caso di specie - a supplire con la consulenza la deficienza della prova o a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi o fatti non provati (Cass. 15 settembre 1997 n. 9175).

Tra l’altro, in caso di mancata ammissione della consulenza tecnica di ufficio, o di diniego della rinnovazione della stessa, non costituendo questa un mezzo di prova, non si versa nell’ipotesi della richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 345 e 356 codice di procedura civile, in un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 codice di procedura civile, potendo, se del caso, sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass. 19 maggio 1999, n. 4852).

Per quanto riguarda il giuramento suppletorio, infine, i giudici di appello hanno rilevato che non ricorrevano i presupposti di legge per il deferimento dello stesso a i convenuti.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’ammissione del giuramento suppletorio è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 1300 del 2000, 5265 del 1997, 6917, 2102 e 1257 del 1995, 4388 del 1988).

Poiché il giuramento suppletorio è un mezzo di prova eccezionalmente sottratto alla disponibilità delle parti ed ammissibile d’ufficio, la valutazione della sua opportunità è completamente rimessa al prudente criterio discrezionale del giudice del merito e l’istanza di parte volta alla sua ammissione non costituisce presupposto necessario della relativa decisione istruttoria, ma ha valore di semplice sollecitazione dell’esercizio di detto potere.

Pertanto, se il giudice ritiene, come nel caso di specie, di non disporlo, non è tenuto a spiegarne le ragioni, vi sia o meno istanza di parte, mentre se lo dispone, la sua decisione è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dell’adeguatezza e logicità della motivazione in ordine alla sussistenza della indispensabile condizione della "semipiena probatio" ed alla scelta della parte cui deferirlo, trattandosi di valutazioni implicanti indagini di fatto istituzionalmente attribuite alla sua competenza (Cass. 13 aprile 1987 n. 3672).

In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese di questo giudizio.

Roma, 28 ottobre 2005.

Depositata il 7 dicembre 2005

 

 

Lunedì, 30 Gennaio 2006
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