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Articoli 29/05/2003

Modalità di utilizzazione e di installazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico e criteri di individuazione delle strade, su cui ne è consentito il posizionamento

Modalità di utilizzazione e di installazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico e criteri di individuazione delle strade, su cui ne è consentito il posizionamento


di Giovanni Fontana*
 

 Ho già avuto modo di esprimere alcune perplessità, in ordine alle recenti misure introdotte dal Governo, in sede di pubblicazione del d. Lgs. n. 121 del 2002, poi convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 168 (G.U. 6 agosto 2002, n. 183). In quella circostanza, è stata evidenziata una eccessiva "vaghezza" normativa, che, in una serie di direttive successive (adesso commentate) alla pubblicazione della legge, avrebbe dovuto trovare concreta soluzione. Il Governo, ha adottato un provvedimento d’urgenza, in ragione dell’emergenza derivante dall’eccessivo numero dei sinistri riconducibili anche all’esodo estivo; ma paradossalmente, quello stesso provvedimento improcrastinabile, è stato procrastinato e tende a rimanere procrastinabile, sia in ragione di una prima necessità di convertire in legge, il provvedimento medesimo; sia in ragione della esigenza normativa di attribuire ad un successivo intervento ministeriale – la direttiva – la funzione di rendere concretamente attuabile i principi contenuti nella legge modificatrice di conversione del decreto cit. #9; L’estate è ormai finita e probabilmente anche quell’emergenza sinistri che sembrava caratterizzarla: eppure, l’emergenza resta, d’estate, come d’autunno. Purtroppo, ancora c’è da temere un inverno raggelato dalle tragiche notizie della strada e per la primavera della sicurezza stradale, solo timidamente si fa sentire il tepore di qualche novità. Resta questo momento, per riflettere su queste ennesime direttive. Per constatare ancora una sensazione di disagio e di impotenza: una sorta di sfiducia pubblica, velata da un paternalistico garantismo, che taluno riconduce ai principi dello "Stato di diritto" (sino ad annullarli del tutto!), pone sempre più spesso l’organo di polizia stradale, ai margini del sistema di prevenzione e di repressione dell’illecito. Al punto che, come avremo modo di considerare, lo stesso momento dell’accertamento, è garantito allorquando la parola del pubblico ufficiale è suffragata dal dato tecnico e non piuttosto il contrario.

 

Le direttive ministeriali

 

Come già accennato, al primo comma dell’art. 4 del d.L. 121 del 2002, è previsto che l’utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, è subordinata alla emanazione di specifiche direttive, fornite dal Ministero dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che, sempre sulla base del contenuto di tali direttive, il prefetto individua i tratti di strada, diversi dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, ovvero, le strade extraurbane secondarie e le strade urbane di scorrimento, ove è possibile utilizzare simili apparecchiature. E’ interessante da subito evidenziare, che a fronte dell’urgenza a provvedere (che giustifica quel provvedimento formalmente legislativo, previsto dall’art. 77, comma secondo, della Costituzione), la coeva legge di conversione n. 168, ha indicato il 7 agosto, quale data (formale) di entrata in vigore della legge e, in concreto, dal momento in cui (e secondo quanto previsto da) le direttive sono emanate: ancora, quanto alla individuazione delle strade, di competenza del prefetto, è ammesso un ulteriore termine (tra l’altro, indicato come ordinatorio) di novanta giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale ultimo termine, coincide con la data del 5 novembre (!) di questo anno, quando le direttive di cui adesso si discute e a cui il prefetto deve fare necessario riferimento, sono datate 3 ottobre 2002; in particolare:
- la n. 300/A/1/54584/101/3/3/9, recante le "Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del d. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni";
- la n. 300/A/1/54585/101/3/3/9, recante le "Direttive per l’individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni. Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168". E’ quindi il caso di ricordare, prima di passare oltre, che la direttiva è l’atto mediante il quale l’autorità superiore invita l’ente o l’organo dipendente a realizzare un determinato programma o ad attuare una determinata iniziativa e che, nel caso di specie, "si pone l’obiettivo di fornire alle forze di polizia strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dell’infortunistica stradale".

 

I punti delle direttive

 

Ciò detto e per lo scopo di sintesi di quest’intervento, passiamo adesso ad alcune brevi considerazioni, inerenti alle direttive citate. Intanto, come già abbiamo accennato, si ha l’impressione che l’organo di polizia stradale sia relegato ad un compito assai marginale, che è quello dell’accertamento remoto dell’illecito. Si vuole con ciò legittimare l’accertamento e la contestazione differita delle violazioni, non tenendo peraltro conto dell’interesse principale dello Stato, che è quello di colpire, con misure sanzionatorie strettamente personali (quali la sospensione della patente), proprio quegli utenti che usano la strada come una vera e propria pista automobilistica. Anzi, si tende a sottolineare – sebbene ciò risulti conforme a diritto – che restano salve le norme generali del codice della strada in materia di accertamento di illeciti, con particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 201 cod. str e dall’art. 384 reg. cod. str.: dunque, è ancora possibile non procedere alla contestazione dell’illecito purché, in sede di notificazione successiva del verbale, siano indicati, in materia circostanziata, le motivazioni che non hanno permesso la contestazione di rito. In definitiva, la procedura prevista dall’art. 4 del d.L. cit. integra, ma non sostituisce, le disposizioni contenute nel codice. Anche se, a onor del vero, si riconosce con tutto ciò "l’indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente", auspicando anche un "impiego articolato di più unità operative se necessario, nel rispetto della prioritaria esigenza di salvaguardia dell’incolumità degli operatori e dei trasgressori". Quanto alla eventuale necessità dell’approvazione da parte del competente Ministero (art. 345 reg. cod. str), è chiarito che questa attiene ai soli dispositivi di controllo e non anche ai mezzi tecnici di controllo che, in tal senso, "possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 148 cod. str., purché siano sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale". Altro aspetto di rilevante portata, è quello attinente alla tutela della riservatezza personale e che fin troppo spesso, limita, oltremodo e senza alcuna razionale giustificazione, l’azione della pubblica amministrazione che, in quanto tale, si svolge nell’interesse generale. In effetti, il diritto alla riservatezza non si fonda su espliciti dati normativi. In ciò, è evidente il conflitto tra il diritto del singolo alla privatezza della propria sfera personale, e il diritto della collettività di conoscere, di ottenere informazioni su quel membro della società, che può arrecare grave nocumento, con un comportamento giuridicamente rilevante, non conforme a diritto. E’ quindi del tutto chiaro che si debba garantire la riservatezza delle notizie, evitando il trattamento delle stesse e curandone la distruzione definitiva, una volta non più utilizzabili per fini di interesse generale. E’ del tutto evidente poi, che mentre agli organi di polizia stradale, individuati dall’art. 12, comma 1 del codice, possono fare uso di dispositivi e mezzi tecnici di controllo remoto, gli altri soggetti indicati nel medesimo articolo, hanno facoltà di utilizzare simili apparecchiature, ma solo procedendo alla prescritta contestazione immediata. Come accennato in apertura, con l’art. 4 del d.L. 121/2002, il legislatore ha riconosciuto oggettivamente inidonee, sia le autostrade, come le strade extraurbane principali, al fermo dei veicoli dei trasgressori, da parte di chi svolge attività di polizia stradale in tale contesto stradale. Per le altre strade, invece, è necessaria una previa valutazione, caso per caso. In tal senso, il prefetto, sulla base della segnalazione degli organi della polizia stradale ed in ragione di quanto relazionato in merito dall’ente proprietario della strada, individua le tratte stradali (ritenute più pericolose) ove può essere fatto uso dei predetti dispositivi di controllo. Allo stato, peraltro, non esistono ancora parametri di valutazione uniforme, tanto che è fatta riserva esplicita di emanare ulteriori disposizioni esplicative. Uno degli elementi principali, sembra essere il dato statistico, attribuibile al tasso di incidentalità, riferibile agli ultimi cinque anni e che presenta un andamento "crescente ovvero costantemente attestato su livelli elevati". Resta solo il dubbio di sapere quante amministrazioni, in concreto, sono in grado di elaborare simili dati statistici riferibili a specifiche tratte stradali. L’altro parametro, attiene alle condizioni plano-altimetriche della tratta stradale considerata e, a titolo esemplificativo, sono indicate il numero di corsie e gli spazi di fermata fuori carreggiata; le curve, i dossi e le cunette, che possono limitare oltremodo la visibilità; le condizioni atmosferiche ricorrenti, quali la nebbia. Ancora, altro dato rilevante, è ricondotto al volume di traffico. Ci sia consentito, infine, di osservare con sguardo critico il concetto di "informazione all’utenza" che scaturisce dalla lettura dell’utenza e che, addirittura, giunge a giustificare ogni forma di avviso pubblico, ivi compresi i "comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc.". Senza nulla togliere al valore informativo di tali mezzi di informazione (integrativa), chi scrive ritiene pacifico affermare, che l’unico mezzo di informazione all’utenza stradale, resta esclusivamente la segnaletica stradale utile alla guida, di cui all’art. 135 reg. cod. str.

 

Conclusioni

 

Il "bollettino di guerra" delle nostre strade è sempre ricco di nomi. Chi scrive ritiene che solo dando forza e fiducia alla polizia stradale, sarà possibile contrastare quei gravi delitti che troppo spesso si consumano o si tentano di consumare sulle nostre strade. Si ha come l’impressione che si sia abbassata la guardia. Che l’utenza stradale agisca nella piena consapevolezza di una impunità di diritto. C’è invece bisogno di colpire duramente chi commette illeciti e soprattutto quelli attinenti ai crimini stradali più gravi (omicidio colposo, omissione di assistenza e di soccorso, gareggiare in velocità, ecc.), ma anche premiando gli utenti più corretti (abbassando i premi assicurativi, detassando la circolazione, ecc.). E c’è bisogno di uno Stato (istituzioni e cittadini) che riconosca la professionalità della polizia stradale, dimostrando di avere fiducia nel suo operato e nel suo dichiarato. Altri metodi possono risultare senz’altro utili, ma senza presupposti di certezza del diritto e di fiducia in chi opera il diritto, possono soltanto ottenere lo scopo di riempire le casse della pubblica amministrazione, quali meri strumenti di arricchimento pubblico, ma di evidente impoverimento civile.

 

 

 

* Ufficiale della Polizia Municipale
del Comune di Forte dei Marmi

 


 

 


di Giovanni Fontana

da "Il Centauro" n. 77
Giovedì, 29 Maggio 2003
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