Sabato 20 Aprile 2024
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DAI SOLDI DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA SARÀ POSSIBILE PER GLI ENTI LOCALI PAGARE LE BOLLETTE DI LUCE E GAS
APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA NORMA TRANSITORIA SOLO PER L'ANNO 2022

Testo del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 114 del 17 maggio 2022), coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 recante: « *Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina* ». (22A04118) (GU Serie Generale n.164 del 15-07-2022)

*Art. 40 bis*

*Misure straordinarie in favore dei comuni, delle  unioni  di  comuni, delle province e delle citta' metropolitane*

1. I  comuni,  le  unioni  di  comuni,  le  province  e  le  città metropolitane, in via eccezionale e  derogatoria  per  il  solo  anno 2022, possono destinare i proventi effettivamente  incassati  di  cui all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo 30  aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti  dalla riscossione  delle somme dovute per  la  sosta  dei veicoli  nelle  aree  destinate  al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  lettera f), del medesimo codice, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, a copertura della  spesa  per  le  utenze  di energia elettrica e gas.
2. Gli incassi di cui al comma 1 si riferiscono  agli  accertamenti di competenza dell'esercizio1 2022,  con  esclusione  delle  eventuali quote arretrate riferite a esercizi precedenti.


Sinceramente ASAPS però avrebbe preferito che quelle somme fossero tuttora spese per la sicurezza stradale e non dirottate per altri scopi.


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Martedì, 19 Luglio 2022
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