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a cura dell’ Avv. Rosa Bertuzzi
L’estinzione del reato ambientale può avvenire anche senza che siano state impartite le prescrizioni

(Cass. Pen. n. 7286 del 02 Marzo 2022)

Muovendo dalla sostanziale analogia della procedura estintiva di cui all’art. 318-bis d.lgs. 152/6 con le disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), deve rilevarsi, così come è stato affermato per queste ultime, che la formale assenza della procedura estintiva non può condizionare l'esercizio dell'azione penale nei casi in cui, legittimamente, l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, tenuto conto che l'imputato può comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione, sia in sede amministrativa, sia successivamente in sede giudiziaria e nella stessa misura agevolata. E ciò tanto più in quanto, a differenza della disciplina antinfortunistica, il sistema normativo in esame prevede, allo specifico fine di limitare l’ambito di operatività della procedura estintiva alle ipotesi di minore gravità, un ulteriore condizione, disponendo l’art. 318 bis d. lgs. 152/2006 che la stessa possa trovare applicazione esclusivamente nelle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal d.lgs. 152/6 che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette: indicazione normativa questa che depone inequivocabilmente, rimettendone l’applicazione alla discrezionalità degli organi di vigilanza ovvero alla polizia giudiziaria, nel senso della facoltatività della procedura estintiva...

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Mercoledì, 08 Giugno 2022
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