Sabato 20 Aprile 2024
area riservata
ASAPS.it su

IN ESCLUSIVA ASAPS: Decreto direttoriale MIMS "Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso"

 

E' in visione all'Unione Europea con la procedura TRIS, fino ai primi giorni di agosto, il decreto direttoriale del MIMS-DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE, Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, avente ad oggetto "Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso".

Come noto, l'articolo 72, comma 3 del Codice della strada prevede la possibilità, per gli autoveicoli, di essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso.
Gli artt. 230 e 231 del Regolamento di esecuzione indicano poi le caratteristiche costruttive di equipaggiamento e di identificazione del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, ed in particolare l’art. 230, comma 9, del Regolamento di esecuzione prevede che il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione.
L’appendice VI al Titolo II del Regolamento di esecuzione prevede ancora che i particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso e che le modalità di prova del segnale mobile plurifunzionale, anche ai fini del rispetto di quanto prescritto ai commi 5 ed 8 dell'articolo 230, siano stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale della Motorizzazione.

Il decreto è composto da 9 articoli e da un allegato tecnico.  Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del codice della strada, possono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i conducenti possono esporre nei casi di fermata  dell'autoveicolo dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di emergenza: a) malore del conducente; b) avaria al motore, agii pneumatici, ai freni, ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; c) mancanza di combustibile, deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al presente titolo. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti diciture:

Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a).

Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).

Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa può essere utilizzato  solo nel caso di malore del conducente; il segnale riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un distributore, in caso di mancanza di combustibile.
Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore rosso trasparente o nero.

In allegato il decreto direttoriale appena pubblicato sul sito dell'Unione Europea, dove rimarrà per tre mesi.

(ASAPS)

>Normativa tecnica e amministrativa relativa ai segnali mobili plurifunzionali di soccorso

 

 


 


 

Lunedì, 09 Maggio 2022
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK