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Tachigrafo alterato o con sigilli manomessi
a cura Ufficio Studi ASAPS

Secondo un primo orientamento interpretativo tra la disposizione di cui all’art. 179 del Codice della Strada - che punisce, con una sanzione amministrativa, colui che mette in circolazione un veicolo con tachigrafo manomesso - e quella di cui all’art. 437 del codice penale - che sanziona, invece, l’omessa collocazione, la rimozione o il danneggiamento di apparecchiature destinate a prevenire infortuni sul lavoro - non sussisterebbe alcun rapporto di specialità, stante la diversità sia dei beni giuridici tutelati - rispettivamente la sicurezza della circolazione stradale, la prima, e la sicurezza dei lavoratori, la seconda - sia della struttura delle due fattispecie, sotto l’aspetto tanto oggettivo, quanto soggettivo (Cass. Pen., Sez. I, n. 47211 del 25 maggio 2016, dep. 09/11/2016; Sez. I, n. 34107 del 29 marzo 2017, dep. 12 luglio 2017)...

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da il Centauro n. 240

 

 


 
 

 

Giovedì, 02 Settembre 2021
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