AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI
- IL TRASPORTO COMBINATO -
Ufficio Studi ASAPS
L’art. 1 del Decreto 15 febbraio 2001, n. 28T, che ha recepito la Direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, definisce con il termine «trasporto combinato» i trasporti di cose «fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile e per mare e ricorrono le seguenti condizioni:... »
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