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a cura dell' Avv. Rosa Bertuzzi
Escavazione fondali - Scarico in mare materiali di dragaggio - Impatto ambientale

(Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 45844 del 12-11-2019)

Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 109, disciplina l'immersione in mare di diverse tipologie di materiali , quali:

a) i materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi (comma 1, lett. a);

b) gli inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità ambientale (comma 1, lett. b);

c) il materiale organico e inorganico di origine marina o salmastra, prodotto durante l'attività di pesca effettuata in mare o laguna o stagni salmastri (comma 1, lett. c).

Il medesimo articolo esclude, anzitutto, il rilascio di un titolo autorizzatorio per l'immersione dei materiali di cui alla citata lettera c). Viceversa, per l'immersione in mare dei materiali di cui al comma 1, lett. a) viene prevista un’autorizzazione regionale oppure da un'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, allorquando si tratti di interventi ricadenti in aree protette nazionali. Per quanto riguarda i materiali di cui alla lettera b) invece, è imposto il rilascio di un’autorizzazione regionale, salvo peculiari eccezioni indicate nel comma 3 dell’art. 109 cit. ovvero, in casi di opere di ripristino che non comportino aumento della cubatura delle opere preesistenti, per le quali, è sufficiente la mera comunicazione...

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Giovedì, 17 Giugno 2021
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