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Notizie brevi 15/06/2021

Camion straniero sottoposto a fermo: per il ministero è errata la prassi di farlo tornare a casa dopo il pagamento
da uominietrasporti.it

Una circolare del ministero dell'Interno chiarisce che i veicoli immatricolati all'estero, sottoposti in Italia a fermo amministrativo, non possono rientrare nel paese di origine, contrariamente a quanto spesso concede la polizia stradale, se non sono decorsi tre mesi

Capita spesso: un camion con targa estera viene fermato, controllato e multato. Poi, come sanzione accessoria, scatta anche il fermo amministrativo (art. 207 CdS). Da legge di tre mesi di durata. Ma capita ugualmente spesso che, laddove dall’estero l’azienda proprietaria del veicolo paga la sanzione pecuniaria o la cauzione, determinata dalla contestazione degli artt. 26 (esercizio abusivo dell’autotrasporto) o 46 (trasporto abusivo) della Legge 298/74, la polizia stradale tende per prassi a chiudere un occhio – diciamo così – rispetto alla sanzione accessoria, nel senso che concede al veicolo estero sottoposto a fermo di fare ritorno nel proprio Paese di immatricolazione, adottando in tal modo una sorta di «interdizione alla circolazione sul territorio nazionale». Una prassi che adesso, una circolare del ministero dell’Interno del 4 giugno 2021, definisce assolutamente campata per aria, in quanto «non è suffragata da nessuna disposizione». E di conseguenza ribadisce che «il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a 3 mesi»...

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Martedì, 15 Giugno 2021
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